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Document 32006R1100

Regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006 , che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati

OJ L 196, 18.7.2006, p. 3–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 639–651 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 50 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 50 - 57

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1100/oj

18.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2006

che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, l’articolo 40, paragrafo 1, e l’articolo 40, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce che, per i prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi i quali, secondo l’allegato I del suddetto regolamento, beneficiano dell'accordo speciale per i paesi meno sviluppati, i dazi della tariffa doganale comune vanno ridotti del 20 % al 1o luglio 2006, del 50 % al 1o luglio 2007, dell'80 % al 1o luglio 2008 e del 100 % al 1o luglio 2009.

(2)

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006 e dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero (3), alle importazioni si possono applicare dazi supplementari qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Nel quadro della riforma del mercato comune nel settore dello zucchero sono stati esaminati i quantitativi importabili da paesi meno sviluppati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005. Entro tali limiti quantitativi le importazioni non perturberebbero i mercati comunitari. Per tale motivo l’applicazione totale di dazi aggiuntivi a tali importazioni costituirebbe un provvedimento sproporzionato ed eventuali dazi aggiuntivi su tali importazioni dovrebbero essere ridotti in proporzione alle riduzioni dei dazi della tariffa doganale comune di cui al medesimo articolo, soprattutto tenendo presente l'obiettivo di fornire a tali importazioni accesso a dazio zero e senza contingenti, in conformità del regolamento (CE) n. 980/2005. Le importazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 non sono soggette a dazi aggiuntivi.

(3)

L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, si deve procedere all'apertura di un contingente tariffario globale a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi meno sviluppati. Tale contingente tariffario era stato messo a disposizione dal regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno sviluppati, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 (4), e deve restare disponibile fino al 30 giugno 2009. Per i prodotti del codice NC 1701 11 10 il contingente tariffario per la campagna di commercializzazione 2006/2007 deve essere pari a 149 214 tonnellate, in equivalente zucchero bianco. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente.

(4)

L’apertura e la gestione di tali contingenti tariffari devono essere attuate nel quadro del regime comune degli scambi istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli d’importazione.

(5)

Occorre che i quantitativi di zucchero destinato alla raffinazione che beneficiano di riduzioni dei dazi della tariffa doganale comune o del contingente tariffario globale siano importati secondo condizioni che soddisfino il fabbisogno tradizionale di raffinazione degli Stati membri di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(6)

Per garantire un prezzo adeguato per lo zucchero greggio esportato dai paesi meno sviluppati verso la Comunità deve essere fissato un prezzo minimo che le raffinerie sono tenute a pagare. Per ogni campagna di commercializzazione il prezzo minimo di acquisto corrisponde almeno al prezzo garantito di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(7)

Si applicano le norme generali relative ai titoli di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), nonché le norme dettagliate specifiche per il settore dello zucchero, istituite dal regolamento (CE) n. 951/2006. Per la gestione delle importazioni e al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali è necessario disporre di norme dettagliate relative al rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero greggio.

(8)

Poiché i contingenti tariffari globali non prevedono un margine per il superamento dei medesimi, il dazio della tariffa doganale comune, ridotto secondo quanto stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005, si applica a tutti i quantitativi importati che eccedono quelli figuranti sul titolo d’importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno sviluppati, è necessario adottare disposizioni atte a garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione considerata o prima di una data stabilita dallo Stato membro.

(9)

In considerazione del fabbisogno tradizionale stabilito per ogni per Stato membro nel settore dello zucchero da raffinare e della necessità di controllare scrupolosamente la suddivisione dei quantitativi di zucchero da importare, è opportuno che sia il rilascio che il trasferimento dei titoli d’importazione sia limitato alle raffinerie a tempo pieno.

(10)

Poiché la campagna di commercializzazione 2006/2007 durerà quindici mesi e le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 si protrarranno dall’ottobre di un anno al settembre dell’anno successivo, i volumi dei contingenti tariffari annui di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 devono essere opportunamente modificati.

(11)

Per rispettare i quantitativi del contingente annuo di cui al regolamento (CE) n. 980/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio espressi in equivalente zucchero bianco.

(12)

Per gestire con efficacia le importazioni, gli Stati membri istituiscono un registro di tutti i dati pertinenti e li notificano alla Commissione.

(13)

A fini di controllo le importazioni devono essere oggetto di sorveglianza in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(14)

Le disposizioni relative al certificato di origine, di cui agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, definiscono il concetto di prodotti originari, da impiegare nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate.

(15)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009:

le modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari globali per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, e

le norme applicabili all’importazione dei prodotti della voce tariffaria 1701, ai fini dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

per «campagna di commercializzazione» s’intende la campagna di commercializzazione secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, avente inizio il 1o ottobre e fine il 30 settembre dell’anno successivo, eccetto la campagna di commercializzazione 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007,

per «raffineria a tempo pieno» s’intende un'unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,

oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005,

per «peso tal quale» s’intende il peso dello zucchero allo stato naturale.

Articolo 3

1.   Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano dell'accordo speciale per i paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco:

192 113 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o luglio 2006 ed il 30 settembre 2007,

178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 ed il 30 settembre 2008,

148 001,25 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 ed il 30 giugno 2009.

I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4360, 09.4361 e 09.4362.

Ogni contingente va aperto il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione e resta aperto fino all’ultimo giorno della medesima.

Alle importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti non si applicano i dazi della tariffa doganale comune, né gli eventuali dazi aggiuntivi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

2.   Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 del 20 % al 1o luglio 2006, del 50 % al 1o luglio 2007 e dell’80 % al 1o luglio 2008; tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o luglio 2009.

Le suddette importazioni riceveranno un numero di riferimento a seconda del periodo di importazione e del tasso di riduzione applicabile.

I numeri di riferimento, i tassi della TDC e i dazi aggiuntivi applicabili sono:

a)

per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, il numero di riferimento è 09.4370 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è l’80 %;

b)

per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2007 ed il 30 giugno 2008, il numero di riferimento è 09.4371 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 50 %;

c)

per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, il numero di riferimento è 09.4372 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 20 %;

d)

per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2009 ed il 30 settembre 2009, il numero di riferimento è 09.4373 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è lo 0 %.

I numeri di riferimento si applicano a quantità illimitate.

Articolo 4

Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è necessario un titolo d’importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 951/2006, fatte salve le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore.

2.   Nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nel quadro del fabbisogno tradizionale di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate, per la campagna di commercializzazione in questione, solo alle autorità competenti degli Stati membri, da:

le raffinerie a tempo pieno dello Stato membro in questione, fino al 30 giugno della campagna di commercializzazione,

qualsiasi raffineria a tempo pieno della Comunità, dal 30 giugno fino al termine della campagna di commercializzazione.

3.   Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le domande di titoli d’importazione possono essere presentate dal primo giorno della campagna di commercializzazione fino alla data di limitazione del rilascio dei titoli d’importazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione vanno presentate a partire dal primo giorno del periodo d’importazione al quale si riferiscono.

4.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.

5.   Sarà consentita solo una domanda di titolo d’importazione per numero d’ordine per settimana per ogni richiedente. Se, in una determinata settimana, un richiedente presenta più di una domanda per un determinato numero d'ordine, tutte le domande del richiedente per quel determinato numero d'ordine per quella settimana saranno respinte e le cauzioni costituite saranno accreditate allo Stato membro in questione.

6.   Le domande di titoli d'importazione indicano la campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono e precisano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione.

7.   La domanda di titolo di importazione è corredata:

a)

della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 della domanda di titolo d’importazione;

b)

dell’originale del titolo di esportazione (secondo il modello contenuto nell'allegato) rilasciato dalle autorità del paese esportatore beneficiario, per un importo equivalente a quello indicato nella domanda di titolo d'importazione;

c)

per lo zucchero destinato alla raffinazione, di una dichiarazione dell’operatore riconosciuto in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006, secondo la quale il quantitativo sarà raffinato entro la fine del trimestre successivo alla fine del periodo di validità del titolo d'importazione;

d)

l’operatore riconosciuto si impegna ad accertare che il prezzo di acquisto corrisposto sia almeno pari al prezzo garantito di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 e a presentare una copia di un documento vincolante relativo alla transazione e firmato sia dall’acquirente che dal fornitore.

Al posto del titolo di esportazione di cui alla lettera b) può essere presentata una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese esportatore beneficiario, del certificato di origine (modulo A) di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

8.   Le domande di titoli d’importazione e i titoli rilasciati recano le seguenti informazioni:

a)

nella casella 8: paese o paesi di origine [paese o paesi inclusi nell’accordo speciale per i paesi meno sviluppati, in conformità dell'allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005];

b)

nelle caselle 17 e 18: quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco;

c)

nella casella 20:

per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1:

«Zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005. Numero d'ordine …»

(numero d’ordine indicato nell’articolo 3, paragrafo 1, per la campagna di commercializzazione in questione),

o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità,

per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2:

«Zucchero importato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005. Numero di riferimento …»

(numero di riferimento indicato nell’articolo 3, paragrafo 2, per il periodo d’importazione in questione),

o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri tengono un registro delle domande di titoli d’importazione presentate per lo zucchero destinato alla raffinazione.

2.   Se uno Stato membro, per una determinata campagna di commercializzazione, ha ricevuto domande di titoli d’importazione riferite allo zucchero destinato alla raffinazione che raggiungono o superano il limite di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, lo Stato membro notifica alla Commissione l’esaurimento del proprio fabbisogno tradizionale. Se del caso, lo Stato membro specifica il coefficiente di attribuzione, in proporzione alla quantità disponibile, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione.

3.   Se le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione per una determinata campagna di commercializzazione sono pari al quantitativo totale di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione notifica agli Stati membri il raggiungimento del limite del fabbisogno tradizionale a livello della Comunità.

Dalla data di notifica di cui al primo comma fino al termine della campagna di commercializzazione in questione non si applicano più le restrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

1.   Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, espressi se del caso in equivalente zucchero bianco, per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di importazione dopo l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Gli Stati membri specificano la campagna di commercializzazione in questione, i quantitativi per paese di origine e per codice NC a otto cifre e indicano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli d’importazione.

2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti i titoli di importazione.

3.   Per i contingenti tariffari globali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, se le domande di titoli d’importazione eccedono il contingente della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione fissa un coefficiente proporzionale al quantitativo disponibile per lo Stato membro in questione, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione, e comunica agli Stati membri quando viene raggiunto il quantitativo massimo del contingente in questione e le domande di titoli d’importazione non sono più ricevibili.

4.   Se il quantitativo totale settimanale di cui al paragrafo 2 rivela l’esistenza di quantitativi disponibili di zucchero per i quali era stato precedentemente raggiunto il quantitativo massimo, la Commissione informa gli Stati membri che il quantitativo massimo non è stato raggiunto.

Articolo 8

1.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1. I quantitativi autorizzati tengono conto dei limiti imposti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono.

Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, i titoli sono validi fino al termine del periodo d’importazione al quale si riferiscono.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli durante la settimana precedente, specificando il paese di origine ed indicando se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione.

4.   In caso di cessione di un titolo di importazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il cessionario ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione del titolo.

5.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il titolo d’importazione per lo zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione viene restituito all’organismo di emissione:

a)

entro i primi sessanta giorni di validità, la cauzione da incamerare viene ridotta dell’80 %;

b)

tra il sessantunesimo giorno di validità ed il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di validità di cui al paragrafo 2, la cauzione da incamerare viene ridotta del 50 %.

6.   Contemporaneamente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi corrispondenti ai titoli restituiti dalla data della precedente comunicazione in proposito. I quantitativi indicati nei titoli restituiti in conformità del paragrafo 5 possono essere riassegnati.

Articolo 9

1.   La prova dell'origine delle importazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, deve essere fornita mediante un certificato di origine (modulo A), rilasciato in conformità degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Oltre al certificato di origine di cui al paragrafo 1, per l'importazione deve essere presentato alle autorità doganali un documento supplementare menzionante:

a)

il numero di serie del certificato di origine (modulo A) di cui al paragrafo 1, nonché il paese beneficiario che lo ha rilasciato;

b)

se del caso:

 

la frase «Numero d’ordine … — Regolamento (CE) n. 1100/2006»

(ovvero il numero d’ordine indicato nell’articolo 3, paragrafo 1, per la campagna di commercializzazione in questione),

oppure

 

la frase «Numero di riferimento … — Regolamento (CE) n. 1100/2006»

(ovvero il numero di riferimento indicato nell’articolo 3, paragrafo 2, per il periodo d’importazione in questione),

o almeno una delle frasi equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità;

c)

la data di imbarco dello zucchero nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;

d)

il codice NC a otto cifre relativo allo zucchero.

3.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d’immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo almeno dei quantitativi, una copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, recante le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.

4.   Se i titoli d’importazione vengono ceduti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lo Stato membro raccoglie i certificati di origine compilati sul modulo A e ne invia una copia allo Stato membro che ha inizialmente rilasciato il titolo d’importazione.

Articolo 10

1.   Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei certificati di origine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo definito nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   Secondo l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i dazi della tariffa doganale comune, ridotti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 e applicabili alla data di immissione in libera pratica, si applicano a tutti i quantitativi in peso tal quale di zucchero bianco importati in eccesso rispetto a quelli indicati dal titolo d’importazione di cui all’articolo 5.

3.   Le imprese che hanno richiesto titoli d’importazione per la raffinazione devono, entro i tre mesi successivi al termine del periodo stabilito per la raffinazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), fornire una prova accettabile dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato i titoli.

4.   Eccetto nei casi di forza maggiore, se lo zucchero non è stato raffinato entro la scadenza stabilita, l’impresa che ha chiesto i titoli versa un importo pari a 500 EUR per tonnellata per i quantitativi in questione.

Articolo 11

Gli Stati membri di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione:

a)

prima della fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente;

b)

entro il 1o marzo, per la campagna di commercializzazione precedente:

i)

il quantitativo totale effettivamente importato per quella campagna di commercializzazione:

sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco;

ii)

il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente raffinato.

Articolo 12

1.   Le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 11 vanno effettuate per via elettronica nel formato indicato dalla Commissione agli Stati membri.

2.   A richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono informazioni sui quantitativi di zucchero immessi in libera pratica nell’ambito del regime tariffario preferenziale durante qualsiasi mese specifico, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(4)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 14.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).


ALLEGATO

Modello del titolo d’importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b)

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