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Document 32008R0271

Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE

OJ L 82, 25.3.2008, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 82 - 145

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/271/oj

25.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO (CE) N. 271/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Per facilitare ed accelerare la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la loro valutazione da parte della Commissione, è auspicabile generalizzare l’utilizzo dei sistemi elettronici già esistenti.

(2)

Dal 1o gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L’applicazione web sistema interattivo di notificazione degli aiuti di Stato (State Aid Notification Interactive, «SANI») (2) è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l’efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria, a partire dal 1o luglio 2008, per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.

(3)

Dal 1o gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con un’infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, «PKI») (3), sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio, a partire dal 1o luglio 2008, per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.

(4)

In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall’applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.

(5)

È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione, su base volontaria, o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l’adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un’informazione come riservata deve essere giustificata dallo Stato membro interessato. La presentazione di una copia distinta, non riservata, della notificazione e della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.

(6)

Per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri facciano riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato dalla Commissione al corrispondente regime di aiuti in ogni concessione di aiuto al beneficiario finale, tranne per gli aiuti concessi mediante misure fiscali. Per lo stesso motivo, occorre modificare il modulo di notificazione inserendovi l’impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.

(7)

Alla luce di tali cambiamenti nella trasmissione delle notificazioni, occorre aggiornare anche le disposizioni relative al calcolo dei termini.

(8)

La metodologia per definire i tassi di interesse applicabili in caso di recupero di aiuti illegali segue la metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Quest’ultima è stata riveduta. Per tenere conto di tali cambiamenti, è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (4) relative ai tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali.

(9)

Per consentire alla Commissione di valutare meglio gli effetti delle misure di aiuto notificate sulla concorrenza nel mercato interno, devono essere inserite nel modulo di notificazione domande relative alla potenzialità che tali misure hanno di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

(10)

Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (5), quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno Stato membro. La Commissione ha quindi la facoltà di prendere in considerazione l’effetto cumulativo di un eventuale aiuto precedente e del nuovo aiuto, e il fatto che il vecchio aiuto dichiarato illegittimo non sia stato rimborsato. Per consentire alla Commissione di applicare sistematicamente questa giurisdizione sia ad aiuti individuali che a regimi di aiuto, è opportuno modificare il modulo di notificazione.

(11)

Oltre ai cambiamenti introdotti nella parte I dell’allegato I, sono necessarie ulteriori modifiche dei moduli di notificazione, in particolare la soppressione della parte II dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, per evitare duplicazioni delle informazioni presentate dagli Stati membri.

(12)

In seguito all’adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6) e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (7), occorre sostituire i moduli di notificazione di cui all’allegato I, parte III.11 e parte III.6.A e B, con nuovi moduli in linea con gli orientamenti vigenti. Gli altri moduli di notificazione di cui all’allegato I, parte III, rimangono invariati.

(13)

Per garantire la certezza del diritto e rendere più trasparente la concessione degli aiuti nella Comunità, è necessario modificare anche il modulo di notificazione semplificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 e all’allegato II. In particolare, è opportuno che gli Stati membri confermino che tutti gli impegni assunti ai fini di un regime già approvato rimangono pienamente validi per il nuovo aiuto notificato.

(14)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Trasmissione della notificazione

1.   La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.

2.   La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.

3.   A partire dal 1o luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4.   In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5.   Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6.   Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.»;

2)

all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4.   Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1.   Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

2.   Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3.   In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4.   Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l’anno successivo.

5.   Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.»;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.»;

5)

gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  I particolari relativi all’applicazione web figurano nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate» (GU C 237 del 27.9.2005, pag. 3).

(3)  I particolari sono pubblicati nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate».

(4)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1), rettifica nella (GU L 44 del 15.2.2007, pag. 3).

(5)  Cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pagina II-2265.

(6)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(7)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1)

La parte I Informazioni generali è sostituita dal testo seguente:

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2)

La parte II è soppressa.

3)

La parte III è modificata come segue:

a)

La scheda di informazioni supplementari 6.A è sostituita dalla seguente:

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b)

La scheda di informazioni supplementari 6.B è sostituita dalla seguente:

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c)

La scheda di informazioni supplementari 11 è sostituita dalla seguente:

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ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituito dal testo seguente:

 

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