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Document 32008R0355

Regolamento (CE) n. 355/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinnanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 110, 22.4.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/355/oj

22.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/3


REGOLAMENTO (CE) N. 355/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinnanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 114,

sentito il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2), in particolare consentendo l'impiego di mezzi elettronici di comunicazione.

(2)

È opportuno semplificare, da un lato, la presentazione delle domande, delle obiezioni o dei ricorsi e, dall'altro, la notifica dei documenti da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (l'Ufficio) permettendo l'uso di mezzi elettronici. Inoltre, è opportuno consentire all'Ufficio di rilasciare in formato elettronico i certificati attinenti ai diritti oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Deve essere possibile anche la pubblicazione elettronica delle informazioni riguardanti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infine, l'archiviazione elettronica dei fascicoli riguardanti i procedimenti consentirebbe un aumento dell'efficienza.

(3)

Il presidente dell'Ufficio deve avere la facoltà di stabilire tutte le modalità d'impiego dei mezzi elettronici di comunicazione o di archiviazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1239/95.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte della procedura è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.»

2)

l'articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.

Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo od elettronico Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli:

a)

un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed un questionario tecnico;

b)

un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

4.   Il richiedente deve compilare e firmare i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

3)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Proposta di denominazione varietale

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio o, se la proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, in duplice copia.

L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

Se la proposta di denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

4)

nell'articolo 36 l'ultima frase del paragrafo 1 è soppressa e il seguente paragrafo 4 è aggiunto:

«4.   Se la proposta di modifica di una denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;

5)

nell'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata alle parti nel procedimento di ricorso per iscritto e mediante ogni altro mezzo di cui all'articolo 64, paragrafo 3.»;

6)

nell'articolo 53, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La decisione scritta è notificata alle parti successivamente, conformemente all'articolo 64.»;

7)

nell'articolo 54, paragrafo 3, il termine «duplicato» è sostituito da «copia»;

8)

gli articoli 57 e 58 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 57

Documenti presentati dalle parti

1.   I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica.

2.   Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio.

3.   Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, esso deve contenere una firma elettronica.

4.   Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese.

Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto.

5.   I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti in causa all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficiente. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Il primo comma non è applicabile ai documenti trasmessi elettronicamente.

Articolo 58

Prove documentali

1.   Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate dalle parti possono essere fornite mediante una copia non autenticata.

2.   Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.»;

9)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Disposizioni generali

1.   Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio ad una parte sono presentati in originale, in copia non autenticata dell'originale o sotto forma di tabulato. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.

2.   Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

3.   La notificazione può essere eseguita come segue:

a)

per posta a norma dell'articolo 65;

b)

con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;

c)

mediante pubblicazione a norma dell'articolo 67; oppure

d)

con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente al secondo comma del presente paragrafo.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica.

4.   I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali documenti possono essere anche notificati elettronicamente; in tal caso le relative modalità di notifica sono determinate dal presidente dell'Ufficio.»;

10)

nell’articolo 65, il paragrafo 1 è soppresso;

11)

nell'articolo 67 i termini «dell'articolo 65, paragrafo 1» sono sostituiti da «dell'articolo 64, paragrafo 4»;

12)

nell'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis nei casi in cui si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio ai mezzi elettronici di comunicazione.»;

13)

nell'articolo 78, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Il presidente dell'Ufficio determina la forma dei registri. I registri possono essere tenuti sotto forma di base dati elettronica.»;

14)

nell'articolo 79, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva una copia di tali prove documentali nei propri fascicoli.

Il presidente dell'Ufficio determina la forma e le condizioni in cui tali prove documentali devono essere conservate nei fascicoli dell'Ufficio.»;

15)

l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Conservazione dei fascicoli

1.   I documenti, sotto forma di originali o di copie, relativi al procedimento sono conservati in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.

2.   L'Ufficio conserva una copia del fascicolo di cui al paragrafo 1 (copia del fascicolo) che è considerata una copia completa ed autentica del fascicolo. Gli uffici d'esame conservano una copia dei documenti relativi alle procedure (copia d'esame), ma garantiscono in ogni momento il rilascio degli originali di cui l'Ufficio non dispone.

3.   I documenti originali presentati dalle parti che formano la base di fascicoli elettronici possono essere distrutti dopo un periodo successivo al loro ricevimento da parte dell'Ufficio.

4.   Il presidente dell'Ufficio determina le modalità e il periodo di conservazione dei fascicoli, nonché il periodo di cui al paragrafo 3.»;

16)

nell’articolo 87 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di pubblicazione della Gazzetta ufficiale.»;

17)

nell'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La consultazione dei fascicoli di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di base viene eseguita su una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 (GU L 8 dell’11.1.2008, pag. 2).

(2)  GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7).


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