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Document 32010D0218

2010/218/: Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010 , che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania [notificata con il numero C(2010) 2348] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 257 - 258

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/218/oj

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania

[notificata con il numero C(2010) 2348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/218/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18, primo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (5), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Tali aree sono elencate nella tabella riportata nell’allegato di detta decisione.

(2)

A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Romania, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l’istituzione di aree A e B, conformemente all’articolo 4 di detta decisione.

(3)

A seguito della comparsa di un focolaio di tale patologia in Romania è stata adottata la decisione 2010/158/UE della Commissione, del 16 marzo 2010, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania (6). La suddetta decisione definisce le aree all’interno delle quali vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

(4)

Tali misure provvisorie di protezione sono state ora esaminate in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5)

Successivamente all’adozione della decisione 2010/158/UE è stato confermato un ulteriore focolaio in un’area già soggetta alle misure provvisorie di protezione previste nella suddetta decisione. Di conseguenza, è opportuno tener conto di questo nuovo focolaio nella definizione dell’estensione dell’Area A e del periodo di applicazione delle misure di protezione che devono ora essere confermate.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2006/415/CE.

(7)

A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno abrogare espressamente la decisione 2010/158/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2010/158/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

(6)  GU L 67 del 17.3.2010, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

RO

Romania

00038

Area comprendente:

17.4.2010

Zona di protezione:

Letea

Zona di sorveglianza:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Romania

00038

Zona di protezione:

Plauru

27.4.2010

PARTE B

Area B istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Nome

RO

Romania

00038

Le zone del distretto di Tulcea escluse quelle elencate nella parte A

27.4.2010»


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