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Document 32007D0664

2007/664/CE: Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2007 , che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 4674] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 270, 13.10.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/664/oj

13.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 4674]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/664/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito (3), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (4).

(2)

La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna, di prodotti ritenuti sicuri che sono stati fabbricati prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

(3)

Dalle informazioni fornite dal Regno Unito risulta opportuno stabilire norme per la spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree in cui non è stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione, e che rispettano determinate condizioni specifiche. Pertanto, occorre aggiungere alla decisione 2007/554/CE un nuovo allegato III elencante tali aree.

(4)

Inoltre, si sono incontrati problemi per quanto riguarda la fornitura di alcuni dispositivi medici prodotti in conformità della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (5), fabbricati utilizzando tessuti animali trattati in modo da renderli non vitali e incapaci di trasmettere la malattia. Detti dispositivi dovrebbero pertanto essere esentati dal divieto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma della decisione 2007/554/CE.

(5)

Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE (6) dovrebbe essere utilizzata per la descrizione delle aree elencate all’allegato III della decisione 2007/554/CE aggiunto dalla presente decisione.

(6)

Data la situazione della malattia nel Regno Unito è necessario prolungare l’applicazione della decisione 2007/554/CE fino al 15 novembre 2007.

(7)

La decisione 2007/554/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

(1)

All’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a)

siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;

b)

risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i)

essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

ii)

provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della data della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate agli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina selvatica”), da animali uccisi al di fuori di tali aree; oppure

iii)

essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c)

siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina d’allevamento”), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell’allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i)

gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione presso aziende situate all’interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;

ii)

nei 30 giorni precedenti alla data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d’allevamento, prima della data della macellazione presso l’azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un’unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;

iii)

nessun animale di specie sensibili all’afta epizootica è stato introdotto nell’azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti alla data di carico o, nel caso della selvaggina d’allevamento, precedenti alla data della macellazione presso l’azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

iv)

gli animali o, nel caso della selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall’azienda di cui al punto ii) direttamente al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

v)

gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l’arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall’area indicata all’allegato I;

d)

siano carni fresche indicate col segno + alla colonna 8 dell’allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni precedenti alla data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;

e)

le carni di cui alle lettere c) e d) inoltre devono soddisfare le seguenti condizioni:

i)

la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito se lo stabilimento che effettua la spedizione è situato all’interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;

ii)

le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell’area di cui all’allegato I;

iii)

durante l’ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l’azienda della selvaggina d’allevamento nell’azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell’afta epizootica;

iv)

le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo per almeno 24 ore successivamente all’ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);

v)

nel caso in cui sia stata diagnosticata l’afta epizootica negli stabilimenti o aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori dell’area elencata nell’allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dopo il completamento della pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti o aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

vi)

le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell’applicazione delle lettere c), d) ed e).»

(2)

L’articolo 8 è così modificato:

a)

Al paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

i medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, i dispositivi medici prodotti utilizzando tessuti animali resi non vitali e incapaci di trasmettere la malattia di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera g) della direttiva 93/42/CEE, i medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE, e i medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.»

b)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio o come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l’indicazione “solo per diagnosi in vitro” oppure “per esclusivo uso di laboratorio” oppure “medicinali” o “dispositivi medici”.»

(3)

All’articolo 17, la data del «15 ottobre 2007» è sostituita da quella del «15 novembre 2007».

(4)

È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/608/CE (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 26).

(4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Isole scozzesi

131

Shetland Islands

+

+

+

 

 

123

Orkney Islands

+

+

+

 

 

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

 

 

Scozia

121

Highland

+

+

+

 

 

122

Moray

+

+

+

 

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

 

 

128

Aberdeen City

+

+

+

 

 

79

Angus

+

+

+

 

 

81

Dundee City

+

+

+

 

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

 

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

 

 

127

Fife

+

+

+

 

 

85

Falkirk

+

+

+

 

 

88

Midlothian

+

+

+

 

 

96

West Lothian

+

+

+

 

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

 

 

130

East Lothian

+

+

+

 

 

92

Scottish Borders

+

+

+

 

 

94

Stirling

+

+

+

 

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

 

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

 

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

 

 

86

City of Glasgow

+

+

+

 

 

87

Inverclyde

+

+

+

 

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

 

 

91

Renfrewshire

+

+

+

 

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

 

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

 

 

82

East Ayrshire

+

+

+

 

 

132

North Ayrshire

+

+

+

 

 

133

South Ayrshire

+

+

+

 

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

 

 

Inghilterra

141

Cumbria

+

+

+

 

 

169

Northumberland

+

+

+

 

 

10

Gateshead

+

+

+

 

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

 

 

17

North Tyneside

+

+

+

 

 

26

South Tyneside

+

+

+

 

 

29

Sunderland

+

+

+

 

 

144

Durham

+

+

+

 

 

52

Darlington

+

+

+

 

 

55

Hartlepool

+

+

+

 

 

58

Middlesbrough

+

+

+

 

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

 

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

 

 

151

Lancashire

+

+

+

 

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

 

 

39

Blackpool

+

+

+

 

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

 

 

177

Selby District

+

+

+

 

 

78

York

+

+

+

 

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

 

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

 

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

 

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

 

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

 

 

11

Kirklees District

+

+

+

 

 

6

Calderdale District

+

+

+

 

 

4

Bradford

+

+

+

 

 

13

Leeds

+

+

+

 

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

 

 

8

Doncaster District

+

+

+

 

 

20

Rotherham District

+

+

+

 

 

24

Sheffield District

+

+

+

 

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

 

 

18

Oldham District

+

+

+

 

 

19

Rochdale District

+

+

+

 

 

5

Bury District

+

+

+

 

 

3

Bolton District

+

+

+

 

 

21

Salford District

+

+

+

 

 

31

Trafford District

+

+

+

 

 

15

Manchester District

+

+

+

 

 

27

Stockport District

+

+

+

 

 

34

Wigan District

+

+

+

 

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

 

 

14

Liverpool District

+

+

+

 

 

23

Sefton District

+

+

+

 

 

28

St. Helens District

+

+

+

 

 

74

Warrington

+

+

+

 

 

140

Cheshire County

+

+

+

 

 

54

Halton

+

+

+

 

 

35

Wirral District

+

+

+

 

 

142

Derbyshire County

+

+

+

 

 

44

City of Derby

+

+

+

 

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

 

 

47

City of Nottingham

+

+

+

 

 

153

Lincolnshire

+

+

+

 

 

159

Shropshire

+

+

+

 

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

 

 

161

Staffordshire County

+

+

+

 

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

 

 

170

Devon County

+

+

+

 

 

73

Torbay

+

+

+

 

 

136

Plymouth

+

+

+

 

 

171

Cornwall County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

 

 

114

Isle of Wight

+

+

+

 

 

Galles

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

+

+

+

 

 

116

Gwynedd

+

+

+

 

 

103

Conwy

+

+

+

 

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

 

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

 

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

 

 

173

North Powys

+

+

+

 

 

174

South Powys

+

+

+

 

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

 

 

110

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen

+

+

+

 

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

 

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

 

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

 

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

+

+

+

 

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

 

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

 

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

 

 

112

Tor-Faen — Tor Faen

+

+

+

 

 

101

Casnewydd — Newport

+

+

+

 

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

 

 

100

Caerffili — Caerphilly

+

+

+

 

 

117

Caerdydd — Cardiff

+

+

+

 

 

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

+

+

+

 

 

ADNS

=

Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine

P

=

carni suine

FG

=

selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica»


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