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Document 32007R1399

Regolamento (CE) n. 1399/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione autonomo e transitorio per le salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera

OJ L 311, 29.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1399/oj

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1399/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione autonomo e transitorio per le salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1355/2007 del Consiglio (2) prevede l’apertura di un contingente comunitario autonomo e transitorio per l’importazione di 1 900 tonnellate di salsicce e taluni prodotti a base di carne originari della Svizzera.

(2)

Per garantire che sia possibile beneficiare del contingente fino all’entrata in vigore dell’adattamento dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3) approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4) (di seguito «l’accordo»), è opportuno aprire i contingenti tariffari su base autonoma e transitoria dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.

(3)

Per poter fruire di tali contingenti tariffari, i prodotti devono essere originari della Svizzera, in conformità delle norme menzionate nell’articolo 4 dell’accordo.

(4)

Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande di titoli di importazione e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(5)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6).

(6)

Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare in quattro sottoperiodi, tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, i quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario di importazione. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(7)

Nell’interesse degli operatori, è opportuno che la Commissione determini i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che saranno aggiunti ai quantitativi del sottoperiodo successivo.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto un contingente tariffario di importazione di salsicce e taluni prodotti a base di carne come previsto nel regolamento (CE) n. 1355/2007.

Il contingente tariffario di importazione è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. La misura si applica su base autonoma e transitoria dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4180.

2.   Il quantitativo totale annuo dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale e i codici NC sono fissati nell’allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d’importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 25 tonnellate di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari della Svizzera. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.

Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari ad almeno 1 tonnellata di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

3.   I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

4.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» è contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato II, parte A.

5.   Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo.

2.   Insieme alle domande di titolo d’importazione è depositata una cauzione di 20 EUR/100 kg di peso del prodotto.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, in chilogrammi.

4.   I titoli di importazione sono rilasciati non prima del settimo e non oltre l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo previsto per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione stabilisce, se necessario, i quantitativi che non sono stati oggetto di domande, che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo totale, in chilogrammi, coperto da titoli di importazione rilasciati alle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.   Entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in chilogrammi) effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, la prima volta insieme alla comunicazione dei quantitativi oggetto di domande dell’ultimo sottoperiodo e la seconda volta entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, i quantitativi non utilizzati (in chilogrammi) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000 la validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli di importazione è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

Ai prodotti di cui all’allegato I si applicano le regole sull’origine di cui all’articolo 4 dell’accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 3.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto per l’agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

(EUR/t)

Quantitativo totale in tonnellate

(peso netto di prodotto)

09.4180

ex 0210 19 50

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

0

1 900

ex 0210 19 81

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle voci da 0101 a 0104, escluso il cinghiale

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o no, intero, in pezzi o a fette sottili


ALLEGATO II

A.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b):

in bulgaro

:

Peглмент (EO) № 1399/2007

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1399/2007

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1399/2007

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1399/2007

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1399/2007

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1399/2007

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007

in inglese

:

Regulation (EC) No 1399/2007

in francese

:

Règlement (CE) no 1399/2007

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1399/2007

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1399/2007

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1399/2007

in ungherese

:

1399/2007/EK rendelet

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 1399/2007

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 1399/2007

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1399/2007

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1399/2007

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr 1399/2007

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1399/2007

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1399/2007

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1399/2007

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1399/2007

B.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 5:

in bulgaro

:

Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007

in spagnolo

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1399/2007

in ceco

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1399/2007

in danese

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1399/2007

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1399/2007

in estone

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1399/2007

in greco

:

Μειωμένος δασμός του Κοινού Δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007

in inglese

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1399/2007

in francese

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1399/2007

in italiano

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1399/2007

in lettone

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1399/2007

in lituano

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1399/2007

in ungherese

:

a közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése az 1399/2007/EK rendeletnek megfelelően

in maltese

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru. 1399/2007

in neerlandese

:

invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1399/2007

in polacco

:

Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1399/2007

in portoghese

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1399/2007

in rumeno

:

Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1399/2007

in slovacco

:

clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1399/2007

in sloveno

:

carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1399/2007

in finlandese

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1399/2007 mukaisesti

in svedese

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1399/2007


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