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Document 32009R0976

Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009 , recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete

OJ L 274, 20.10.2009, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 279 - 288

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj

20.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/9


REGOLAMENTO (CE) N. 976/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l’istituzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e gestire una rete di servizi per i set di dati territoriali e i servizi per i quali sono stati creati metadati a norma di questa direttiva.

(2)

Per garantire la compatibilità e l’usabilità di tali servizi a livello comunitario, è necessario definire le specifiche tecniche e i criteri di prestazione minima per questi servizi per quanto riguarda le categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

(3)

Per garantire che alle autorità pubbliche e ai terzi sia data la possibilità tecnica di collegare i loro set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi ai servizi di rete, è opportuno stabilire requisiti adeguati per questi servizi.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’istituzione e l’aggiornamento dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE (di seguito i «servizi di rete») e gli obblighi relativi alla disponibilità di questi servizi per le autorità pubbliche degli Stati membri e i terzi, a norma dell’articolo 12 della direttiva in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

per «capacità operativa iniziale» si intende la capacità di un servizio di rete di fornire la piena funzionalità, senza garantire la qualità del servizio conformemente alle regole di cui all’allegato I del presente regolamento o l’accesso al servizio per tutti gli utilizzatori attraverso il geoportale Inspire;

2)

per «prestazione», si intende il livello minimo a partire dal quale si ritiene che un obiettivo sia stato conseguito in funzione della rapidità con la quale una richiesta può essere seguita nell’ambito di un servizio di rete Inspire;

3)

per «capacità», si intende il numero massimo di richieste di servizio simultanee soddisfatte con una prestazione garantita;

4)

per «disponibilità», si intende la probabilità che il servizio di rete sia disponibile;

5)

per «tempo di risposta», si intende il tempo entro cui l’operazione di servizio invia il primo byte del risultato, misurato nella sede dalla quale lo Stato membro eroga il servizio;

6)

per «richiesta di servizio», si intende un’unica richiesta per una singola operazione di un servizio di rete Inspire;

7)

per «elemento di metadati Inspire», si intende un elemento di metadati menzionato all’allegato B del regolamento (CE) n. 1205/2008;

8)

per «pubblicare», si intende l’operazione di inserimento, cancellazione o aggiornamento degli elementi di metadati Inspire di risorse nel servizio di ricerca (Discovery);

9)

per «linguaggio naturale», si intende un linguaggio umano che sia parlato, scritto o basato su segni, per la comunicazione generica;

10)

per «raccolta», si intende l’operazione di estrarre elementi di metadati Inspire da una fonte di un servizio di ricerca (Discovery) e di consentire la creazione, la cancellazione o l’aggiornamento dei metadati di queste risorse nel servizio di ricerca (Discovery) di destinazione;

11)

per «strato» si intende un’unità di base di informazione territoriale che può essere chiesta sotto forma di una una mappa ad un server conformemente alla norma EN ISO 19128.

Articolo 3

Requisiti per i servizi di rete

I servizi di rete devono essere conformi alle disposizioni concernenti la qualità dei servizi di cui all’allegato I.

Inoltre ogni tipo di servizio di rete deve essere conforme a:

a)

ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all’allegato II, per quanto concerne i servizi di ricerca (Discovery);

b)

ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all’allegato III, per quanto concerne i servizi di consultazione (View).

Articolo 4

Accesso ai servizi di rete

1.   Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione.

2.   Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.


ALLEGATO I

QUALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di rete dei terzi che sono collegati a norma dell’articolo 12 della direttiva 2007/2/CE non sono presi in considerazione nella valutazione della qualità del servizio al fine di evitare i potenziali deterioramenti dovuti agli effetti a cascata.

I criteri di qualità di servizio elencati qui di seguito concernenti le prestazioni, la capacità e la disponibilità del servizio devono essere soddisfatti.

1.   PRESTAZIONI

Il tempo di risposta per l’invio della prima risposta a una richiesta al servizio di ricerca è al massimo di 3 secondi in condizioni di normalità.

Per un’immagine di 470 kilobyte (ad esempio, 800 × 600 pixel con un’intensità di colore di 8 bit), il tempo di risposta per l’invio della prima risposta ad una richiesta Get Map ad un servizio View è al massimo di 5 secondi in una situazione normale.

Per situazione normale, si intendono i periodi al di fuori dei carichi di punta, ossia il 90 % del tempo.

2.   CAPACITÀ

Il numero minimo di richieste indirizzate ad un servizio di ricerca che possono essere trattate simultaneamente, conformemente alla prestazione di qualità di servizio è di 30 al secondo.

Il numero minimo di richieste indirizzate ad un servizio di consultazione che possono essere trattate simultaneamente, conformemente alla prestazione di qualità di servizio è di 20 al secondo.

3.   DISPONIBILITÀ

La probabilità che un servizio di rete sia disponibile deve essere del 99 %.


ALLEGATO II

SERVIZI DI RICERCA

PARTE A

Criteri di ricerca

Per essere conforme al set minimo di criteri di ricerca di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve supportare la ricerca attraverso gli elementi di metadati Inspire elencati nella tabella 1 del presente allegato.

Tabella 1

Criteri minimi di ricerca

Elementi di metadati Inspire

Parole chiave

Parola chiave

Classificazione dei dati e dei servizi territoriali

(per i set di dati territoriali e le serie di set di dati territoriali)

Categoria di argomento

Classificazione dei dati e dei servizi territoriali

(per i servizi di dati territoriali)

Tipo di servizio di dati territoriali

Qualità e validità dei set di dati territoriali

Genealogia

Qualità e validità dei set di dati territoriali

Risoluzione spaziale

Grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE

Specifica

Grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE

Grado

Localizzazione geografica

Riquadro di delimitazione geografica (geographic bounding box)

Condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei set e dei servizi di dati territoriali

Condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo

Condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei set e dei servizi di dati territoriali

Limitazioni dell’accesso del pubblico

Autorità pubbliche responsabili dell’elaborazione, gestione, aggiornamento e distribuzione dei set e dei servizi di dati territoriali

Parte responsabile

Autorità pubbliche responsabili dell’elaborazione, gestione, aggiornamento e distribuzione dei set e dei servizi di dati territoriali

Ruolo della parte responsabile

In aggiunta, gli elementi o i set di elementi di metadati Inspire elencati qui di seguito devono essere disponibili come criteri di ricerca:

a)

titolo della risorsa;

b)

breve descrizione (abstract) della risorsa;

c)

tipo di risorsa;

d)

identificatore univoco della risorsa;

e)

riferimento temporale.

Per consentire la ricerca di risorse mediante la combinazione di criteri di ricerca, gli operatori logici e di confronto devono essere supportati dal servizio.

Per consentire la ricerca di risorse in base alla localizzazione geografica, l’operatore spaziale menzionato nella tabella 2 deve essere supportato (dal servizio).

Tabella 2

Nome dell’operatore

Proprietà

Intersezioni (Intersects)

Occorre che l’elemento di metadato Inspire, riquadro di delimitazione geografica, intersechi un’area di interesse definita

PARTE B

Operazioni

1.   ELENCO DELLE OPERAZIONI

Per essere conforme all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve prevedere le operazioni elencate nella tabella 3 del presente allegato.

Tabella 3

Operazione

Ruolo

Get Discovery Service Metadata

Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e descrive le capacità del servizio

Discover Metadata

L’operazione Discover Metadata consente di richiedere gli elementi di metadati Inspire delle risorse mediante una richiesta da estrarre dal servizio Discovery di destinazione

Per essere conforme all’articolo 12 della direttiva 2007/2/CE, il servizio di ricerca deve supportare le operazioni elencate nella tabella 4 del presente allegato.

Tabella 4

Operazione

Ruolo

Publish Metadata

L’operazione Publish Metadata consente di editare gli elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca [meccanismi di introduzione (Push) o estrazione (Pull) di metadati]. Per editare si intende inserire, aggiornare e cancellare

Link Discovery Service

La funzione Link Discovery Service permette la dichiarazione della disponibilità di un servizio di ricerca per la ricerca di risorse attraverso il servizio di ricerca dello Stato membro, pur mantenendo il metadato delle risorse presso il proprietario

I parametri della richiesta e della risposta di ogni operazione completano la descrizione di ogni operazione e fanno parte integrante delle specifiche tecniche del servizio di ricerca.

2.   OPERAZIONE GET DISCOVERY SERVICE METADATA

2.1.   Richiesta Get Discovery Service Metadata

2.1.1.   Parametri della richiesta Get Discovery Service Metadata

Il parametro della richiesta Get Discovery Service Metadata indica il linguaggio naturale del contenuto della Risposta al Get Discovery Service Metadata.

2.2.   Risposta al Get Discovery Service Metadata

La risposta al Get Discovery Service Metadata contiene i seguenti set di parametri:

metadati del servizio di ricerca,

metadati delle operazioni,

linguaggi.

2.2.1.   Parametri dei metadati del servizio di Ricerca (Discovery Service Metadata)

I parametri dei metadati del servizio di ricerca contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di ricerca.

2.2.2.   Parametri dei metadati delle operazioni (Operations Metadata)

I parametri dei metadati delle operazioni forniscono metadati concernenti le operazioni da effettuate nel servizio di ricerca. Questi parametri dei metadati descrivono ogni operazione e devono contenere gli elementi seguenti:

1)

indicano, per l’operazione Publish Metadata, se sono disponibili il meccanismo di estrazione, il meccanismo di introduzione o entrambi;

2)

descrivono ogni operazione, fornendo quanto meno una descrizione dei dati scambiati e l’indirizzo della rete.

2.2.3.   Parametri dei linguaggi

Devono essere forniti due parametri di linguaggio:

il parametro del linguaggio di risposta (Response Language) che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri di risposta al Get Discovery Service Metadata,

il parametro dei linguaggi supportati (Supported Languages) che contiene l’elenco dei linguaggi naturali supportati dal servizio di ricerca.

3.   OPERAZIONE DISCOVER METADATA

3.1.   Richiesta Discover Metadata

La richiesta Discovery Metadata contiene i seguenti parametri:

linguaggio,

domanda (query).

3.1.1.   Parametro del linguaggio

Il parametro del linguaggio (Language) indica il linguaggio naturale richiesto per il contenuto della risposta al Discover Metadata.

3.1.2.   Parametro Query

Il parametro Query contiene la combinazione dei criteri di ricerca di cui alla parte A.

3.2.   Risposta al Discover Metadata

3.2.1.   Parametro della risposta al Discover Metadata

Il parametro della risposta al Discover Metadata contiene almeno gli elementi di metadato Inspire di ogni risorsa che domanda soddisfa i criteri della query.

4.   OPERAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI METADATI (PUBLISH METADATA)

La funzione Publish Metadata consente la pubblicazione di elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca. Le due alternative sono:

meccanismo di introduzione: consente di editare degli elementi di metadati Inspire delle risorse accessibili dal servizio di ricerca,

meccanismo di estrazione: consente al servizio di ricerca dello Stato membro di estrarre degli elementi di metadato Inspire delle risorse da remoto.

Il servizio deve supportare almeno una di queste due alternative.

4.1.   Meccanismo di introduzione (Push)

4.1.1.   Richiesta Edit Metadata

4.1.1.1.   Parametro della richiesta Edit Metadata

Il parametro della richiesta Edit Metadata fornisce tutte le informazioni richieste per consentire l’inserimento, l’aggiornamento o l’eliminazione di elementi di metadato Inspire delle risorse nel servizio di ricerca.

4.2.   Meccanismo di estrazione (Pull)

4.2.1.   Richiesta Collect Metadata

4.2.1.1.   Parametro della richiesta Collect Metadata

Il parametro della richiesta Collect Metadata fornisce tutte le informazioni concernenti la posizione in remoto che sono necessarie per estrarre i metadati delle risorse disponibili. Comprende quanto meno gli elementi di metadato Inspire del servizio di dati territoriali dedicato.

5.   OPERAZIONE LINK DISCOVERY SERVICE

La funzione Link Discovery Service consente la dichiarazione della disponibilità di un servizio di ricerca, conforme al presente regolamento, per la ricerca di risorse attraverso il servizio di ricerca dello Stato membro, pur mantenendo il metadato delle risorse presso il proprietario.

5.1.   Richiesta Link Discovery Service

5.1.1.   Parametro della richiesta Link Discovery Service

Il parametro della richiesta Link Discovery Service fornisce tutte le informazioni relative al servizio di ricerca delle autorità pubbliche o di terzi conforme al presente regolamento, che consentono al servizio di ricerca dello Stato membro di ottenere metadati di risorse basati sulla combinazione di criteri di ricerca del servizio di ricerca delle autorità pubbliche o di terzi e di raccoglierli e ordinarli con metadati di altre risorse.


ALLEGATO III

SERVIZI DI CONSULTAZIONE

PARTE A

Operazioni

1.   ELENCO DELLE OPERAZIONI

Per essere conforme alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE, il servizio di consultazione deve effettuare le operazioni elencate nella tabella 1 del presente allegato.

Tabella 1

Operazione

Ruolo

Get View Service Metadata

Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e descrive le capacità del servizio

Get Map

Restituisce una mappa contenente le informazioni geografiche e tematiche provenienti dai set di dati territoriali disponibili. La mappa è un’immagine georeferenziata

Per essere conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della direttiva 2007/2/CE, il servizio di consultazione deve supportare le operazioni elencate nella tabella 2 del presente allegato.

Tabella 2

Operazione

Ruolo

Link View Service

Consente ad un’autorità pubblica o a un terzo di dichiarare un servizio View per la consultazione delle sue risorse mediante il servizio View dello Stato membro, mantenendo nel contempo la capacità di consultazione nella postazione dell’autorità pubblica o del terzo

I parametri di richiesta e di risposta di ogni operazione completano la descrizione di ogni operazione e fanno parte integrante delle specifiche tecniche del servizio di consultazione.

2.   OPERAZIONE GET VIEW SERVICE METADATA

2.1.    Richiesta Get View Service Metadata

2.1.1.   Parametri della richiesta Get View Service Metadata

Il parametro della richiesta Get View Service Metadata indica il linguaggio naturale richiesto per il contenuto della risposta al Get View Service Metadata.

2.2.    Parametri della risposta Get View Service Metadata

La risposta alla domanda Get View Service Metadata contiene i seguenti set di parametri:

metadati del servizio di ricerca,

metadati delle operazioni,

linguaggi,

metadati degli strati.

2.2.1.   Parametri View Service Metadata

I parametri View Service Metadata contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di consultazione.

2.2.2.   Parametri dei metadati delle operazioni (Operations Metadata)

Il parametro Operation Metadata descrive le operazioni del servizio di consultazione e contiene almeno una descrizione dei dati scambiati e l’indirizzo di rete di ogni operazione.

2.2.3.   Parametri dei linguaggi

Devono essere forniti due parametri di linguaggio:

il parametro di linguaggio di risposta che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri della risposta alla richiesta Get Service Metadata,

il parametro dei linguaggi supportati che contiene l’elenco dei linguaggi naturali supportati da questo servizio di consultazione.

2.2.4.   Parametri dei metadati degli strati

Gli elementi di metadati elencati nella tabella 3 devono essere forniti per ogni strato.

Tabella 3

Elemento di metadati

Descrizione

Titolo della risorsa

Il titolo dello strato, utilizzato ai fini della comunicazione umana, per la presentazione dello strato, ad esempio in un menù.

Breve descrizione (abstract) della risorsa

Breve descrizione dello strato

Parola chiave

Parole chiave supplementari

Riquadro di delimitazione geografica (geographic bounding box)

Il riquadro minimo di delimitazione geografica in tutti i sistemi di riferimenti di coordinate supportati per la regione interessata dallo strato

Identificatore univoco della risorsa

L’identificatore univoco della risorsa utilizzato per creare lo strato

I parametri specifici degli strati elencati nella tabella 4 devono essere forniti per ogni strato.

Tabella 4

Parametro

Descrizione

Nome

Nome armonizzato dello strato

Sistemi di riferimento di coordinate

Elenco dei sistemi di riferimento di coordinate in cui lo strato è disponibile

Stili

Elenco degli stili disponibili per lo strato

Uno stile si compone di un titolo e di un identificatore univoco

Legenda URL

Ubicazione della legenda per stile, linguaggio e coppie di dimensioni

Coppie di dimensioni

Indica le coppie di assi a due dimensioni supportati per le serie e i set di serie di dati territoriali multidimensionali

3.   OPERAZIONE GET MAP

3.1.    Richiesta Get Map

3.1.1.   Parametri della richiesta Get Map

Occorre fornire i parametri della richiesta Get Map elencati nella tabella 5.

Tabella 5

Parametro

Descrizione

Strati

Elenco dei nomi degli strati da includere nella mappa

Stili

Elenco degli stili da utilizzare per ogni strato

Sistemi di riferimento di coordinate

Sistemi di riferimento di coordinate della mappa

Riquadro di delimitazione

Le coordinate dei quattro angoli della mappa bidimensionale per la coppia di dimensioni selezionate e nel sistema di riferimento di coordinate prescelto

Larghezza dell’immagine

La larghezza della mappa in pixel

Altezza dell’immagine

L’altezza della mappa in pixel

Formato dell’immagine

Il formato dell’immagine ottenuta

Linguaggio

Linguaggio da utilizzare per la risposta

Coppia di dimensioni

Gli assi a due dimensioni da utilizzare per la mappa Ad esempio, una dimensione geografica ed una dimensione temporale

4.   OPERAZIONE LINK VIEW SERVICE

4.1.    Richiesta Link View Service

4.1.1.   Parametri della richiesta Link View Service

Il parametro della richiesta Link View Service fornisce tutte le informazioni concernenti il servizio di consultazione delle autorità pubbliche o di terzi conformi al presente regolamento che consentono al servizio di consultazione dello Stato membro di ottenere una mappa dal servizio di consultazione delle autorità pubbliche o dei terzi e di assemblarla con altre mappe.

PARTE B

Altre caratteristiche

Il servizio di consultazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1.   Sistemi di riferimento di coordinate

Gli strati sono consultati simultaneamente utilizzando un unico sistema di riferimento di coordinate e il servizio di consultazione supporta almeno i sistemi di riferimento di coordinate di cui all’allegato I, punto 1, della direttiva 2007/2/CE.

2.   Formato dell’immagine

Il servizio di consultazione supporta almeno uno dei seguenti formati di immagine:

il formato Portable Network Graphics (PNG),

il formato Graphics Interchange Format (GIF) senza compressione.


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