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Document 32009D0894

2009/894/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno [notificata con il numero C(2009) 9522] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 320, 5.12.2009, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 133 - 142

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2016; abrogato da 32016D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/894/oj

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno

[notificata con il numero C(2009) 9522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/894/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «mobili in legno» comprende unità a sé stanti o da incasso di mobili domestici usati per riporre, appendere, stendersi, sedersi, lavorare e mangiare, destinati a uso interno o esterno, o di mobili per uso interno a scopi professionali. Fra i mobili per uso professionale rientrano mobili per uffici, scuole, ristoranti e hotel.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il prodotto deve essere costituito almeno per il 90 % (peso/peso) di legno massiccio o di materiali a base di legno. Il vetro, se facilmente sostituibile in caso di danno o rottura, può non essere calcolato nel peso, così come le attrezzature e le installazioni tecniche;

b)

il peso dei singoli materiali, diversi dal legno massiccio e dai materiali a base di legno, non deve superare il 3 % del peso totale del prodotto. Il peso complessivo di tali materiali non deve superare il 10 % del peso totale del prodotto.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un mobile in legno deve rientrare nel gruppo di prodotti «mobili in legno» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «mobili in legno» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «mobili in legno» per scopi amministrativi è «36».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere la riduzione dell’impatto dei mobili in legno sull’ambiente e sulla salute umana durante tutto il loro ciclo di vita.

Più specificatamente:

l’uso di materiali prodotti in maniera più sostenibile,

una riduzione dell’uso di sostanze pericolose e delle emissioni di sostanze inquinanti,

un prodotto la cui durata è stata testata.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

Laddove il richiedente sia tenuto a fornire documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori ecc.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità va effettuata da laboratori debitamente accreditati che rispettano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001) e delle dichiarazioni ambientali di prodotto (NB: l’applicazione di questi sistemi di gestione e dichiarazioni non è obbligatoria ma auspicabile).

CRITERI

Esenzioni

Si applicano le seguenti esenzioni da taluni criteri sui materiali:

i)

i materiali, diversi dal legno massiccio e da materiali a base di legno e diversi da quelli cui si applicano i criteri per il trattamento superficiale e per il montaggio di mobili, che rappresentano meno del 3 % del peso totale dei prodotti contrassegnati dal marchio ecologico possono essere esonerati dal rispetto delle specifiche per il legno e i materiali a base di legno;

ii)

gli elementi di fissaggio, quali viti e chiodi, e le componenti metalliche per le porte scorrevoli e i cassetti sono esonerati dal rispetto di tutti i criteri applicabili ai materiali.

Valutazione e verifica: devono essere fornite appropriate informazioni sui materiali esonerati dal rispetto di taluni criteri. Il calcolo della percentuale di materiali che può essere esonerata comprende la quantità di tali materiali contenuta nei materiali compositi, a prescindere dalla percentuale del materiale composito presente nel mobile finale contrassegnato con il marchio ecologico. Il calcolo del peso totale non comprende il peso degli elementi di fissaggio.

1.   Descrizione del prodotto

Occorre fornire una descrizione del prodotto (descrizione funzionale, nome del prodotto o codice di riferimento; se esistono vari tipologie dello stesso prodotto, fornire una descrizione della sottotipologia a cui si riferisce la domanda). Devono inoltre essere fornite informazioni sul peso totale del prodotto, sui materiali che rientrano nella composizione del prodotto, compresi elementi di fissaggio e installazioni tecniche, e sul loro peso rispettivo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una descrizione del prodotto contenente le informazioni di cui sopra.

2.   Sostanze pericolose

a)

Non può essere aggiunta ai prodotti in legno alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

R23: (tossico per inalazione),

R24: (tossico a contatto con la pelle),

R25: (tossico per ingestione),

R26: (molto tossico per inalazione),

R27: (molto tossico a contatto con la pelle),

R28: (molto tossico per ingestione),

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),

R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R43 (può comportare sensibilizzazione per contatto con la pelle),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibilità di effetti irreversibili)

di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1) (direttiva sulle sostanze pericolose) e successive modifiche, e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (3). In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372;

b)

i prodotti non devono contenere leganti organici alogenati, aziridina e poliaziridine né pigmenti e additivi a base di:

piombo, cadmio, cromo (VI), mercurio e i loro composti;

arsenico, boro e rame;

composti organostannici;

c)

nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla matrice o ai materiali o alla superficie della matrice o dei materiali (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, al momento dell’applicazione questi dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio (nella matrice o nel materiale può rimanere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all’applicazione).

R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R68 (possibilità di effetti irreversibili),

di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Non possono essere utilizzati ritardanti di fiamma che sono soltanto mescolati fisicamente alla matrice o al materiale (additivi ritardanti di fiamma).

In alternativa, si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere alle materie prime sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a un elenco di ingredienti e alla relativa documentazione, come le schede di sicurezza.

3.   Requisiti del legno e dei materiali a base di legno

a)   Gestione sostenibile delle foreste

Il produttore deve avere una politica di acquisizione sostenibile del legno e un sistema per rintracciarne e verificarne l’origine e per seguirne i movimenti dalle foreste al primo punto di ricevimento.

Il produttore deve dimostrare l’origine di tutto il legno e assicurare che provenga da fonti legittime. Il legno non deve provenire da aree protette o per le quali è in corso il processo ufficiale per definirle tali, da foreste antiche e da foreste di alto valore ambientale definite da procedure nazionali, a meno che gli acquisti siano pienamente conformi alla regolamentazione nazionale in materia di tutela ambientale.

Fino al 30 giugno 2011, almeno il 50 % del legno massiccio e il 20 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.

Dal 1o luglio 2011 fino al 31 dicembre 2012, almeno il 60 % del legno massiccio e il 30 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.

Dal 1o gennaio 2013, almeno il 70 % del legno massiccio e il 40 % dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: per rispettare queste condizioni, il richiedente deve dimostrare che i propri prodotti dotati di marchio di qualità ecologica, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, conterranno il livello adeguato di legno certificato. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l’organismo competente rilascia soltanto un’autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo per cui la conformità può essere dimostrata. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione ottenuta dal fornitore del legno che indichi i tipi, le quantità e le origini precise del legno utilizzato nella produzione del mobile. Il richiedente deve fornire gli opportuni certificati attestanti che il regime di certificazione soddisfa i principi di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea.

Definizione: materiale a base di legno è il materiale ottenuto facendo aderire con adesivi (sintetici) e/o colle uno o più dei seguenti materiali: fibre di legno e/o fogli di legno denudati (stripped) o impiallacciati (sheared) e/o residui lignei di foreste, piantagioni, legno segato, residui dell’industria della pasta/carta e/o legno riciclato. I materiali a base di legno comprendono: pannello duro, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media densità, pannelli di particelle, pannelli a scaglie orientate (Oriented Strand Board — OSB), pannelli di legno compensato e pannelli in legno massiccio. Il termine «materiale a base di legno» riguarda anche materiali compositi fabbricati da pannelli a base di legno rivestiti di plastica, laminato plastico, metalli, o altri materiali di rivestimento e pannelli a base di legno finiti/semifiniti.

I materiali finiti o semifiniti a base di legno e i materiali a base di legno rivestiti di plastica, laminato plastico, metalli o altri materiali di rivestimento devono essere conformi, oltre che ai criteri di cui alla presente sezione, anche ai criteri per il trattamento superficiale.

b)   Fibre di legno riciclato

Il legno di post-consumo, i trucioli o le fibre impiegati nella produzione di materiali a base di legno (input) devono come minimo essere conformi al disposto della norma della European Panel Federation (EPF), di cui al paragrafo 6 del documento «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood» del 24 ottobre 2002. La tabella standard di riferimento figura anche nell’appendice 1.

Valutazione e verifica: deve essere rilasciata una dichiarazione attestante che nella produzione di materiali a base di legno è usato legno di post-consumo. Devono inoltre essere forniti risultati di prova per verificare la conformità ai valori limiti di cui all’appendice 1.

c)   Sostanze impregnanti e preservanti

i)

I mobili a uso interno non devono essere impregnati.

In tutti gli altri mobili, quando sono utilizzate sostanze impregnanti e preservanti queste devono rispettare i requisiti relativi alle sostanze pericolose (sezione 2);

ii)

il legno massiccio, dopo il taglio, non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni delle direttive 79/117/CEE (4) e 76/769/CEE (5) del Consiglio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio, un elenco delle sostanze utilizzate e una scheda per ognuna di esse.

d)   Uso di sostanze e preparati pericolosi nella produzione di materiali a base di legno

Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 sulle sostanze pericolose, tutte le sostanze e i preparati utilizzati nella produzione di materiale a base di legno devono rispettare le seguenti prescrizioni:

i)

il legno vergine non deve essere trattato con sostanze o preparati contenenti sostanze figuranti in uno degli elenchi seguenti:

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1a (estremamente pericolosi),

classificazione dei pesticidi raccomandata dall’OMS, categoria di pericolo 1b (molto pericolosi).

Inoltre il trattamento del legno deve essere conforme alle disposizioni delle direttive 79/117/CEE e 76/769/CEE del Consiglio;

ii)

il tenore di formaldeide libera nei prodotti o preparati usati nei pannelli non deve superare lo 0,3 % (peso/peso). Il tenore di formaldeide libera in agenti leganti, adesivi e colle per pannelli di compensato o pannelli di legno laminato non deve superare lo 0,5 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare opportune dichiarazioni attestanti la rispondenza alle prescrizioni sopra indicate. Per i prodotti chimici usati nella produzione di materiali a base di legno si devono presentare schede di sicurezza dei materiali o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute.

e)   Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:

i)

pannelli truciolari: l’emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 312-1.

ii)

pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i panelli di fibre appartenenti alla classe A sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 622-1.

f)   Legno geneticamente modificato

Il prodotto non deve contenere legno OGM.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non è stato utilizzato legno OGM.

4.   Criteri concernenti il trattamento superficiale

Il trattamento superficiale riguarda il processo per il trattamento superficiale di singole parti/componenti di mobili o di mobili completi.

a)   Trattamento superficiale con plastica e metalli

La plastica e il metallo sono consentiti in una percentuale fino al 2 % del peso totale del mobile e devono soddisfare i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante la conformità a questi criteri.

b)   Trattamenti superficiali diversi da plastica e metalli

Questo criterio è connesso al rivestimento dei mobili e dei materiali lignei.

i)   Sostanze e preparati pericolosi (compreso il tenore di COV)

Tutti i materiali, le sostanze e i preparati utilizzati devono rispettare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a un elenco di ingredienti e alla relativa documentazione, come schede di sicurezza sui materiali.

Inoltre, le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare uno dei due seguenti limiti:

le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale. Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) come stabilito nella direttiva 1999/13/CE (6) (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che, a 293,15 K, abbia una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente nelle condizioni d’uso particolari). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati,

la quantità applicata (pitture/vernici a umido) di sostanze classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non deve superare i 14 g/m2 di superficie e la e quantità applicata (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare i 35 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme a documenti a sostegno di tale dichiarazione, tra cui:

un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,

il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,

una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,

numero di rivestimenti e quantità applicata per rivestimento per metro quadrato di superficie.

Modalità di applicazione

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.

c)   Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l’osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali).

d)   Plastificanti

Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, gli ftalati devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui alla sezione 2.

Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

e)   Biocidi

È consentito soltanto l’utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e autorizzati per l’utilizzo nei mobili.

Valutazione e verifica: i richiedenti devono presentare una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio e l’elenco dei prodotti biocidi utilizzati.

5.   Criteri concernenti il montaggio di mobili

Questo criterio è connesso al fissaggio dei componenti compreso nel montaggio dei mobili (con adesivi).

a)   Sostanze pericolose negli additivi e leganti

Devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 sulle sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare opportune dichiarazioni attestanti la rispondenza alle prescrizioni sopra indicate. Per ogni prodotto chimico usato nel montaggio di mobili si devono presentare schede di sicurezza o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute. Per il tenore di formaldeide libera il fornitore deve fornire rapporti di prova o una dichiarazione.

b)   COV

Il tenore di COV degli adesivi usati nel montaggio di mobili non deve superare il 5 % (peso/peso). (Per COV si intende qualsiasi composto organico che abbia, a 293,15 K, una tensione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente nelle condizioni d’uso particolari).

Valutazione e verifica: il richiedente rilascia una dichiarazione indicante tutti gli adesivi usati nel montaggio di mobili e attestante la conformità a questo criterio.

6.   Criteri concernenti il prodotto finale

a)   Durabilità e sicurezza

Il prodotto deve rispettare i requisiti di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme EN applicabili all’uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN o ISO, un istituto di prova indipendente deve effettuare una valutazione della durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Il manuale d’uso conterrà l’elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della durabilità.

Data l’importanza del criterio di durabilità e al fine di migliorare la valutazione della durabilità di un prodotto, il comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico (CUEME) avvierà un’iniziativa per promuovere l’adozione di norme EN di durabilità che dovranno essere disponibili per il prossimo riesame del presente criterio.

Valutazione e verifica: il produttore deve rilasciare una dichiarazione corredata di una documentazione sui metodi di prova applicati dall’istituto accreditato e dei risultati delle prove.

b)   Manutenzione

La manutenzione dei prodotti deve essere possibile senza il ricorso a solventi a base di composti organici.

Il produttore deve garantire la possibilità di acquistare, su richiesta, pezzi di ricambio (pezzi originale o pezzi con funzione equivalente) durante tutto il periodo effettivo di produzione industriale e per i 5 anni successivi la cessazione della produzione della gamma in questione.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione corredata di documenti attestanti l’osservanza di questo criterio.

c)   Riciclo e rifiuti

Il prodotto deve essere facilmente riciclabile. Al consumatore deve essere fornita una descrizione dettagliata delle migliori opzioni di smaltimento del prodotto (riutilizzo, riciclaggio, iniziative di ritiro da parte del richiedente, produzione di energia), classificate in base al loro impatto ambientale. Ogni opzione deve chiaramente indicare le precauzioni da prendere per limitare l’impatto sull’ambiente.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono presentare una copia delle informazioni che saranno fornite e la motivazione delle raccomandazioni.

d)   Informazione ai consumatori

Con il prodotto dotato di marchio di qualità ecologica devono essere fornite le seguenti informazioni:

informazioni sull’idoneità all’uso, con riferimento all’uso domestico o aziendale (leggero o pesante, interno o esterno),

informazioni sulla pulizia e la manutenzione,

istruzioni per sostituire il vetro (se presente), su richiesta, in caso di danno o rottura da parte del produttore o rivenditore,

indicazione della possibilità di contattare le autorità locali per avere istruzioni sulla migliore maniera di smaltire mobili e materiali vecchi,

istruzioni per il montaggio,

consigli d’uso sotto il profilo ergonomico, dove pertinente,

nome delle specie di legno massiccio,

indicazione dei trattamenti o dei preservanti utilizzati sui prodotti da esterno (chimici, biologici o fisici),

raccomandazione al consumatore affinché utilizzi prodotti dotati del marchio comunitario di qualità ecologica per preservare i mobili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare una copia del materiale informativo fornito con il prodotto contrassegnato con il marchio ecologico.

e)   Imballaggio del prodotto finale

L’imballaggio deve rispettare i requisiti seguenti:

i)

deve essere prodotto da una delle seguenti materie:

materiale facilmente riciclabile,

materiale proveniente da fonti rinnovabili,

materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto;

ii)

tutti i materiali devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili costituite da un solo materiale (ad esempio cartone, carta, plastica, tessuto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare una descrizione dell’imballaggio del prodotto accompagnata da una dichiarazione di conformità a questi criteri.

f)   Informazioni da riportare sulla confezione

Sull’imballaggio deve essere riportato il testo seguente:

«Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: http://www.ecolabel.eu»

Sull’imballaggio e nel manuale d’uso deve figurare anche il testo seguente (o un testo equivalente):

«Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica. Ulteriori informazioni si possono ottenere al: nome/indirizzo del servizio “Consumatori” del richiedente».

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto, un esemplare del manuale d’uso e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme a una dichiarazione di conformità con ogni parte di questo criterio.

g)   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

legno proveniente da foreste gestite correttamente,

uso limitato di sostanze pericolose,

prodotto la cui durata è stata testata.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.


(1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36.

(5)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(6)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(7)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Appendice

Valori limite di elementi e sostanze consentiti nelle fibre di legno riciclato per la produzione di materiali a base di legno

Elementi e composti

Valori limite

(mg/kg materiale riciclato a base di legno)

Arsenico

25

Cadmio

50

Cromo

25

Rame

40

Piombo

90

Mercurio

25

Fluoro

100

Cloro

1 000

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Oli di catrame (benzo(a)pirene)

0,5


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