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Document 32009L0027

Direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009 , che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 94, 8.4.2009, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 249 - 251

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/27/oj

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/97


DIRETTIVA 2009/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un’attuazione e applicazione coerente in tutta l’UE della direttiva 2006/49/CE, la Commissione e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nel 2006 hanno costituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG) con l’incarico di discutere e risolvere le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche incluse negli allegati I, II e VII della direttiva 2006/49/CE devono essere ulteriormente precisate per garantirne un’applicazione convergente. In aggiunta, alcune disposizioni non sono commisurate a solide pratiche di gestione del rischio da parte degli enti creditizi. È dunque necessario adeguare tali disposizioni.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/49/CE.

(3)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/49/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Il punto 8, parte B è sostituito dal seguente:

«B.   TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DELLA PROTEZIONE

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il «compratore della protezione»), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell’emittente). Se a un determinato momento si ha un’opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default», si applica il seguente trattamento anziché il principio speculare.

Derivati su crediti di tipo «First-to-default»

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l’ente potrebbe compensare il rischio specifico per l’entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 del presente allegato.

Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default»

Qualora sia l’n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, il compratore della protezione potrebbe esclusivamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui sopra per i derivati su crediti di tipo first-to-default con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.»;

b)

al punto 14, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Categorie

Copertura patrimoniale per il rischio specifico

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0 % in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

0 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all’allegato VI, parte 1, punto 29, della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1, 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)

1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all’allegato VI, parte 1, punto 26, della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE. Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’agenzia esterna di valutazione prescelta.

8,00 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

12,00 %»

2)

L’allegato II, punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva 2006/48/CE, si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporti nessun rischio di controparte. In alternativa, un ente potrebbe coerentemente includere ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un’esposizione al rischio di credito di controparte quando la protezione del credito sia prevista dalla direttiva 2006/48/CE.»

3)

L’allegato VII, parte C, punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In deroga ai punti 1 e 2, se un ente copre un’esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ricorrendo ad una copertura interna), l’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione non è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a meno che l’ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda l’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicata la seconda frase del punto 11 dell’allegato II, qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata copertura di un’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’7 aprile 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.


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