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Document 32007D0531

2007/531/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2007 , concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010 [notificata con il numero C(2007) 3547]

OJ L 195, 27.7.2007, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/531/oj

27.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2007

concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010

[notificata con il numero C(2007) 3547]

(2007/531/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE, gli Stati membri sono tenuti a redigere relazioni sull’attuazione della direttiva utilizzando un questionario o uno schema elaborati dalla Commissione in conformità della procedura prevista all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

(2)

Gli Stati membri hanno preparato le relazioni sull’attuazione della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004, come stabilito dalla decisione 2002/529/CE della Commissione (3).

(3)

A norma della decisione 2006/534/CE della Commissione (4), gli Stati membri sono tenuti a presentare le relazioni sull’attuazione della suindicata direttiva nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 entro il 30 settembre 2008.

(4)

La terza relazione deve riguardare il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario allegato alla presente decisione per redigere la relazione relativa al periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, da presentare alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(2)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 57.

(4)  GU L 213 del 3.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Questionario relativo all’attuazione della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel corso del periodo 2008-2010

1.   Descrizione generale

Indicare le modifiche significative apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione, che concernono la direttiva 1999/13/CE.

2.   Impianti interessati

2.1.

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A e per il periodo che va dal primo (1.1.2008) all’ultimo (31.12.2010) giorno del periodo a cui si riferisce la relazione, indicare separatamente il numero di impianti che rientrano nelle categorie in seguito indicate:

numero complessivo di impianti (1),

numero complessivo di impianti che sono interessati anche dalla direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC),

numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in conformità della direttiva 1999/13/CE,

numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in base al piano di riduzione,

numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/13/CE. Allegare al presente questionario un elenco delle deroghe concesse indicando le singole motivazioni,

numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 1999/13/CE. Allegare al presente questionario un elenco delle deroghe concesse indicando le singole motivazioni.

2.2.

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, indicare il numero di impianti che rientrano nelle categorie in seguito indicate durante il periodo a cui si riferisce la relazione:

numero complessivo di impianti nuovi o fondamentalmente modificati, che sono stati registrati o autorizzati a norma della direttiva 1999/13/CE.

3.   Sostituzione

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, indicare prima della fine del periodo a cui si riferisce la relazione (31.12.2010) quali sostanze o preparati, classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (R45, R46, R49, R60, R61) ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2), sono ancora utilizzati ed in quali (stima) quantitativi (t/anno).

4.   Controlli

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, indicare i seguenti dati per il periodo a cui si riferisce la relazione:

numero di impianti che hanno trasmesso dati «una volta all’anno» o «su richiesta» in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva,

numero di impianti che sono oggetto di un controllo continuo per la verifica di conformità a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

5.   Conformità

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, indicare i seguenti dati per il periodo a cui si riferisce la relazione:

numero di operatori per i quali sono state accertate violazioni delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva,

a)

relative a mancato rispetto della trasmissione di dati «una volta all’anno» o «su richiesta»;

b)

relative a mancato rispetto di altre disposizioni della direttiva;

numero di operatori ai quali le autorità competenti hanno sospeso o ritirato l’autorizzazione in caso di mancato rispetto del disposto dell’articolo 10, lettera b), della direttiva.

6.   Emissioni

6.1.

Indicare per il numero complessivo di impianti una stima del quantitativo (in t) di composti organici volatili (COV) emessi negli anni 2008 e 2010.

6.2.

Per ciascuna delle venti voci dell’allegato II A, indicare il quantitativo (in t) di composti organici volatili (COV) emessi negli anni 2008 e 2010 (facoltativo).

7.   Costi

7.1.

Effettuare una stima dei costi totali, cioè la somma dei costi per permessi, controlli, ispezioni, ecc., in EUR/anno oppure in persone/anno che tutte le autorità nazionali interessate dovranno sostenere nel 2010 per l’attuazione della direttiva 1999/13/CE (facoltativo).

7.2.

Effettuare una stima dei costi amministrativi inerenti alla presente relazione in persone/anno e in EUR (facoltativo).

8.   Pubblicazione delle relazioni elaborate dagli Stati membri sul presente questionario

Inviare informazioni, ad esempio l’indirizzo URL del sito Internet su cui il pubblico può accedere direttamente alle relazioni degli Stati membri sulle risposte date al presente questionario.

9.   Miglioramenti

Aspetti che devono essere sottolineati per quanto riguarda:

l’attuazione/la futura revisione della direttiva 1999/13/CE,

i futuri questionari.

10.   Eventuali altre osservazioni


(1)  Ai fini del presente questionario, il «numero complessivo di impianti» comprende anche gli impianti che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 1999/13/CE, ma sono disciplinati dalla normativa nazionale in conformità delle disposizioni della direttiva. Non comprende invece gli impianti per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.


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