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Document 32007L0050

Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 202, 3.8.2007, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/50/oj

3.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/15


DIRETTIVA 2007/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 giugno 2000, la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale una task force, costituita dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG e dalla UBE Europe GmbH (quest’ultima ha nel frattempo lasciato la task force), chiedeva l’inclusione del beflubutamid tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2000/784/CE (2), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Il 12 luglio 1996, i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale la Biosys (adesso Certis USA) chiedeva l’inclusione del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (di seguito «VPN spodoptera exigua») tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 97/865/CE (3), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporto di valutazione riguardanti queste sostanze, rispettivamente il 13 agosto 2002 (beflubutamid) e il 1o novembre 1999 (VPN spodoptera exigua).

(4)

I progetti di rapporto di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame è stato portato a termine il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione riguardanti il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua.

(5)

I diversi esami effettuati hanno mostrato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono, in generale, essere ritenuti conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. Occorre dunque includere il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua nell’allegato I, in modo che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.

(6)

Fermi restando gli obblighi che la direttiva 91/414/CEE fa derivare dall’inclusione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un termine di sei mesi dall’inclusione delle sostanze attive interessate per riesaminare le autorizzazioni provvisorie esistenti dei prodotti fitosanitari che contengono il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti di cui all’allegato I. Gli Stati membri dovrebbero trasformare le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni complete, modificarle o revocarle conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall’allegato III relativamente a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Occorre dunque modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 maggio 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua. Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che contenga il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica o combinata ad altre sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2007; tale riesame viene effettuato secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione del beflubutamid o del VPN spodoptera exigua nell’allegato I di tale direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri decidono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

A seguito di tale decisione, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009;

b)

nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva combinata ad altre, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009 oppure entro la data successiva stabilita per tale modifica o revoca dalle direttive che hanno aggiunto le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 47.

(3)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.


ALLEGATO

Alla fine della tabella figurante nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti righe:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«164

Beflubutamid

n. CAS 113614-08-7

n. CIPAC 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide

≥ 970 g/kg

1o dicembre 2007

30 novembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri

devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

165

Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

n. CIPAC

Non attribuito

Non pertinente

 

1o dicembre 2007

30 novembre 2017

Parte A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del VPN spodoptera exigua, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


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