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Document 32005E0888

Posizione comune 2005/888/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri

OJ L 327, 14.12.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 191–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 54 - 55

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/888/oj

14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/26


POSIZIONE COMUNE 2005/888/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 ottobre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1636 (2005) [«UNSCR 1636 (2005)»] che approva la relazione della Commissione d’inchiesta internazionale dell’ONU, presieduta dal sig. Detlev Mehlis, sull’attentato terroristico dinamitardo del 14 febbraio 2005 a Beirut, Libano, nel quale sono state uccise 23 persone, tra le quali l’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e ferite decine di persone («commissione d’inchiesta»).

(2)

La UNSCR 1636 (2005) impone misure volte a impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri e a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone registrate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal punto 3 b) della UNSCR 1636 (2005) («comitato»), perché sospettate di essere coinvolte nella pianificazione, nel fiancheggiamento, nell’organizzazione o nella perpetrazione dell’attentato terroristico dinamitardo.

(3)

Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha adottato le conclusioni su Siria e Libano nelle quali ha deplorato il fatto che, palesemente, la Siria non ha cooperato pienamente con la squadra investigativa e ha invitato la Siria a cooperare incondizionatamente con gli investigatori.

(4)

Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato della presente posizione comune.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalla UNSCR 1636 (2005).

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 e in linea con le conclusioni del comitato, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche elencate nell’allegato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali elencate nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone e delle entità elencate nell’allegato.

3.   Posto che siano state approvate dal comitato, sono possibili deroghe per fondi e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o risorse economiche congelati.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi e altri profitti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri assicurano che, secondo la legislazione vigente, qualora una persona fisica elencata nell’allegato si trovi nel loro territorio, la Commissione d’inchiesta la possa interrogare se la Commissione stessa lo richiede.

2.   Gli Stati membri cooperano pienamente, secondo la legislazione vigente, nel quadro di indagini internazionali sui fondi o risorse economiche o operazioni finanziarie di persone o entità elencate nell’allegato, anche mettendo in comune informazioni di natura finanziaria.

Articolo 4

Il Consiglio stabilisce l’elenco delle persone e delle entità e persone a queste collegate di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

Articolo 5

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e delle entità di cui agli articoli 1, 2 e 3

[Allegato da completare dopo che il comitato di cui al paragrafo 3 b) della UNSCR 1636 (2005) avrà registrato persone e entità]


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