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Document 32006L0139

Direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 314M, 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/94


DIRETTIVA 2006/139/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/769/CEE autorizza l’uso di alcuni composti dell’arsenico come biocidi per il trattamento del legno e stabilisce norme per la commercializzazione e l’uso del legno trattato con l’arsenico.

(2)

La commercializzazione e l’uso dei biocidi sono disciplinati anche dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2). Dal combinato disposto di tale direttiva e del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (3) risulta che a decorrere dal 1o settembre 2006 la commercializzazione e l’uso di biocidi contenenti arsenico e composti dell’arsenico a fini di protezione del legno sono possibili soltanto se tali sostanze siano state autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Per garantire un’applicazione coerente della normativa in questione è quindi necessario adattare le norme della direttiva 76/769/CEE relative ai biocidi contenenti composti dell’arsenico alle norme della direttiva 98/8/CE.

(4)

Le norme della direttiva 76/769/CEE riguardanti il legno trattato con composti dell’arsenico non operano una distinzione adeguata tra la prima commercializzazione e la riutilizzazione di tale legno. Occorre pertanto chiarire dette norme, in particolare quelle relative all’immissione sul mercato dell’usato.

(5)

Occorre dunque modificare la direttiva 76/769/CEE di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 20 è sostituito dal testo seguente:

«20.

Composti dell’arsenico

1.

Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2.

Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

3.

Non devono essere usati nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzati.

4.

Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

a)

Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno cosí trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.

b)

Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzato se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

nei ponti,

nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,

nelle barriere antirumore,

nei sistemi di protezione dalle valanghe,

nelle recinzioni e barriere autostradali,

nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

nelle strutture per il contenimento della terra,

nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.

c)

Ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”.

d)

Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato:

in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

nelle acque marine,

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5.

Il legno trattato con composti dell’arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme della presente direttiva può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.

Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme della presente direttiva:

può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

può essere immesso sul mercato dell’usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).

7.

Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

venga immesso sul mercato dell’usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).»


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