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Document 32008D0206

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008 , che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

OJ L 63, 7.3.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 128 - 129

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/206/oj

7.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/45


DECISIONE 2008/206/GAI DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione,

previa consultazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla 1-benzilpiperazina (BZP), che ha poi presentato al Consiglio e alla Commissione il 31 maggio 2007.

(2)

La BZP è una sostanza sintetica, segnalata per la prima volta nell’Unione europea nel 1999. Come l’amfetamina e la metamfetamina, è uno stimolante del sistema nervoso centrale, ma molto meno potente (10 % circa della d-amfetamina). Il polimorfismo genetico nel sistema enzimatico può modificare il metabolismo della BZP e provocare una considerevole sensibilità interindividuale agli effetti della sostanza. È stata constatata anche la possibilità di interazione con altre droghe, ma nel complesso i dati sulla farmacocinetica umana sono lacunosi.

(3)

In alcuni Stati membri la BZP è in vendita libera presso rivenditori di prodotti chimici; a scopo ricreativo è venduta in compresse e capsule su siti Internet o in «erboristerie» o «smart shop» di alcuni Stati membri. Sul mercato delle droghe illegali, la si può acquistare come la più nota ecstasy.

(4)

Tredici Stati membri e un paese terzo (la Norvegia) hanno segnalato sequestri di BZP in polvere, capsule o compresse per quantitativi che vanno da 1 capsula/compressa a 64 900 compresse. Sono pochi invece i dati che potrebbero far pensare che la BZP sia sintetizzata, trattata e distribuita su grande scala, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata.

(5)

La BZP non ha utilità medica provata e riconosciuta; nell’Unione europea non sono note specialità farmaceutiche autorizzate contenenti questa sostanza.

(6)

Attualmente la BZP non è oggetto di alcuna valutazione, neppure da parte del sistema ONU. In cinque Stati membri, è sottoposta alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni ONU del 1961 o del 1971. Due Stati membri la sottopongono a misure di controllo nel quadro della loro normativa sui medicinali.

(7)

La BZP è stata rilevata in campioni post mortem, ma è impossibile stabilirne l’esatta responsabilità nel decesso perché in tutti i casi erano intervenute altre sostanze o altre circostanze.

(8)

Dalla relazione di valutazione dei rischi sulla BZP si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, è opportuno sottoporre la BZP a misure di controllo, commisurandole al rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.

(9)

Sottoponendo la 1-benzilpiperazina a misure di controllo si possono evitare problemi nel quadro della cooperazione internazionale tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


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