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Document 32008D0823
2008/823/EC: Commission Decision of 22 October 2008 amending Decision 95/319/EC setting up a Committee of Senior Labour Inspectors (Text with EEA relevance)
2008/823/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008 , che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/823/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008 , che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 288, 30.10.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 146 - 147
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995D0319 | cancellazione | articolo 5.5 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | sostituzione | articolo 12.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | aggiunta | articolo 11 BI | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | aggiunta | articolo 10.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | sostituzione | articolo 5.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | sostituzione | articolo 9.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | aggiunta | articolo 9 BI | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | sostituzione | articolo 5.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 31995D0319 | sostituzione | articolo 8 | 01/01/2010 |
30.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2008
che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/823/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 95/319/CE (1) la Commissione ha costituito un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (di seguito «il comitato»). |
(2) |
In seguito ai recenti allargamenti dell'Unione europea il numero dei membri del comitato è raddoppiato. Sono 54 i membri che partecipano attualmente alle riunioni plenarie, ma, in caso di nuovi allargamenti, il numero è destinato ad aumentare. |
(3) |
Per far sì che il comitato possa assolvere le sue funzioni e i suoi membri possano scambiare esperienze ed idee in modo concreto e interattivo — obiettivi irrealizzabili in un comitato di simili proporzioni — occorre ridurre da due ad uno il numero dei rappresentanti per Stato membro. È auspicabile che gli Stati membri possano nominare un membro supplente che assista alle riunioni in caso di impedimenti da parte del titolare. |
(4) |
Per garantire la qualità dei lavori del comitato, i candidati proposti come membri devono essere alti rappresentanti degli uffici nazionali dell'ispettorato del lavoro con il mandato di partecipare alle attività del comitato. |
(5) |
Occorre prevedere che ciascun membro titolare o supplente possa essere accompagnato da un esperto alle riunioni del comitato. Per motivi pratici di natura organizzativa, l'eventuale presenza dell'esperto andrebbe comunicata almeno un mese prima della riunione del comitato. |
(6) |
Per facilitare il funzionamento dei gruppi di lavoro, è opportuno che essi siano presieduti da un esperto di un servizio nazionale d'ispezione del lavoro che non sia membro del comitato. |
(7) |
Alle riunioni del comitato devono poter assistere categorie specifiche di osservatori. |
(8) |
Occorre che il comitato adotti un regolamento interno che stabilisca le modalità pratiche del suo funzionamento. |
(9) |
La decisione 95/319/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(10) |
La presente decisione deve entrare in vigore il 1o gennaio 2010, data in cui ai membri del comitato viene conferito un nuovo mandato, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 95/319/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
2) |
l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1. D'accordo con il rappresentante della Commissione, il comitato può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno. 2. Ogni membro titolare o membro supplente può essere accompagnato da un esperto, a condizione che presenti una richiesta motivata al presidente almeno un mese prima della riunione del comitato.»; |
3) |
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato o da un esperto dei servizi d'ispezione del lavoro degli Stati membri e sono costituiti da membri del medesimo e/o esperti, a seconda delle necessità. I gruppi di lavoro sono tenuti a riferire alla riunione plenaria del comitato.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Le funzioni esercitate dai membri o dagli esperti non costituiscono oggetto di remunerazione.»; |
5) |
all'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori:
|
6) |
è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Il comitato adotta il suo regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche del suo funzionamento, ivi compresa la convocazione delle riunioni e l'organizzazione dei gruppi di lavoro.»; |
7) |
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.
Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11.