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Document 32007L0071

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 , recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 329, 14.12.2007, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 38 - 41

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; abrog. impl. da 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/71/oj

14.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/33


DIRETTIVA 2007/71/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del protocollo Marpol 73/78 sulla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi è entrato in vigore il 27 settembre 2003 e la sua versione riveduta è entrata in vigore il 1o agosto 2005.

(2)

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/59/CE, con riguardo alle acque di scarico l'applicazione della direttiva medesima è sospesa per 12 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'allegato IV del protocollo Marpol.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE, il comandante di una nave diretta verso un porto situato nella Comunità ha l'obbligo di compilare il modulo di cui all'allegato II della direttiva e di notificare tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto.

(4)

L'allegato II non fa riferimento alle acque di scarico e deve essere pertanto modificato per includere queste ultime tra le categorie di rifiuti prodotti dalle navi che devono essere notificati prima dell'entrata nel porto. Le disposizioni della direttiva relative alle acque di scarico devono essere considerate combinatamente alle disposizioni dell'allegato IV del protocollo Marpol che prevedono, in condizioni specifiche, la possibilità di riversare le suddette acque in mare. Tali disposizioni si applicano fatti salvi eventuali più rigorosi obblighi di conferimento posti a carico delle navi in ottemperanza al diritto internazionale.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/59/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(2)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI

(Porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE)

1.   Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO:

2.   Stato di bandiera:

3.   Ora presunta di arrivo (ETA):

4.   Ora presunta di partenza (ETD):

5.   Precedente porto di scalo:

6.   Prossimo porto di scalo:

7.   Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave:

8.   Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata)

tutti 

alcuni 

nessuno 

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9.   Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.

Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.


Tipo

Rifiuti da conferire

m3

Capacità di stoccaggio massima dedicata

m3

Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo

m3

Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti

Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo

m3

Oli usati

Fanghi

 

 

 

 

 

Acqua di sentina

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Rifiuti

Rifiuti alimentari

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

Acque di scarico  (1)

 

 

 

 

 

Rifiuti associati al carico  (2) (specificare)

 

 

 

 

 

Residui del carico  (2) (specificare)

 

 

 

 

 

Note:

1.

Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.

2.

Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.

3.

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

che le suddette informazioni sono accurate e corrette e

che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data …

Ora …

Firma …


(1)  Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.

(2)  Può trattarsi di stime


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