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Document 32007D0114

2007/114/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 49, 17.2.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 254–257 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2009; abrog. impl. da 32009D0336

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/114(1)/oj

17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2007

che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4 della decisione 2005/56/CE della Commissione (2), l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «Agenzia») è incaricata di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(2)

Il 31 dicembre 2006, la maggior parte dei programmi affidati all'Agenzia sono giunti a scadenza. Essi saranno sostituiti da nuovi programmi che copriranno il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

(3)

La valutazione esterna effettuata dalla Commissione nel novembre 2006, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2005/56/CE, ha dimostrato che il ricorso all'Agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura. La valutazione ha pertanto raccomandato di estendere i compiti dell'Agenzia alla gestione degli aspetti centralizzati dei nuovi programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(4)

A seguito della citata valutazione si ritiene opportuno affidare all'Agenzia non solo la gestione dei nuovi programmi, ma anche la gestione di progetti che, pur rientrando nelle attuali competenze dell'Agenzia, potrebbero essere finanziati a carico di altre risorse o in base ad altre disposizioni. Si tratta di progetti che possono essere finanziati attraverso gli aiuti comunitari per i paesi dei Balcani occidentali, le risorse del Fondo europeo di sviluppo, alcuni strumenti della politica europea di vicinato e di partenariato, lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo e alcuni accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù.

(5)

Peraltro, la Commissione desidera affidare all'Agenzia la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa («Eurydice») di cui all'azione 6.1 della seconda fase del programma d’azione comunitario in materia d’istruzione «Socrates» e al programma trasversale del programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita «Life Long Learning».

(6)

Per garantire una gestione equilibrata ed efficace dei nuovi programmi affidati all'Agenzia, è opportuno infine modificarne la durata e allinearla alla durata dei nuovi programmi in questione. La durata dell'Agenzia deve, inoltre, comprendere un periodo di cessazione graduale dell'attività (phasing out) della durata di due anni rispetto al periodo di attuazione dei nuovi programmi (2014-2015), in modo da consentire all'Agenzia di concludere i progetti selezionati nel corso dell'ultimo anno del periodo di attuazione.

(7)

La decisione 2005/56/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2005/56/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

1)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione “Socrates” (2000-2006), approvata con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

2)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale “Leonardo da Vinci” (2000-2006), approvata con la decisione 1999/382/CE del Consiglio (4);

3)

il programma d'azione comunitaria “Gioventù” (2000-2006), approvato con la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

4)

il programma “Cultura 2000” (2000-2006), approvato con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

5)

i progetti nel settori dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla fornitura di assistenza ai paesi partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (7);

6)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2000-2006), approvati nell'ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (8);

7)

i progetti che possono essere finanziati a seguito delle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'insegnamento e della formazione professionali (2001-2005), approvato con la decisione 2001/196/CE del Consiglio (9);

8)

i progetti che possono essere finanziati dalle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con la decisione 2001/197/CE del Consiglio (10);

9)

il programma di incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con la decisione 2000/821/CE del Consiglio (11);

10)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

11)

il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (“apprendimento on line”/“e-learning”) (2004-2006), approvato con la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

12)

il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con la decisione 2004/100/CE del Consiglio (14);

13)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

14)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

15)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con la decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

16)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati a partire dalle risorse del 9o Fondo europeo di sviluppo (2000-2007) (18);

17)

il programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

18)

progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione professionali (2006-2013), approvato con la decisione 2006/910/CE del Consiglio (20);

19)

progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che definisce un quadro di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (2006-2013), approvato con la decisione 2006/964/CE del Consiglio (21);

20)

programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita “Life Long Learning” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

21)

programma “Cultura” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

22)

programma “L'Europa per i cittadini” per la promozione della cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

23)

programma “Gioventù in azione” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

24)

programma per il sostegno del settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

25)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante le disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (SAP) (2007-2013), istituito con il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (27);

26)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (28);

27)

i progetti che possono essere finanziati con le disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito con il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

28)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

3)

all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«d)

la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa (“Eurydice”) per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni nonché l'elaborazione di studi e pubblicazioni.»;

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sovvenzione

Fatte salve altre entrate, l'Agenzia, per il suo funzionamento, riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse sono prelevate sulla dotazione finanziaria dei programmi interessati citati all'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, su quella di altri programmi comunitari la cui attuazione è affidata all'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2007.

Per la Commissione

Ján FIGEĽ

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

(3)  

(1)*

GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(4)  

(2)*

GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(5)  

(3)*

GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(6)  

(4)*

GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(7)  

(5)*

GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(8)  

(6)*

GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(9)  

(7)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

(10)  

(8)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

(11)  

(9)*

GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(12)  

(10)*

GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(13)  

(11)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(14)  

(12)*

GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(15)  

(13)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(16)  

(14)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(17)  

(15)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(18)  

(16)*

Fondo istituito mediante l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e ai territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355).

(19)  

(17)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(20)  

(18)*

GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

(21)  

(19)*

GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

(22)  

(20)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(23)  

(21)*

GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(24)  

(22)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(25)  

(23)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30

(26)  

(24)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(27)  

(25)*

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(28)  

(26)*

GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(29)  

(27)*

GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(30)  

(28)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.»;


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