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Document 32010R0336
Commission Regulation (EU) No 336/2010 of 21 April 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 336/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 336/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
OJ L 102, 23.4.2010, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 177 - 178
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0336R(01) | (NL) |
23.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/25 |
REGOLAMENTO (UE) N. 336/2010 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, a titolo dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi a titolo dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3919 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3919 e 3919 90 00. La classificazione nella voce 8486 come parte o accessorio di una macchina del tipo impiegato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore è esclusa poiché l’articolo non possiede le caratteristiche per le quali possa essere considerato parte o accessorio di tale macchina. Poiché l’articolo costituisce un bene consumabile, va classificato in base alla sua materia costitutiva con il codice NC 3919 90 00 come lastra o foglio autoadesivo di materia plastica. |
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5911 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 7a) della sezione XI, nota 1e) della sezione XVI, nota 7b) del capitolo 59, e dal testo dei codici NC 5911, 5911 90 e 5911 90 90. La classificazione nella voce 8486 come parte o accessorio di una macchina del tipo impiegato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore è esclusa poiché l’articolo non possiede le caratteristiche per le quali possa essere considerato parte o accessorio di tale macchina. Il prodotto costituisce un articolo per uso tecnico secondo i termini della nota 1e) della sezione XVI, in quanto è impiegato nelle macchine per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore e al silicio per planarizzare e lucidare i dischi (wafer). Va pertanto classificato con il codice NC 5911 90 90 come manufatto tessile (materia costitutiva) per usi tecnici [cfr. capitolo 59, nota 7b)]. |