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Document 32008R0338

Regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 , recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011

OJ L 107, 17.4.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/338/oj

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (CE) N. 338/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2), fissa i contingenti di pesca di merluzzo bianco assegnati alla Polonia nel Mar Baltico per il 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 804/2007 della Commissione (3) ha stabilito che le catture di merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) hanno esaurito il contingente assegnato alla Polonia per il 2007 e ha quindi vietato, a decorrere dal 12 luglio 2007, la pesca di tale stock nel Mar Baltico da parte di navi battenti bandiera polacca.

(3)

La Commissione, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha stimato nel luglio 2007 che le catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) da pescherecci battenti bandiera polacca ammontavano al triplo di quelle originariamente dichiarate dalla Polonia. Inoltre, la pesca di tale stock da parte di pescherecci battenti bandiera polacca ha continuato ad essere praticata anche dopo l’imposizione del divieto, con un ulteriore superamento del contingente assegnato alla Polonia per il 2007.

(4)

A seguito di diverse riunioni tecniche tra le autorità polacche e la Commissione al fine di accertare il volume effettivo delle catture eccedenti, la Polonia ha notificato un superamento del contingente di 8 000 tonnellate.

(5)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il Consiglio deve adottare disposizioni per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso dai contingenti annuali. Tali disposizioni devono essere stabilite nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di gestione della politica comune della pesca (PCP), tenendo conto in primo luogo del grado di sovrasfruttamento delle risorse e dello stato biologico delle medesime.

(6)

Le suddette disposizioni sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4). L’articolo 5 del suddetto regolamento dispone che i quantitativi di cattura eccedenti i contingenti annuali siano detratti dai contingenti dello stesso stock nell’anno successivo.

(7)

L’eccessivo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti bandiera polacca è principalmente dovuto alle carenze del sistema di controllo ed esecuzione e al fatto che il potenziale di cattura della flotta per tale specie non è commisurato alle possibilità di pesca assegnate annualmente alla Polonia dal Consiglio.

(8)

Per affrontare in modo globale le serie difficoltà incontrate dalla Polonia nell’attuazione della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla dichiarazione erronea o alla mancata dichiarazione delle catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico orientale, ed evitare che si riproduca la situazione di eccessivo sfruttamento registrata nel 2007 per lo stock di merluzzo bianco, la Polonia si è impegnata ad adottare e ad attuare piani d’azione nazionali che prevedono misure immediate volte a migliorare i regimi di controllo e di esecuzione conformemente alle norme comunitarie nonché misure specifiche volte ad adeguare la capacità delle flotte polacche, al fine di conseguire un equilibrio stabile tra la capacità e le possibilità di pesca del merluzzo bianco assegnate alla Polonia nel Mar Baltico.

(9)

In considerazione di tale impegno e tenuto conto del grado elevato di superamento e delle conseguenze socioeconomiche che comporterebbe l’applicazione di una compensazione immediata, è opportuno derogare all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e adottare disposizioni specifiche per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso.

(10)

È quindi opportuno dilazionare su un periodo di quattro anni la detrazione del quantitativo di merluzzo bianco pescato in eccesso dalla Polonia nel 2007 dal contingente assegnato a tale paese, in modo da ridurre le conseguenze socioeconomiche in particolare nel primo anno.

(11)

La Commissione dovrebbe valutare l’attuazione dei piani d’azione nazionali adottati dalla Polonia. In caso di mancata esecuzione delle misure previste dai piani d’azione o di mancato rispetto del calendario di attuazione, il Consiglio ha la facoltà di modificare le disposizioni per la detrazione dei quantitativi pescati in eccesso.

(12)

Per garantire ai pescatori interessati la certezza sui contingenti di pesca di merluzzo bianco loro assegnati nel Mar Baltico per il 2008 ed evitare di mettere in pericolo le risorse, è essenziale decidere quanto prima possibile nella campagna di pesca qualsiasi riduzione di tali contingenti per il 2008. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per «quantitativo pescato in eccesso nel 2007» il quantitativo corrispondente al superamento registrato nel 2007 del contingente di pesca assegnato alla Polonia per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie).

Articolo 2

In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96, ai contingenti di merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) da assegnare alla Polonia nel periodo 2008-2011 sono applicate, nell’arco di quattro anni, le riduzioni di seguito indicate:

a)

nel 2008, una riduzione pari al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007; e

b)

nel 2009, 2010 e 2011, riduzioni pari al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

Articolo 3

1.   La Polonia adotta e attua piani d’azione nazionali in materia di controllo e ristrutturazione della flotta che prevedono, in particolare, misure intese:

a)

a rafforzare il controllo delle attività di pesca, in particolare per il segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture;

b)

a migliorare l’attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di conservazione, con particolare riguardo ai limiti di cattura;

c)

ad adeguare la capacità del segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture.

2.   La Commissione valuta ogni anno l’attuazione dei piani d’azione nazionali di cui al paragrafo 1 e ne riferisce al Consiglio. Se le azioni non sono attuate secondo quanto pianificato, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/1993, può modificare le modalità di detrazione previste all’articolo 2, lettere a) e b).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

(3)  GU L 180 del 10.7.2007, pag. 3.

(4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


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