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Document 32006D0908

2006/908/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006 , relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

OJ L 346, 9.12.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 546–550 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 124 - 125

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/908/oj

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

(2006/908/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità, nel perseguire una chiara politica a sostegno degli sforzi intrapresi dall'Ucraina per eliminare le conseguenze dell’incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale di Cernobyl, ha già fornito al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), un contributo di 90,5 milioni di EUR nel periodo 1999-2000, conformemente alla decisione 98/381/CE, Euratom (2), più altri 100 milioni di EUR nel periodo 2001-2005, conformemente alla decisione 2001/824/CE, Euratom (3).

(2)

La BERS, che amministra il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, ha confermato all’assemblea dei contribuenti del Fondo l’esistenza di un ammanco di circa 250 milioni di EUR e che il volume dei fondi non impegnati non era sufficiente per assegnare i contratti per il nuovo confinamento sicuro. Per evitare ulteriori ritardi nel progetto, i contribuenti avrebbero dovuto sottoscrivere nuovi impegni nel 2005.

(3)

I membri dell’ex G7 e la Comunità, ossia i maggiori contribuenti del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, hanno concordato in linea di principio di fornire ulteriori contributi al Fondo in base all’accordo storico di ripartizione degli oneri tra i contribuenti.

(4)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (4), considera il versamento di un contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall’UE, quali l’iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl, come una priorità nel settore della sicurezza nucleare.

(5)

Nella sua comunicazione del 6 settembre 2000 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha proposto che a partire dal 2001 il sostegno finanziario della Comunità a favore della sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nei paesi dell’Europa centrale e orientale avrebbe dovuto provenire da un'unica linea di bilancio per l’assistenza finanziaria alla sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti.

(6)

Alle sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl si applicano le norme della BERS in materia di appalti, restando inteso che gli appalti dovrebbero essere limitati, in linea di principio, ai beni e servizi prodotti o forniti dai paesi finanziatori o dai paesi in cui opera la BERS. Dette norme differiscono da quelle applicabili alle operazioni finanziate direttamente con il programma Tacis, il quale, di conseguenza, non può fornire il contributo di cui alla presente decisione.

(7)

È comunque opportuno garantire, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti in conformità del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl della BERS, che non siano discriminati singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.

(8)

È inoltre opportuno autorizzare, caso per caso e nell’interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.

(9)

Per l’adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 del trattato CE e all’articolo 203 del trattato Euratom,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce nel 2006 un contributo di 14,4 milioni di EUR alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (di seguito «BERS») a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Gli stanziamenti sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Il contributo è finanziato su stanziamenti disponibili del bilancio annuale.

Articolo 2

1.   La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente.

La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e fornisce tutte le informazioni supplementari, eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.

2.   La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo.

La Commissione può autorizzare, caso per caso e nell'interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo II, sezione 2.02, del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, il contributo comunitario forma oggetto di un accordo ufficiale di sovvenzione tra la Commissione e la BERS.

Articolo 4

La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


(1)  Parere del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.

(3)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 25.

(4)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


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