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Document 32009R1087

Regolamento (CE) n. 1087/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009 , riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 297, 13.11.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 118 - 119

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1087/oj

13.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2009

riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle anatre, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'Autorità ha concluso nel suo parere del 17 giugno 2009 (2) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato migliora i parametri produttivi degli animali. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1154, pag. 1, e The EFSA Journal (2009) 1156, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a10

Danisco Animal Nutrition (legal entity Finnfeeds International Limited)

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) con un’attività minima di

 

in forma solida:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi:1 500 U (1)/g

 

Subtilisina (proteasi) 20 000 U (2)/g

 

Alfa-amilasi 2 000 U (3)/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978)

Polli da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi 187,5 U

Subtilisina 2 500 U

alfa-amilasi 250 U

 

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

2.

Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco

3.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione

4.

Sarà sviluppato un metodo adeguato a fini di controllo

3 dicembre 2019

Anatre

Endo-1,4-beta-xilanasi 75 U

Subtilisina 1 000 U

alfa-amilasi 100 U

Tacchini da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi 300 U

Subtilisina 4 000 U

alfa-amilasi 400 U


(1)  1 U di endo-1,4-beta-xilanasi è la quantità di enzima che libera 0,5 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena reticolato, con pH 5,3 e a 50 °C.

(2)  1 U di subtilisina è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.

(3)  1 U di alfa-amilasi è la quantità di enzima che libera 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un substrato polimerico di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 6,5 e a 37 °C.


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