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Document 32007R0788

Regolamento (CE) n. 788/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 giugno al 2 luglio 2007 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

OJ L 175, 5.7.2007, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/788/oj

5.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/26


REGOLAMENTO (CE) N. 788/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 giugno al 2 luglio 2007 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2007.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 25 giugno 2007 alle ore 13 fino al 2 luglio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 25 giugno 2007 alle ore 13 fino al 2 luglio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 1,542232 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).


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