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Document 32010D0336

2010/336/PESC: Decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010 , relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza

OJ L 152, 18.6.2010, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/336/oj

18.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/14


DECISIONE 2010/336/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza, che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite (ONU) come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare l’ONU e dotarla dei mezzi necessari per assolvere alla sua responsabilità e agire con efficacia rappresenta una priorità dell’Unione europea.

(2)

Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro».

(3)

Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha espresso soddisfazione per l’avvio formale del processo di elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi («ATT») giuridicamente vincolante e si è compiaciuto del fatto che una netta maggioranza di Stati membri dell’ONU, compresi tutti gli Stati membri dell’UE, abbia appoggiato la risoluzione 61/89 dell’Assemblea generale dell’ONU. Il Consiglio ha ribadito che l’Unione e gli Stati membri svolgeranno un ruolo attivo in tale processo e ha sottolineato l’importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati e organizzazioni regionali.

(4)

Il segretario generale dell’ONU ha istituito un gruppo di esperti governativi («GGE»), costituito da 28 membri, per proseguire l’esame di un eventuale ATT. Il GGE si è riunito ripetutamente nel corso del 2008 e ha concluso che è necessario un ulteriore esame e che occorrerebbe operare, con un approccio graduale, aperto e trasparente, nell’ambito dell’ONU. Il GGE ha incoraggiato gli Stati che sono in grado di fornire assistenza a fornirla, su richiesta, agli Stati che ne hanno bisogno.

(5)

Nelle conclusioni del 10 dicembre 2007 il Consiglio ha accolto con favore l’istituzione di un GGE dell’ONU e ha espresso la ferma convinzione che uno strumento esauriente, giuridicamente vincolante, coerente con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, che stabilisca norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali costituirebbe un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile e irresponsabile delle armi convenzionali.

(6)

L’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) ha sostenuto tale processo avviando uno studio in due parti che consistono in due analisi approfondite dei pareri degli Stati membri dell’ONU sulla fattibilità, la portata e il progetto di parametri di un ATT. Le analisi elaborate nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 hanno costituito un contributo utile per il GGE.

(7)

Il 24 dicembre 2008 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 63/240 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», istituendo un gruppo di lavoro a composizione aperta allo scopo di esaminare ulteriormente gli elementi della relazione del GGE su cui si potrebbe sviluppare un consenso in vista della loro inclusione in un trattato finale giuridicamente vincolante in materia di importazione, esportazione e trasferimento di armi convenzionali. Il gruppo di lavoro a composizione aperta si è riunito due volte nel 2009 e ha presentato all’Assemblea generale dell’ONU una relazione in cui si rilevava che il problema del commercio non regolamentato di armi convenzionali e il loro dirottamento verso il mercato illegale dovrebbe essere affrontato attraverso azioni a livello internazionale.

(8)

In base alle succitate conclusioni del Consiglio, l’Unione ha deciso di sostenere il processo ATT, aprendo il dibattito per includere Stati non membri del GGE e altri attori quali la società civile e l’industria, per sviluppare la comprensione della questione e per contribuire ai lavori del gruppo di lavoro a composizione aperta. A tal fine, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC (1) a supporto delle attività dell’Unione volta a promuovere tra paesi terzi l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi, nell’ambito della strategia di sicurezza europea.

(9)

Nell’ambito dell’attuazione della decisione 2009/42/PESC l’UNIDIR, in qualità di agenzia incaricata dell’attuazione della decisione, ha organizzato, tra febbraio 2009 e febbraio 2010, sei seminari regionali, un evento collaterale ed eventi di apertura e di chiusura. Tali attività hanno permesso ai soggetti interessati, compresi i rappresentanti della società civile, dell’industria e dei paesi che non hanno partecipato al GGE, di prendere parte alle discussioni aperte e informali in merito ad un ATT. L’attuazione della decisione 2009/42/PESC ha inoltre offerto la possibilità di integrare gli approcci nazionali e regionali al processo internazionale in corso e di contribuire a individuare la portata e le implicazioni di un trattato sul commercio di armi convenzionali.

(10)

Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Trattato per il commercio di armi» con cui si è deciso di convocare la conferenza dell’ONU sull’ATT nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca su norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per il trasferimento di armi convenzionali. La risoluzione ha inoltre stabilito che le restanti sessioni del gruppo di lavoro a composizione aperta sono considerate riunioni del comitato preparatorio della conferenza dell’ONU.

(11)

Tenuto conto delle attività della decisione 2009/42/PESC che scadrà a maggio 2010, della preparazione necessaria per garantire il buon esito della conferenza dell’ONU sull’ATT prevista nel 2012 e della raccomandazione formulata nella risoluzione 64/48 al fine di assicurare una partecipazione alla conferenza efficace e quanto più estesa possibile, l’Unione dovrebbe sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU per assicurare che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT. Il sostegno da parte dell’Unione al processo ATT dovrebbe includere misure a favore dei sistemi nazionali di controllo all’importazione e all’esportazione nei paesi terzi che sarebbero tenuti ad applicare il futuro ATT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere il trattato sul commercio delle armi («ATT») l’Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:

sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT al fine di garantire che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT,

incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi, al fine di assicurare che il futuro ATT, quando entrerà in vigore, sia quanto più possibile efficace.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione prende le seguenti misure:

organizzazione di sette seminari regionali, un evento di apertura e un evento conclusivo, fino a tre eventi collaterali e la diffusione dei risultati.

Una descrizione particolareggiata del progetto di cui sopra figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Istituto dell’ONU per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).

3.   L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 520 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione europea vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’UNIDIR. L’accordo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all’organizzazione di ciascun seminario regionale, del seminario di apertura e di quello finale, come anche degli eventi collaterali. Le relazioni saranno stilate dall’UNIDIR e costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39.


ALLEGATO

1.   Obiettivo

L’obiettivo generale della presente decisione è sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT per garantire che sia quanto più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT e incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sull’esportazione e sul trasferimento di armi.

2.   Descrizione del progetto

2.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto è inteso a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT, anche attraverso:

i)

una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e comprensione del processo ATT tra gli Stati membri dell’ONU, la società civile e i rappresentanti dell’industria;

ii)

la promozione di una partecipazione inclusiva, attiva ed efficace del maggior numero possibile degli Stati membri dell’ONU al comitato preparatorio che si terrà nel 2010-2011;

iii)

l’identificazione e la formulazione di proposte concrete sul contenuto di un ATT, quanto più completi possibile in termini di prospettive, parametri e implicazioni;

iv)

la promozione tra i paesi terzi delle norme più elevate possibili in materia di ATT, anche in base a strumenti ed esperienze regionali.

v)

il sostegno per la preparazione della conferenza del 2012 potenziando le capacità di negoziato dei partecipanti;

b)

sostenere i paesi terzi nei loro sforzi intesi a elaborare, migliorare e attuare opportunamente i sistemi di controllo dell’esportazione e del trasferimento, anche attraverso:

i)

l’assistenza per la creazione e l’attuazione dei sistemi di licenza;

ii)

l’aiuto per migliorare il rispetto e l’applicazione delle misure di controllo nazionali che attuano un futuro ATT, compresi i controlli alle frontiere e la sorveglianza sulle esportazioni e sui trasferimenti di armi;

iii)

il sostegno per l’elaborazione di relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni e importazioni di armi al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell’esportazione di armi;

iv)

il sostegno per una maggiore trasparenza e responsabilità nel commercio di armi attraverso la partecipazione al registro delle armi convenzionali dell’ONU (UNROCA);

v)

l’assistenza agli sforzi nazionali volti ad identificare e rintracciare armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

2.2.   Risultati dei progetti

L’attuazione del progetto si tradurrà in:

a)

una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e comprensione del processo ATT da parte degli Stati membri dell’ONU;

b)

un’ampia e più intensa partecipazione degli Stati membri dell’ONU al comitato preparatorio che sarà indetto nel 2010-2011, anche attraverso la formulazione di proposte concrete sul contenuto di un ATT che dovrebbe tener conto delle prospettive più globali e delle norme più elevate possibili;

c)

una maggiore sensibilizzazione dei paesi terzi alla struttura e al funzionamento dei sistemi di controllo dell’esportazione relativi alle armi convenzionali, anche attraverso un sostegno inteso a migliorare il rispetto e l’applicazione delle misure di controllo nazionali che attuano un futuro ATT, compresi i controlli alle frontiere e la sorveglianza sulle esportazioni e sui trasferimenti di armi;

d)

un miglioramento della registrazione delle armi e della relativa contabilità, anche mediante la marcatura, il rintracciamento e la trasmissione dei dati nazionali all’UNROCA, nonché un potenziamento delle capacità nazionali per quanto riguarda i controlli delle esportazioni tra gli stati partecipanti.

2.3.   Descrizione delle attività

Il progetto prevede l’organizzazione di sette seminari regionali, un evento di apertura e un evento conclusivo, fino a tre eventi collaterali e la diffusione dei risultati.

I seminari regionali si terranno nell’arco di tre giorni in un luogo da determinare nelle regioni obiettivo.

2.3.1.   Struttura dei seminari regionali

I seminari comprenderanno le presentazioni e discussioni seguenti:

 

Prima parte [1o GIORNO e 2o GIORNO (prima metà)]:

a)

quadro generale dell’ATT, antefatti, possibili ambiti e parametri, ecc.;

b)

opinioni nazionali e regionali sull’ATT, compresa la presentazione del punto di vista dell’Unione sull’ATT;

c)

altri aspetti dell’ATT, tra cui le misure di trasparenza e di assistenza;

d)

formulazione di raccomandazioni per i lavori relativi alle sessioni del comitato preparatorio.

 

Seconda parte [2o GIORNO (seconda metà) e 3o GIORNO]

a)

presentazione del sistema nazionale e regionale volto a controllare il commercio di armi convenzionali, compresa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (1);

b)

aspetti della creazione e attuazione dei sistemi di licenza, tra cui l’aspetto giuridico e amministrativo;

c)

aspetti relativi al rispetto e all’applicazione delle misure di controllo nazionali che attuano un futuro ATT, compresi i controlli alle frontiere e la sorveglianza delle esportazioni e dei trasferimenti di armi;

d)

aspetti della registrazione delle armi e della relativa contabilità, tra cui le relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni e sui trasferimenti di armi;

e)

ruolo e funzionamento dell’UNROCA, compresa l’assistenza per la trasmissione delle relazioni nazionali al registro;

f)

strumenti internazionali e nazionali riguardanti la marcatura e il rintracciamento di SALW e assistenza per la relativa applicazione.

Le tre giornate di seminari comprenderanno sessioni di gruppi di lavoro relative ad aspetti specifici di un ATT.

2.3.2.   Partecipanti ai seminari

I partecipanti a questi seminari regionali includono:

a)

personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi delle regioni interessate, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell’ATT, compresi i delegati nazionali che partecipano comitato preparatorio dell’ATT;

b)

personale tecnico e incaricato dell’applicazione della legge proveniente dai paesi delle regioni interessate, in particolare le autorità preposte ai controlli dell’esportazione, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell’applicazione della legge (due partecipanti per paese);

c)

rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi non governativi (ONG) regionali, dei gruppi di riflessione e dell’industria locale/regionale;

d)

rappresentanti dell’UNIDIR e dell’Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA; sezione per le armi convenzionali e sezione regionale, compresi i centri regionali, se del caso);

e)

tecnici nazionali ed internazionali esperti in controlli delle esportazioni di armi convenzionali, tra cui esperti dell’Unione e rappresentanti dell’industria.

In funzione delle dimensioni delle regioni è prevista la partecipazione di 45-80 persone a ciascun seminario. Un esponente diplomatico o militare per ogni stato invitato parteciperà alla prima parte di ciascun seminario; invece alla seconda parte del seminario parteciperanno un funzionario tecnico e un funzionario preposto all’applicazione della legge per ciascuno Stato invitato. La selezione dei paesi che saranno invitati a ciascun seminario e dei partecipanti sarà effettuata dall’AR in consultazione con gli organi competenti del Consiglio, sulla base di una proposta presentata dall’UNIDIR.

Occorre garantire che al seminario partecipino esperti dell’Unione di livello adeguato, in termini di competenza sia tecnica sia politica.

2.3.3.   Contributo: componente ricerca

È necessaria una forte componente ricerca al fine di garantire un contributo basato su informazioni esaurienti, concreto e tempestivo al processo ONU. L’UNIDIR commissionerà ad istituti di ricerca competenti o a singoli esperti fino a 12 documenti di ricerca di fondo, che si incentreranno su alcuni importanti aspetti chiave del progetto e dei seminari regionali. L’UNIDIR proporrà all’AR un elenco ristretto di possibili istituti di ricerca o di singoli esperti che abbiano una solida esperienza su questioni specifiche relative ad un ATT. L’AR selezionerà quelli più idonei sulla base dell’elenco ristretto e delle consultazioni con gli organi competenti del Consiglio.

2.3.4.   Distribuzione regionale dei seminari

I seminari regionali si terranno secondo i raggruppamenti seguenti:

a)

un seminario per le Americhe e i Caraibi;

b)

un seminario per il Medio Oriente;

c)

un seminario per l’Africa centrale, settentrionale e occidentale;

d)

un seminario per l’Africa orientale e meridionale;

e)

un seminario per l’Asia orientale e il Pacifico;

f)

un seminario per l’Asia meridionale e centrale;

g)

un seminario per la regione dell’Europa ampliata.

I possibili luoghi in cui si propone di tenere i seminari sono:

a)

Buenos Aires o Rio de Janeiro per l’America latina e i Caraibi;

b)

Cairo o Beirut per il Medio Oriente;

c)

Rabat o Accra per l’Africa centrale, settentrionale e occidentale;

d)

Nairobi o Johannesburg per l’Africa orientale e meridionale;

e)

Giacarta o Beijing per l’Asia orientale e il Pacifico;

f)

New Delhi o Astana per l’Asia meridionale ecentrale;

g)

Mosca o Belgrado per la regione dell’Europa ampliata.

Le sedi definitive saranno determinate in modo da ottimizzare le risorse e minimizzare l’impronta di carbonio e in base all’assistenza disponibile a livello locale. L’UNIDIR proporrà raccomandazioni motivate sulle sedi che l’AR valuterà e avvallerà, in consultazione con gli organi competenti del Consiglio.

2.3.5.   Eventi di apertura e di chiusura

Un giorno sarà dedicato all’evento di apertura per presentare gli obiettivi del progetto alla comunità internazionale e per cercare contributi della società civile, di ricercatori e ONG al fine di garantire il sostegno al progetto. Sarà organizzato un evento conclusivo della durata di un giorno per presentare i risultati del progetto. Le sedi definitive di tali eventi saranno determinate secondo la procedura prevista per la scelta delle sedi dei seminari regionali. L’evento di apertura potrebbe tenersi ai margini del comitato preparatorio previsto per luglio 2010, a seconda della data di adozione della presente decisione.

2.3.6.   Eventi collaterali

Sarà organizzato un primo evento collaterale ai margini del primo comitato (65a sessione dell’Assemblea generale dell’ONU) nell’ottobre 2010 per sensibilizzare maggiormente al progetto i soggetti interessati convenuti a New York e per discutere alcuni elementi concreti e sostanziali pertinenti al processo ATT.

Un secondo evento collaterale avrà luogo nella quarta sessione della riunione del comitato preparatorio dell’ATT che si terrà a New York nel 2011 per presentare ai soggetti interessati convenuti a New York i risultati aggiornati del progetto.

Un terzo evento collaterale si svolgerà ai margini del primo comitato (66a sessione dell’Assemblea generale dell’ONU) nell’ottobre 2011 per presentare ai soggetti interessati convenuti a New York i risultati aggiornati del progetto.

2.4.   Risultati — Diffusione

RELAZIONI-PUBBLICAZIONE

A conclusione di ciascun seminario ed evento sarà elaborata una breve relazione di sintesi sulle discussioni e sulle raccomandazioni e idee avanzate in merito a un ATT e sugli altri aspetti tecnici esaminati. Le relazioni in questione, in inglese, saranno accessibili on line e su supporto elettronico a fini di diffusione.

In occasione del seminario conclusivo sarà elaborato e sottoposto alle osservazioni un progetto della relazione finale in cui si analizzeranno le relazioni di sintesi delle sette riunioni regionali e degli altri eventi compresi nel progetto. La relazione finale sarà accessibile on line e su supporto elettronico a fini di diffusione. Una pubblicazione che riassumerà la relazione finale sarà disponibile on line e su supporto cartaceo.

3.   Durata

Il periodo di attuazione del progetto è di 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

4.   Beneficiari

I beneficiari di questo progetto saranno gli Stati membri dell’ONU, con particolare attenzione alle autorità statali responsabili delle politiche nazionali riguardanti l’ATT, alle autorità preposte ai controlli dell’esportazione, nonché ai funzionari doganali e incaricati dell’applicazione della legge, che necessitano di rafforzare le proprie competenze al fine di garantire un commercio delle armi responsabile e di prevenire la proliferazione irresponsabile delle armi convenzionali nel quadro di un futuro ATT. La selezione degli specifici beneficiari degli Stati sarà effettuata sulla base di un elenco ristretto di beneficiari proposto dall’UNIDIR e che l’AR valuterà e avvallerà, in consultazione con gli organi competenti del Consiglio.

5.   Ente incaricato dell’attuazione

L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata all’UNIDIR. L’UNIDIR svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. L’UNIDIR coopera con l’UNODA e i membri dell’ufficio di presidenza del comitato preparatorio per la conferenza dell’ONU su un ATT.

L’UNIDIR coopera, se del caso, con istituzioni quali le organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, le ONG e l’industria. L’UNIDIR assicurerà una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.


(1)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


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