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Document 32008D0047

2008/47/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine [notificata con il numero C(2007) 6451] (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 11, 15.1.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 177 - 181

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2015; abrogato da 32015R0949

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/47(1)/oj

15.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine

[notificata con il numero C(2007) 6451]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), fissa i tenori massimi di aflatossine negli alimenti. Possono essere commercializzati solo gli alimenti conformi ai tenori massimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di eseguire periodicamente i controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi del regolamento che tra l’altro impedisce, elimina o riduce a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

(3)

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso la Comunità al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti della Comunità.

(4)

Tale approvazione può essere rilasciata a un paese terzo purché un audit comunitario abbia dimostrato che mangimi o alimenti esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti comunitari o altri equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell’invio sono sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d’identità e fisici stabiliti dalla normativa comunitaria.

(5)

Nell’aprile 2005, gli Stati Uniti d’America hanno presentato alla Commissione una domanda volta a ottenere l’approvazione di controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America sulla contaminazione da aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati destinati all’esportazione verso la Comunità.

(6)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione negli Stati Uniti d’America dal 18 al 22 settembre 2006 per valutare il funzionamento dei sistemi di controllo destinati a prevenire la contaminazione da aflatossine nelle arachidi e prodotti derivati e per verificare se i controlli pre-esportazione su tali prodotti esportati verso la Comunità ne garantivano la rispondenza ai requisiti comunitari. È stato accertato che gli Stati Uniti d’America dispongono di un sistema molto preciso di controllo dei livelli di aflatossine nelle arachidi e di efficienti laboratori riconosciuti. Le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si sono impegnate a eliminare le piccole carenze rilevate e hanno preso provvedimenti in tal senso.

(7)

È perciò giustificato concedere l’approvazione a controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e prodotti derivati per garantire la rispondenza ai livelli massimi di aflatossine consentiti nella Comunità.

(8)

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi e di tener conto, fra l’altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d’origine degli alimenti in questione. I controlli sistematici pre-esportazione effettuati sotto l’autorità dello United States Department of Agricolture (USDA) in conformità all’approvazione comunitaria ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 forniscono alle autorità degli Stati membri le più ampie garanzie. Gli Stati membri possono perciò ridurre la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci a un livello adeguato alle garanzie fornite.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione dei controlli pre-esportazione

Si approvano i controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine, effettuati dall’USDA immediatamente prima dell’esportazione verso la Comunità, per i seguenti alimenti e prodotti derivati (di seguito denominati «alimenti»):

a)

arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

b)

arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg);

c)

arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto fino a 1 kg).

L’approvazione di controlli pre-esportazione si applica solo alle arachidi di cui alla lettera a), prodotte sul territorio degli Stati Uniti d’America.

Articolo 2

Condizioni per l’approvazione dei controlli pre-esportazione

1.   Ogni partita deve essere accompagnata da:

a)

i risultati del campionamento e dall’analisi eseguiti da un laboratorio abilitato dall’USDA ed effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti;

b)

un attestato (4) (cfr. modello in allegato), compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato dell’USDA per gli alimenti provenienti dagli Stati Uniti d’America.

2.   Ogni partita di prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione dei risultati del campionamento e dell’analisi e sull’attestato di cui alla lettera b), del paragrafo precedente. Ogni singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato con tale codice.

3.   L’attestato di cui alla lettera b), del precedente paragrafo 1, sarà valido solo per importazioni di alimenti nella Comunità che avvengano entro 4 mesi dal rilascio dell’attestato.

Articolo 3

Frazionamento delle partite

Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà accompagnata da una copia dell’attestato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), certificato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino alla fase di vendita all’ingrosso compresa. Se l’imprenditore alimentare intende frazionare la partita, l’autorità competente può fornire le copie certificate dell’attestato anche al momento della commercializzazione.

Articolo 4

Controlli ufficiali

Il controllo documentale, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, deve avvenire presso il primo punto di ingresso nella Comunità; la prova di tale controllo sarà allegata alla partita.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici degli Stati membri sulle partite di alimenti di cui all’articolo 1 della presente decisione potrà essere significativamente ridotta, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(4)  Certificato secondo il modello standard di cui all’allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37). Le note esplicative sul certificato di cui all’allegato I della suddetta decisione sono pertinenti anche per il certificato di cui all’allegato della presente decisione. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004, la certificazione può essere in futuro fornita per via elettronica, non appena ne saranno state approvate le modalità pratiche.


ALLEGATO

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