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Document 32007D0114
2007/114/EC: Commission Decision of 8 February 2007 amending Commission Decision 2005/56/EC setting up the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency for the management of Community action in the fields of education, audio-visual and culture in application of Council Regulation (EC) No 58/2003 (Text with EEA relevance )
2007/114/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/114/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )
OJ L 49, 17.2.2007, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 254–257
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2009; abrog. impl. da 32009D0336
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005D0056 | complemento | articolo 4.2 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32005D0056 | sostituzione | articolo 4.1 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32005D0056 | sostituzione | articolo 6 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32005D0056 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/01/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32009D0336 | 21/04/2009 |
17.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2007
che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/114/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 4 della decisione 2005/56/CE della Commissione (2), l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «Agenzia») è incaricata di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura. |
(2) |
Il 31 dicembre 2006, la maggior parte dei programmi affidati all'Agenzia sono giunti a scadenza. Essi saranno sostituiti da nuovi programmi che copriranno il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. |
(3) |
La valutazione esterna effettuata dalla Commissione nel novembre 2006, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2005/56/CE, ha dimostrato che il ricorso all'Agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura. La valutazione ha pertanto raccomandato di estendere i compiti dell'Agenzia alla gestione degli aspetti centralizzati dei nuovi programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura. |
(4) |
A seguito della citata valutazione si ritiene opportuno affidare all'Agenzia non solo la gestione dei nuovi programmi, ma anche la gestione di progetti che, pur rientrando nelle attuali competenze dell'Agenzia, potrebbero essere finanziati a carico di altre risorse o in base ad altre disposizioni. Si tratta di progetti che possono essere finanziati attraverso gli aiuti comunitari per i paesi dei Balcani occidentali, le risorse del Fondo europeo di sviluppo, alcuni strumenti della politica europea di vicinato e di partenariato, lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo e alcuni accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù. |
(5) |
Peraltro, la Commissione desidera affidare all'Agenzia la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa («Eurydice») di cui all'azione 6.1 della seconda fase del programma d’azione comunitario in materia d’istruzione «Socrates» e al programma trasversale del programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita «Life Long Learning». |
(6) |
Per garantire una gestione equilibrata ed efficace dei nuovi programmi affidati all'Agenzia, è opportuno infine modificarne la durata e allinearla alla durata dei nuovi programmi in questione. La durata dell'Agenzia deve, inoltre, comprendere un periodo di cessazione graduale dell'attività (phasing out) della durata di due anni rispetto al periodo di attuazione dei nuovi programmi (2014-2015), in modo da consentire all'Agenzia di concludere i progetti selezionati nel corso dell'ultimo anno del periodo di attuazione. |
(7) |
La decisione 2005/56/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2005/56/CE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.»; |
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:
|
3) |
all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
|
4) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzione Fatte salve altre entrate, l'Agenzia, per il suo funzionamento, riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse sono prelevate sulla dotazione finanziaria dei programmi interessati citati all'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, su quella di altri programmi comunitari la cui attuazione è affidata all'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2007.
Per la Commissione
Ján FIGEĽ
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.
(1)* |
GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). |
(2)* |
GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. |
(3)* |
GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. |
(4)* |
GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. |
(5)* |
GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23). |
(6)* |
GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005. |
(7)* |
(8)* |
(9)* |
GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. |
(10)* |
GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. |
(11)* |
(12)* |
(13)* |
(14)* |
(15)* |
(16)* |
Fondo istituito mediante l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e ai territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355). |
(17)* |
(18)* |
(19)* |
(20)* |
(21)* |
(22)* |
(23)* |
GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30 |
(24)* |
(25)* |
(26)* |
GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005. |
(27)* |
(28)* |