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Document 32010R0169
Commission Regulation (EU) No 169/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione, del 1 o marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Regolamento (UE) n. 169/2010 della Commissione, del 1 o marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
OJ L 51, 2.3.2010, p. 2–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 84 - 89
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31993R2454 | modifica | allegato 37 | 01/07/2010 | |
Modifies | 31993R2454 | modifica | articolo 4.3 | 01/07/2010 | |
Modifies | 31993R2454 | modifica | allegato 30BI | 01/07/2010 | |
Modifies | 31993R2454 | modifica | allegato 38 | 01/07/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0481 | 01/05/2016 |
2.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2010
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli da 4 duodecies a 4 unvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (3), stabilisce che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità devono essere registrati dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro interessato. Occorre tuttavia specificare che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità che presentino, all’interno della Comunità, una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime di ammissione temporanea non dovranno essere registrati per l’assegnazione di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») nel caso in cui appurino il regime in questione tramite riesportazione. |
(2) |
Sia gli operatori economici stabiliti in un paese firmatario della convenzione relativa al regime comune di transito, approvata con decisione 87/415/CEE del Consiglio (4) diverso dall’Unione europea, che presentino una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime comune di transito, sia gli operatori economici stabiliti ad Andorra e San Marino che presentino una dichiarazione in dogana allo scopo di far circolare merci in regime di transito comunitario sono già in possesso di un numero di identificazione dell’operatore utilizzabile ai fini della loro identificazione. Occorre pertanto che siano esonerati dall’obbligo di registrazione per l’assegnazione di un numero EORI. Occorre tuttavia limitare l’esenzione ai soli casi in cui i dati forniti con la dichiarazione in dogana non sono usati come dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita, poiché in tali casi un numero EORI serve per poter effettuare analisi di rischio. |
(3) |
In considerazione dell’articolo 186 del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009, appare necessario adeguare l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(4) |
Al fine di consentire all’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata di inviare, se del caso, all’ufficio doganale di qualsiasi successivo porto o aeroporto le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità con l’articolo 184 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre aggiungere nell’allegato 30 bis del predetto regolamento un nuovo dato obbligatorio, nonché la relativa nota esplicativa. |
(5) |
Nella redazione dell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si deve tenere in considerazione il fatto che, in determinati casi, i dazi doganali sono imposti in applicazione di accordi doganali conclusi dall’Unione europea. |
(6) |
Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (5) è stato abrogato. Attualmente, il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (6) stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione, mentre il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (7) reca modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine che, prima di essere esportate, devono essere sottoposte a controlli doganali durante la produzione. Gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere aggiornati di conseguenza. |
(7) |
L’articolo 152, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93 come modificato dal regolamento (CE) n. 215/2006 (8) prevede un sistema in base al quale i prezzi unitari notificati dagli Stati membri e comunicati dalla Commissione europea possono essere usati per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili importate in conto consegna. Il suddetto sistema sostituisce norme specifiche per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili definite agli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre pertanto aggiornare l'allegato 38 di tale regolamento. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione degli ortofrutticoli (9) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (10). Occorre modificare di conseguenza l’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (11) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (12). È necessario modificare di conseguenza la casella 37 dell’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(10) |
Viste le disposizioni in materia di procedure semplificate stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (13) occorre aggiornare di conseguenza i codici relativi alle «Informazioni supplementari» nella casella 44 dell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(11) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, e il regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006, prevede la dichiarazione sommaria ai fini della custodia temporanea. Occorre pertanto che entrambe le dichiarazioni vengano incluse nell’«Elenco delle abbreviazioni dei documenti» di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(13) |
Ai fini di un'agevole attuazione del presente regolamento, è necessario concedere un certo lasso di tempo agli Stati membri affinché possano adeguare i loro sistemi informatici. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
nell’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, il testo della lettera a), è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
3) |
l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
4) |
l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.
(4) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.
(5) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(6) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.
(7) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.
(8) GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11.
(9) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(10) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(11) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
(12) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
(13) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
(14) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
ALLEGATO I
L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
nella sezione 1, nota 1, la seconda frase del punto 1.3 è soppressa; |
2) |
la sezione 2 è modificata come segue:
|
3) |
la sezione 4 è modificata come segue:
|
ALLEGATO II
L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
al titolo I, sezione B, rubrica «Legenda» il titolo di colonna B è sostituito dal seguente:
|
2) |
il titolo II, sezione A, è modificato come segue:
|
ALLEGATO III
Il titolo II dell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
la «casella 1» è modificata come segue:
|
2) |
nella casella 36, al punto 1 il codice 4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
la casella 37 è modificata come segue:
|
4) |
alla casella 40, nella tabella «Elenco delle abbreviazioni dei documenti», tra le righe «T2M» e «Altro» sono inserite la righe seguenti:
|
5) |
alla casella 44, Sezione 1, il testo relativo alle «Menzioni speciali», è modificato come segue:
|
6) |
in «Menzioni speciali — Codice XXXXX» la tavola «All’esportazione: Codice: — 3 xxxx» è sostituita dalla seguente: «All’esportazione: — Codice: 3 xxxx
|
(1) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.
(2) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.»;