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Document 32005R0838

Regolamento (CE) n. 838/2005 del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

OJ L 139, 2.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 228 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 228 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 36 - 37

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014R0747

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/838/oj

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/3


REGOLAMENTO (CE) N. 838/2005 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2005/411/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio (2) impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan, ivi compreso il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari in tale paese. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari è stato attuato in forza del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3).

(2)

In considerazione dei recenti sviluppi in Sudan, in particolare delle continue violazioni dell’accordo di cessate il fuoco di N’Djamena dell’8 aprile 2004 e dei protocolli di Abuja del 9 novembre 2004 commesse da tutte le parti nel Darfur, come pure del mancato rispetto, da parte del governo del Sudan, delle forze ribelli e di tutti gli altri gruppi armati presenti nel Darfur, degli impegni sottoscritti e delle richieste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 29 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione n. 1591 (2005), di seguito «UNSCR 1591 (2005)», risoluzione che impone, tra l’altro, un embargo sulle armi e il divieto di fornire l’assistenza connessa nei confronti di tutte le parti dell’accordo di cessate il fuoco di N’Djamena e di qualsiasi altro belligerante nel Darfur. La risoluzione UNSCR 1591 (2005) prevede determinate deroghe all’embargo.

(3)

Oltre a confermare l’embargo e il divieto imposti dalla posizione comune 2004/31/PESC, la posizione comune 2005/411/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa — embargo e divieto che riguardano qualsiasi persona ed entità in Sudan — onde allineare l’elenco delle deroghe con la risoluzione UNSCR 1591 (2005). Poiché detta deroga si applica al divieto di talune forme di assistenza tecnica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 131/2004 deve essere opportunamente modificato.

(4)

L’ulteriore deroga deve avere effetto retroattivo a decorrere dalla data di adozione della risoluzione UNSCR 1591 (2005),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti:

a)

all’equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea e della Comunità;

b)

al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;

c)

alle attrezzature e al materiale impiegati per le operazioni di sminamento;

d)

all’attuazione dell’accordo globale di pace firmato a Nairobi, in Kenya, il 9 gennaio 2005, dal governo del Sudan e dal Movimento/Esercito di liberazione popolare del Sudan.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 28).

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/2004 (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 15).


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