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Document 32009R0867

Regolamento (CE) n. 867/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009 , recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

OJ L 248, 22.9.2009, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 189 - 192

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/867/oj

22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/17


REGOLAMENTO (CE) N. 867/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 1242/2008 (2) della Commissione si definiscono le classi di orientamento tecnico-economico (OTE). In base a tali definizioni taluni allevamenti di erbivori non possono essere classificati per OTE e per altri allevamenti la classificazione così ottenuta non è la più adeguata.

(2)

Nell’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1242/2008 si stabiliscono norme per il raggruppamento delle classi di dimensione economica. Tali norme riducono le possibilità degli Stati membri di elaborare piani di selezione più idonei.

(3)

Negli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 compaiono alcune descrizioni e nomi non agevolmente comprensibili che devono essere chiariti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 781/2009 del 27 agosto 2009 ha modificato la descrizione e il codice di taluni prodotti a cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1242/2008 e che sono elencati nel regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (3).

(5)

Inoltre in alcune versioni linguistiche devono essere rettificati i nomi di talune classi di orientamento tecnico-economico (OTE) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1242/2008. Per motivi di coerenza il termine «azienda» deve essere soppresso nella definizione di un OTE e, a fini di una miglior comprensione, in alcune definizioni di OTE devono essere sostituiti certi termini relativi a talune categorie di pollame.

(6)

Occorre pertanto modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1242/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio 2010 per la rete di informazione contabile agricola e, per l’indagine sulla struttura delle aziende agricole, a decorrere dall’indagine 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

(3)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 sono modificati nel modo seguente.

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

Parte A. lo schema di classificazione è modificato nel modo seguente:

i)

Nella sottoparte «Aziende specializzate – Produzioni vegetali«, la terza colonna «OTE particolari« è modificata come segue:

il testo del punto 361 è sostituito dal seguente:

«361.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e subtropicale e la frutta a guscio)«;

il testo del punto 364 è sostituito dal seguente:

«364.

Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale e subtropicale«;

il testo del punto 365 è sostituito dal seguente:

«365.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e subtropicale e frutta a guscio: produzione mista«;

ii)

[Riguarda unicamente le versioni spagnola, danese, inglese, lettone, lituana e ungherese]

iii)

[Riguarda unicamente le versioni bulgara, estone, inglese, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca e slovacca]

b)

Nella tabella della parte B I. Corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d’informazione contabile agricola (RICA), i testi delle righe 2.01.12.01 e 2.01.12.02 sono sostituiti dai seguenti:

«2.01.12.01.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

315.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

2.01.12.02.

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

316.

Terreni a riposo che sono oggetto di pagamento di aiuti»

c)

Parte C. Le definizioni delle classi di OTE sono modificate nel modo seguente:

i)

La sottoparte «Aziende specializzate – Produzioni vegetali» è modificata nel modo seguente:

aa)

Nella prima colonna «Orientamento tecnico-economico», la terza sottocolonna «particolare» è modificata nel modo seguente:

il testo del punto 361 è sostituito dal seguente:

«361.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e subtropicale e la frutta a guscio)»;

il testo del punto 364 è sostituito dal seguente:

«364.

Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale e subtropicale»;

il testo del punto 365 è sostituito dal seguente:

«365.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e subtropicale e frutta a guscio: produzione mista»;

ab)

Nella seconda colonna «Definizioni», Codice «3 Aziende specializzate nelle colture permanenti», nell’undicesima riga «Frutta di origine subtropicale > 2/3» il testo è sostituito dal seguente: «Frutta di zone climatiche subtropicali > 2/3»;

ii)

La sottoparte «Aziende specializzate – Produzione animale» è modificata nel modo seguente:

aa)

Le righe da 45 a 48 sono sostituite dalle seguenti:

«45

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

450

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

Vacche da latte > 3/4 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

46

Aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso

460

Aziende bovine specializzate – orientamento allevamento e ingrasso

Tutti i bovini [ossia bovini di meno di un anno, bovini da un anno a meno di due anni e bovini di due anni e più (maschi, giovenche, vacche da latte e altre vacche)] > 2/3 degli erbivori; vacche da latte ≤ 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

47

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

470

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

Tutti i bovini > 2/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio; escluse le aziende della classe 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; esclusa classe 45

48

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

 

 

Aziende della classe 4, escluse quelle delle classi 45, 46 e 47

 

 

 

481

Aziende ovine specializzate

Ovini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

482

Aziende con ovini e bovini combinati

Tutti i bovini > 1/3 di erbivori, ovini > 1/3 di erbivori ed erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

483

Aziende caprine specializzate

Caprini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/10 di erbivori e foraggio

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

484

Aziende con vari erbivori

Aziende della classe 48, escluse quelle delle classi 481, 482 e 483»

 

ab)

[Riguarda unicamente le versioni spagnola, danese, inglese, lettone, lituana e ungherese]

ac)

La riga 53 è sostituita dal testo seguente:

«53

Aziende con vari granivori combinati

530

Aziende con vari granivori combinati

Aziende della classe 5, escluse quelle delle classi 51 e 52»

 

iii)

La sottoparte «Aziende miste» è modificata nel modo seguente:

aa)

[Riguarda unicamente le versioni bulgara, estone, inglese, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca e slovacca]

ab)

La riga «8. Aziende miste (colture — allevamento)» è sostituita dal testo seguente:

«8

Aziende miste (colture — allevamento)

 

 

 

 

Aziende escluse dalle classi 1-7 e dalla classe 9»

 

ac)

La sottoriga «843 Aziende apicole» è sostituita dal testo seguente:

 

 

 

 

«843

Aziende apicole

Api > 2/3

3.07. > 2/3»

iv)

Nella sottoparte «Aziende non classificate», la riga 9 è sostituita dal testo seguente:

«9

Aziende non classificate

90

Aziende non classificate

900

Aziende non classificate

Aziende non classificate

Produzione standard totale = 0»

2)

Nell’allegato II, parte B, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In base alle norme di applicazione stabilite nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, le classi II e III, o III e IV, IV e V, o da III a V, VI e VII, VIII e IX, X e XI, da XII a XIV o da X a XIV possono essere raggruppate.»

3)

Nell’allegato IV, il testo del punto 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

Secondo criteri geografici

Le PS sono calcolate almeno sulla base di unità geografiche che siano utilizzabili per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e per la rete d’informazione contabile agricola. Tali unità geografiche sono tutte basate sulla nomenclatura delle unità amministrative territoriali per le statistiche (NUTS) come indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tali unità sono descritte come un raggruppamento delle regioni del livello 3 della NUTS. Le zone svantaggiate o di montagna non sono considerate unità geografiche.

Per le attività produttive che non sono praticate nella regione interessata non viene calcolata alcuna PS.


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1


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