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Document 32007R1356

Regolamento (CE) n. 1356/2007 del Consiglio, del 19 novembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

OJ L 304, 22.11.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1356/oj

22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito il «regolamento di base»),

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). Considerato l’alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8 e il 14,3 nei confronti delle società inserite nel campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell’8,4 per la RPC e del 7,9 per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8 per la RPC e del 14,3 per la Thailandia.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

i)

non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1 aprile 2004 al 31 marzo 2005) (prima condizione);

ii)

non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento (seconda condizione); e

iii)

ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta sul quale sono basate le misure o che ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione),

l’articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l’aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all’8,4 per le società cinesi e al 7,9 per le società thailandesi.

B.   RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3)

Nove società (sei cinesi e tre thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(4)

È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. Per ogni richiedente si è verificato che:

nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) non avesse esportato verso la Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento,

non fosse collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento,

avesse esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta sul quale sono basate le misure o che avesse sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità.

(5)

A tutti e nove i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra.

(6)

Alle società che soddisfano queste tre condizioni può essere riconosciuta, mediante una modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1425/2006, l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all’8,4 per le società cinesi e al 7,9 per le società thailandesi.

(7)

Quattro (due cinesi e due thailandesi) delle società che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno restituito il modulo di domanda ad esse inviato. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta.

(8)

Due società hanno fatto pervenire informazioni risultate incomplete. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfacessero le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta.

(9)

Una società cinese è risultata collegata a una società nei confronti della quale si applicano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 e pertanto, non sussistendo una delle condizioni di cui sopra, la sua richiesta volta a ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta.

(10)

La domanda di un’altra società cinese è stata respinta in quanto essa non dispone di un proprio stabilimento di produzione e non può essere considerata un produttore esportatore.

(11)

Gli elementi di prova forniti dall’ultimo produttore esportatore (una società thailandese) sono ritenuti sufficienti per concedere ad esso l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione (pari al 7,9 per le società thailandesi) e per inserirlo quindi nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1425/2006 («l’allegato»).

(12)

I richiedenti che hanno collaborato e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

(13)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione.

C.   CHIARIMENTO E RETTIFICA

(14)

È stato fatto rilevare ai servizi della Commissione che il termine «spessore» riferito ai sacchetti potrebbe ingenerare confusione nel corso dello sdoganamento. È stato quindi deciso di utilizzare il presente regolamento per chiarire questo punto e per rettificare un riferimento errato contenuto nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1425/2006 è modificato come segue:

i)

l’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica, contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, di cui ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).»;

ii)

nell’articolo 2 la parte di frase «[…] può modificare l’articolo 1, paragrafo 3»

è sostituita dalla seguente: «[…] può modificare l’articolo 1, paragrafo 2»;

iii)

all’allegato II la seguente società è inserita nell’elenco dei produttori thailandesi dopo «K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD»:

Società

Città

«POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.


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