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Document 32004R2074

Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

OJ L 359, 4.12.2004, p. 11–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 231–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 198 - 209

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2074/oj

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel gennaio 1997, con regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese in questione»). L’aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 32,5 % per la World Wide Stationery Mfg («WWS»), una società alla quale è stato concesso il trattamento individuale, e a 39,4 % per tutte le altre società della RPC. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019), mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029) l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all’importazione.

(2)

Nel settembre 2000, a seguito di una richiesta di riesame antiassorbimento delle suddette misure, presentata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base, le aliquote del dazio applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019) sono state aumentate con regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio (3), passando a 51,2 % per la WWS e a 78,8 % per tutte le altre società della RPC.

(3)

Dal giugno 2002 sono in vigore misure antidumping e misure compensative nei confronti delle importazioni di meccanismi originari dell’Indonesia. Tali misure, che non sono oggetto del presente riesame, sono state istituite, rispettivamente, con regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio e con regolamento (CE) n. 977/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002 (4).

(4)

In seguito a un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dal Vietnam, con regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (5) le misure sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Vietnam.

(5)

Nell’aprile 2004 (6) è stata aperta un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari della Thailandia.

(6)

Entrambe le inchieste di cui ai considerando precedenti erano indipendenti dall’esito della presente inchiesta.

2.   Domanda di riesame

(7)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (7), il 23 ottobre 2001 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(8)

La domanda è stata presentata da due produttori comunitari, Koloman Handler AG e Krause Ringbuchtechnik GmbH (in appresso «i richiedenti») che rappresentano una quota maggioritaria della produzione complessiva comunitaria di meccanismi. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato un aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole originarie della RPC.

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame (8).

3.   Inchiesta

a)   Procedura

(10)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari che hanno presentato la richiesta e l’altro produttore comunitario noto. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(11)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(12)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stato inoltre contattato un produttore in India (paese analogo), al quale è stato inviato un questionario.

(13)

Al questionario hanno risposto i due produttori comunitari che hanno presentato la richiesta e un produttore esportatore del paese in questione, nonché un produttore del paese analogo e due importatori non collegati della Comunità.

(14)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, all’occorrenza, le conclusioni sono state debitamente modificate in seguito a tale esame.

b)   Parti interessate e visite di verifica

(15)

Sono state richieste e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse della Comunità. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

i)

Produttori comunitari che hanno presentato la richiesta

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Germania

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH [fino a novembre 2001 i meccanismi erano stati fabbricati dalla Koloman Handler AG], Vienna, Austria [cfr. considerando (50)],

ii)

Produttore del paese esportatore

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC

iii)

Produttore del paese analogo

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, India

iv)

Importatore non collegato della Comunità

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Paesi Bassi.

c)   Periodo dell’inchiesta

(16)

L’inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è quello oggetto dell’inchiesta, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi o a D. Essi sono attualmente classificati nel codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019 per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli e codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029 per i meccanismi con 17 e 23 anelli). I meccanismi a leva, classificati nello stesso codice NC, sono esclusi dal campo di applicazione della presente inchiesta.

(18)

I meccanismi vengono utilizzati per realizzare fascicoli di carta, cartoncino o plastificati, fascicoli di presentazione ed altri fascicoli rilegati.

(19)

Durante il periodo dell’inchiesta sono stati venduti nella Comunità numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra tali tipi riguardano la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, la capacità nominale di legatura, il diametro degli anelli, la forma degli anelli, la lunghezza e la distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(20)

Si è constatato che i meccanismi prodotti e venduti sul mercato interno del paese analogo (India) e quelli esportati dalla RPC nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(21)

Si è constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra i meccanismi importati nella Comunità originari della RPC e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall’industria comunitaria.

(22)

Si è pertanto concluso che i meccanismi prodotti e venduti sul mercato interno del paese analogo, quelli originari della RPC esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sul mercato comunitario dall’industria comunitaria sono tutti prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(23)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(24)

Dei tre produttori esportatori cinesi citati nella denuncia, soltanto la WWS, che ha ottenuto il trattamento individuale tanto nell’inchiesta iniziale quanto in quella antiassorbimento, ha collaborato. Gli altri due esportatori hanno affermato di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Uno di essi, tuttavia, parrebbe coinvolto nelle pratiche di elusione attraverso la Thailandia, investigate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [cfr. considerando (42) e (43)].

2.   Persistere del dumping

(25)

Sulla base dei dati Eurostat, il volume delle vendite per l’esportazione dell’unica società che ha collaborato rappresentava la totalità delle importazioni originarie della RPC durante il periodo dell’inchiesta. Tale volume rappresenta l’1,9 % del consumo complessivo della Comunità durante il PI della presente inchiesta, rispetto al 45 % del consumo complessivo della Comunità durante il PI dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1o ottobre 1994 e il 30 settembre 1995.

a)   Metodologia

(26)

Rispetto all’inchiesta iniziale, è cambiata soltanto la scelta del paese analogo; per calcolare il margine di dumping è stata seguita la stessa metodologia.

b)   Paese analogo

(27)

Dato che la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo a economia di mercato adeguato (il «paese analogo»), selezionato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

(28)

La Malaysia era stata scelta come paese analogo durante l’inchiesta iniziale. Dato che la Malaysia ha cessato la produzione, trasferendola, tra l’altro, in India, si è dovuto scegliere un altro paese rappresentativo. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, è stata proposta l’India come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Tale scelta non è stata contestata. Si è inoltre stabilito che le ragioni che avevano motivato la scelta dell’India, ossia le dimensioni del mercato interno, il carattere aperto del mercato e la facilità di accesso ai materiali di base, garantivano normali condizioni di concorrenza. Il produttore indiano contattato, che ha accettato di collaborare, aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno. Benché la società in questione fosse collegata al produttore esportatore cinese che ha collaborato, non vi è stato motivo di ritenere che ciò potesse incidere sulla determinazione del valore normale. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, l’India è stata pertanto considerata un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale.

c)   Valore normale

(29)

Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese analogo sono risultate redditizie e rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. Il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese analogo, ossia l’India.

d)   Prezzo all’esportazione

(30)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all’esportazione effettivamente pagato o pagabile.

e)   Confronto

(31)

Ai fini di un equo confronto, e a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze inerenti a trasporto interno, sconti e riduzioni differite, costi di movimentazione e carico, costi di trasporto e di credito, commissioni e spese di assicurazione, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(32)

A tale proposito va notato, tuttavia, che in seguito all’istituzione delle misure antidumping il volume e la varietà dei tipi di meccanismi esportati nella Comunità hanno subito un drastico calo. Pertanto, i diversi tipi del prodotto simile venduti sul mercato interno del paese analogo durante il periodo dell’inchiesta erano confrontabili soltanto con il 10 % dei tipi direttamente esportati dalla RPC dall’unico produttore esportatore che ha collaborato, mentre nel corso dell’inchiesta iniziale il confronto si basava sul 75 % del volume complessivo delle vendite. In effetti, la maggior parte delle esportazioni provenienti direttamente dalla RPC durante il PI della presente inchiesta riguardavano «segmenti di nicchia» quali i meccanismi a 17 e 23 anelli soggetti al prezzo minimo all’importazione.

f)   Margine di dumping

(33)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione, al medesimo stadio commerciale. Il confronto ha dimostrato l’assenza di pratiche di dumping.

g)   Conclusioni relative al dumping

(34)

Non sono risultate pratiche di dumping nel caso della WWS, il produttore esportatore cinese che ha collaborato. Tuttavia, il volume delle vendite della WWS destinate all’esportazione diretta nella Comunità durante il PI della presente inchiesta è risultato nettamente inferiore a quello constatato nell’inchiesta iniziale. I prodotti direttamente esportati dalla Cina dalla WWS erano inoltre quelli di qualità superiore all’interno della gamma di meccanismi; si trattava in particolare di modelli a 17 e 23 anelli soggetti a dazio sotto forma di prezzo minimo all’importazione [cfr. il considerando (32)]. Ne consegue che quasi nessun dazio antidumping è stato pagato per tali importazioni. Tale risultato non può venire confrontato con il margine di dumping calcolato durante l’inchiesta iniziale poiché non è stato possibile calcolare un margine di dumping per i modelli di meccanismi soggetti al dazio antidumping, i più venduti sul mercato comunitario, che non sono stati direttamente esportati dalla RPC durante il PI della presente inchiesta. In termini di volume delle vendite, inoltre, è stato possibile procedere a un confronto soltanto tra le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno del paese analogo e quelle dei modelli che rappresentavano il 10 % delle vendite della RPC nella Comunità. Alla luce di quanto precede, si è ritenuto impossibile trarre conclusioni chiare in merito al persistere del dumping.

3.   Reiterazione del dumping

(35)

In mancanza di conclusioni chiare in merito al persistere del dumping, si è esaminato se fosse probabile una reiterazione del dumping.

(36)

A tale proposito, sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) capacità inutilizzata e investimenti dei produttori esportatori cinesi; b) comportamento del produttore esportatore cinese che ha collaborato sul mercato di paesi terzi; c) struttura, in termini di volume e prezzi, delle esportazioni del prodotto in esame verso paesi terzi da parte delle società che non hanno collaborato.

a)   Capacità inutilizzata e investimenti

(37)

È opportuno rammentare che siccome i produttori esportatori, a parte la WWS, non hanno collaborato, non erano disponibili informazioni in merito a produzione nella RPC, capacità di produzione inutilizzata e vendite sul mercato cinese, fatta eccezione per il produttore che ha collaborato.

(38)

La capacità di produzione della società che ha collaborato è rimasta stabile dal 1999 al periodo dell’inchiesta. Poiché, tuttavia, la produzione del prodotto in esame è calata del 28 % tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta, è probabile che il produttore esportatore che ha collaborato disponga di una significativa capacità di produzione inutilizzata, pari a un terzo della sua capacità complessiva. Se si lasciassero scadere le misure, quindi, tale produttore potrebbe aumentare rapidamente la produzione ed orientarla verso qualsiasi mercato delle esportazioni, compreso quello comunitario. Si osservi poi che la capacità di produzione inutilizzata dell’unico produttore esportatore che ha collaborato riesce a soddisfare all’incirca metà del consumo comunitario. È logico inoltre presupporre che anche gli altri produttori cinesi dispongano di capacità inutilizzate significative, dato che nel complesso le esportazioni cinesi sono diminuite e che nessun dato indica che la capacità della RPC sia calata.

(39)

Si osserva che la società che ha collaborato ha mantenuto un elevato livello di investimenti in macchinari ed attrezzature tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta, sebbene in sempre minor misura.

b)   Comportamento del produttore esportatore cinese che ha collaborato sul mercato di paesi terzi

(40)

Il volume delle vendite all’esportazione verso paesi terzi (esclusa la Comunità) della società che ha collaborato è sceso dell’8 % tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio all’esportazione verso paesi terzi è diminuito del 12 % nello stesso periodo.

c)   Comportamento delle società cinesi che non hanno collaborato (volume e prezzi)

(41)

Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di collaborazione, sono state consultate statistiche statunitensi e cinesi per determinare il volume e il prezzo delle esportazioni cinesi in altri paesi. Benché, in termini assoluti, il volume delle esportazioni cinesi vari in base alla fonte di informazioni, entrambe le statistiche confermano che tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta le esportazioni di meccanismi dalla Cina sono nettamente diminuite in tutto il mondo. Secondo le statistiche cinesi, il volume dei meccanismi esportati nel 1999 sul mercato mondiale, pari a circa 662 milioni di pezzi, è sceso a 523 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio all’esportazione, pur riguardando vari tipi di prodotto con prezzi notevolmente diversi, è rimasto pressoché stabile nello stesso periodo. Come indicato al considerando (38), in mancanza di informazioni in merito ad un ipotetico calo della capacità di produzione dei produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, si può ritenere probabile che essi dispongano ancora di capacità inutilizzate considerevoli. In tali circostanze, è logico ritenere che se si lasciassero scadere le misure antidumping il mercato comunitario diventerebbe estremamente interessante per questi esportatori cinesi, che riprenderebbero ad esportare in modo significativo su detto mercato.

(42)

È importante inoltre sottolineare che l’OLAF ha condotto un’inchiesta per determinare se le importazioni di meccanismi dichiarati originari della Thailandia fossero effettivamente originarie di tale paese o, come asserito, fossero in realtà di origine cinese.

(43)

Dalle inchieste dell’OLAF e degli Stati membri interessati è emerso che i meccanismi non erano originari della Thailandia. Le inchieste hanno inoltre stabilito che gran parte delle importazioni in questione era di origine non preferenziale cinese e quindi assoggettabile a dazi antidumping.

(44)

A tale riguardo, va sottolineato che tra i tipi di prodotto esportati attraverso la Thailandia figuravano i modelli di meccanismi più venduti sul mercato comunitario durante il periodo dell’inchiesta, anziché quelli a 17 e 23 anelli venduti direttamente dalla RPC. È stato pertanto possibile procedere a un confronto servendosi dei modelli più venduti sul mercato comunitario. È stato quindi effettuato un confronto tra i meccanismi esportati dalla Thailandia nella Comunità e una serie di tipi di prodotto comparabili venduti sul mercato interno del paese analogo. Il risultato va considerato con cautela dato che, in mancanza di un’indagine completa sulle importazioni di meccanismi dalla Thailandia, per il calcolo ci si è potuti basare soltanto su un’offerta di prezzo FOB Bangkok indicata dall’industria comunitaria per tipi di prodotto esportati dalla Thailandia nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta e successivamente a tale periodo. Poiché, tuttavia, dal calcolo sarebbe emerso che i prezzi all’esportazione dei meccanismi esportati dalla Thailandia erano inferiori a quelli praticati sul mercato interno indiano, non si può escludere che tali meccanismi siano stati venduti nella Comunità a prezzi di dumping.

d)   Inchiesta antiassorbimento

(45)

Si rammenti, inoltre, che nell’ottobre 2000, dopo l’inchiesta iniziale conclusasi con l’istituzione di un dazio del 32,5 % per la WWS e del 39,4 % per tutte le altre società cinesi, il livello del dazio è stato aumentato a 51,2 % per la WWS e a 78,8 % per tutte le altre società in seguito a un’inchiesta antiassorbimento.

e)   Misure di difesa commerciale applicate da paesi terzi

(46)

Nessun paese terzo applica misure di difesa commerciale alle importazioni di meccanismi dalla RPC.

4.   Conclusioni

(47)

Dall’inchiesta è emerso che tanto il produttore esportatore che ha collaborato quanto, con ogni probabilità, gli altri due produttori esportatori cinesi dispongono di una capacità inutilizzata significativa, tenuto conto del netto calo registrato dalle loro esportazioni tra il 1999 e il periodo dell’inchiesta. Inoltre, la capacità di produzione inutilizzata dell’unico produttore esportatore che ha collaborato è in grado di soddisfare all’incirca la metà del consumo comunitario.

(48)

Il consumo apparente della Comunità nel periodo dell’inchiesta era di 270 milioni di pezzi circa, soltanto 5 milioni dei quali dichiarati originari della RPC. Durante il PI dell’inchiesta iniziale (1o ottobre 1994 - 30 settembre 1995), i produttori esportatori cinesi hanno esportato 126 milioni di pezzi nella Comunità. Pertanto, anche alla luce della capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi, è probabile che se si lasciassero scadere le misure antidumping la RPC riprenderebbe ad esportare sul mercato comunitario in maniera significativa. Oltre al fatto che le società cinesi subiranno una pressione ad esportare vista l’enorme capacità inutilizzata, è molto probabile che tali esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping. Infatti, sebbene dal confronto effettuato per la società che ha collaborato non siano emerse pratiche di dumping, tale confronto si è basato su un esiguo campione non comparabile con i dati utilizzati per determinare il dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. D’altro canto, una delle società cinesi che non hanno collaborato alla presente inchiesta ha esportato meccanismi sul mercato comunitario attraverso una società collegata situata in Thailandia. I calcoli hanno indicato la possibilità che tali vendite siano state effettuate a prezzi di dumping. Non si può escludere, pertanto, che ad un anno soltanto da un’inchiesta antiassorbimento le pratiche di dumping siano proseguite.

(49)

Tenuto conto di tali conclusioni e di tali fatti, è probabile che, qualora gli esportatori cinesi riprendessero ad esportare nell’Unione europea, il prezzo di tali esportazioni sia inferiore al valore normale. Senza i dazi in vigore, pertanto, è lecito aspettarsi una reiterazione del dumping dalla Cina.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(50)

Durante il periodo dell’inchiesta, nella Comunità sono stati fabbricati meccanismi dai seguenti produttori:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Germania

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (fino a novembre 2001 i meccanismi erano stati fabbricati dalla Koloman Handler AG), Vienna, Austria

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

(51)

I primi due produttori sono i richiedenti che hanno collaborato all’inchiesta. Poiché i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentavano oltre il 90 % della produzione comunitaria complessiva di meccanismi durante il periodo dell’inchiesta, si è ritenuto che essi costituissero l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi sono denominati in appresso «industria comunitaria». Dopo il periodo dell’inchiesta, le due società in questione sono entrate a far parte dello stesso gruppo di società, mantenendo però la produzione nella Comunità. Detto gruppo non è collegato ai produttori esportatori cinesi.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo sul mercato comunitario

(52)

Le risposte al questionario fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato sono state utilizzate per determinare le vendite di meccanismi effettuate dall’industria comunitaria sul mercato dell’UE. Per calcolare le vendite del produttore comunitario escluso dalla definizione di industria comunitaria sono state impiegate anche altre informazioni disponibili.

(53)

Per quanto riguarda le importazioni originarie della RPC e quelle dichiarate originarie della Thailandia, sono stati utilizzati dati Eurostat, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni dichiarate originarie della RPC nel periodo dell’inchiesta; per quest’ultime ci si è serviti delle informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

(54)

Quanto alle importazioni originarie di altri paesi terzi, le cifre relative alle importazioni originarie dell’India e dell’Indonesia, escluse quelle riguardanti il periodo dell’inchiesta, sono state ricavate dal procedimento antidumping relativo a questi due paesi. Sono stati utilizzati dati Eurostat per calcolare il volume delle importazioni non indicato nelle risposte al questionario o in procedimenti precedenti. Per le importazioni originarie dell’Ungheria, ci si è serviti della risposta al questionario di un produttore comunitario che ha collaborato. Per paesi terzi diversi dall’Ungheria e dai paesi di cui al presente considerando, sono stati utilizzati dati Eurostat. Si osservi inoltre che i dati Eurostat (in tonnellate) hanno dovuto essere convertiti in pezzi.

(55)

Su tale base, il consumo comunitario apparente è diminuito del 9 % durante il periodo in esame, passando da 297 milioni di pezzi (cifre arrotondate al milione) nel 1998 a 270 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Per il 1999 e il 2000 le cifre sono state rispettivamente di 306 milioni e 316 milioni di pezzi.

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

(56)

Le importazioni dichiarate originarie della RPC hanno subìto un netto calo, passando da 44 milioni di pezzi nel 1998 a 24 milioni di pezzi nel 1999, 10 milioni di pezzi nel 2000 e 5 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. La quota di mercato delle importazioni dichiarate originarie della RPC è calata ogni anno durante il periodo in esame, passando da 14,8 % nel 1998 a 7,8 % nel 1999, 3 % nel 2000 e 1,9 % nel periodo dell’inchiesta.

b)   Andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

(57)

Il prezzo medio delle importazioni dichiarate originarie della RPC è aumentato del 96 % tra il 1998 (141 EUR) e il periodo dell’inchiesta (278 EUR). La tendenza al rialzo dei prezzi delle importazioni dichiarate originarie della RPC rispecchia il peso crescente di tipi di prodotto più costosi soggetti a un prezzo minimo all’importazione (meccanismi a 17 e 23 anelli) piuttosto che un vero e proprio aumento dei prezzi.

3.   Importazioni dichiarate originarie della Thailandia

(58)

Come si è detto, basandosi sulle conclusioni dell’inchiesta dell’OLAF, un’elevatissima percentuale delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia era in realtà di origine cinese. Le importazioni dichiarate originarie della Thailandia sono salite da un milione di pezzi nel 1998 a 16 milioni di pezzi nel 1999, 17 milioni di pezzi nel 2000 e 20 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Durante il periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia è cresciuta ogni anno, passando da 0,3 % nel 1998 a 5,2 % nel 1999, 5,3 % nel 2000 e 7,4 % nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio di tali importazioni è diminuito del 9 % nel medesimo periodo, passando da 100 a 91 EUR. Informazioni più dettagliate in materia di prezzi disponibili per le importazioni dichiarate originarie della Thailandia riguardano i prezzi di rivendita praticati da un distributore europeo di meccanismi esportati attraverso la Thailandia. È emerso che tali prezzi di rivendita erano, in media, inferiori del 12 % circa ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria.

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria (9)

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(59)

Durante il periodo in esame, la produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 17 %, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 91 nel 1999, 89 nel 2000 e 83 nel periodo dell’inchiesta. La decisione della Koloman Handler AG di trasferire in Ungheria parte della produzione nel 2000 spiega il calo di produzione registrato in quell’anno. Durante il periodo dell’inchiesta, la Koloman Handler AG ha dichiarato fallimento e la sua produzione è nettamente diminuita nella seconda metà del 2001.

(60)

La capacità di produzione dell’industria comunitaria è calata del 7 % durante il periodo in esame. Dopo essere salita a 107 (cifra indicizzata) nel 1999, essa è scesa a 93 nel 2000 in seguito alla decisione della Koloman Handler AG di trasferire in Ungheria parte della sua produzione. La capacità di produzione si è stabilizzata durante il periodo dell’inchiesta.

(61)

L’utilizzazione degli impianti è calata da oltre l’80 % nel 1998 a 70-75 % nel 1999, per poi salire a 76-80 % nel 2000 e scendere nuovamente a 70-75 % nel periodo dell’inchiesta.

b)   Scorte

(62)

Le scorte finali dell’industria comunitaria sono diminuite del 37 % nel periodo in esame, registrando un calo ogni anno. Tale calo è imputabile essenzialmente al rallentamento della produzione della Koloman Handler AG dopo la dichiarazione di fallimento. Il periodo di mantenimento delle scorte prima della vendita si è ridotto di 10 giorni nel periodo in esame.

c)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(63)

Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono diminuite dell’8 % nel periodo in esame, passando da 119 milioni di pezzi nel 1998 a 109 milioni di pezzi nel periodo dell’inchiesta. Esse avevano registrato un calo anche nel 1999 (115 milioni di pezzi), attestandosi poi all’incirca al medesimo livello nel 2000.

(64)

La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è leggermente aumentata durante il periodo in esame, passando da 40,1 % nel 1998 a 40,4 % nel periodo dell’inchiesta, pur avendo subìito un netto calo nel 1999 e nel 2000, anni in cui è scesa rispettivamente a 37,6 % e 36,2 %.

(65)

Mentre il consumo comunitario è diminuito del 9 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è calato dell’8 %. D’altro canto, il volume aggregato delle importazioni dichiarate originarie della RPC e della Thailandia è sceso del 44 % nel periodo in esame. La quota di mercato dell’industria comunitaria è quindi lievemente aumentata, mentre quella delle importazioni dichiarate originarie della RPC è diminuita e quella delle importazioni dichiarate originarie della Thailandia è a sua volta aumentata.

d)   Prezzi di vendita e costi

(66)

Durante il periodo in esame, la media ponderata del prezzo di vendita dei meccanismi venduti dall’industria comunitaria ad acquirenti non collegati sul mercato della Comunità è diminuita ogni anno, passando da 206 EUR per 1 000 pezzi nel 1998 a 190 EUR nel 1999, 177 EUR nel 2000 e 174 EUR nel periodo dell’inchiesta, pari a un calo del 16 % nel periodo in esame. Poiché le misure antidumping nei confronti delle importazioni dall’Indonesia sono state istituite soltanto nel giugno 2002, non si può escludere che i meccanismi venduti dall’Indonesia a prezzi di dumping abbiano inciso sull’evoluzione dei prezzi durante il periodo in esame.

(67)

Il prezzo di vendita delle principali materie prime (nastro e filo di acciaio) non ha seguito la tendenza al ribasso. D’altro lato, durante il periodo in esame il costo unitario della manodopera, che rappresenta oltre due quinti del costo unitario totale, è notevolmente diminuito.

e)   Redditività

(68)

Tenuto conto dell’impatto significativo di certe voci che non rispecchiano il regolare andamento dell’attività economica (in particolare l’ammortamento dell’avviamento a seguito di un’acquisizione), si è ritenuto che per valutare la redditività dell’industria comunitaria il margine operativo registrato prima dell’ammortamento dell’avviamento costituisse un migliore indicatore rispetto al margine di utile al lordo dell’imposta. L’industria comunitaria ha costantemente registrato un mediocre margine operativo sulle vendite ad acquirenti non collegati nella Comunità. La redditività è salita da 0-3 % nel 1998 a 3,1 % - 6 % nel 1999, per poi crollare tra 0 % e -3 % nel 2000 e a meno di -3 % nel periodo dell’inchiesta. Tale andamento negativo ha sicuramente contribuito al fallimento delle due società in questione: Koloman Handler AG nel luglio 2001 e Krause Ringbuchtechnik GmbH nell’aprile 2002 (ossia subito dopo la fine del periodo dell’inchiesta).

f)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(69)

L’analisi degli investimenti ha riguardato essenzialmente gli investimenti in impianti e macchinari, che rappresentano oltre il 90 % degli investimenti complessivamente realizzati nel periodo dell’inchiesta. Non si è tenuto conto degli investimenti nell’avviamento, che non rispecchiano il regolare andamento dell’industria comunitaria nell’arco di diversi anni, essendo il risultato di un’acquisizione che rappresenta un evento isolato. Gli investimenti in impianti e macchinari sono diminuiti del 65 % nel periodo in esame: essi sono passati a 52 (cifra indicizzata) nel 1999, 48 nel 2000 e 35 nel periodo dell’inchiesta.

(70)

La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali è stata compromessa dalla sua costante scarsa redditività.

g)   Utile sul capitale investito

(71)

Poiché il capitale è divenuto negativo nel 2000 ed entrambi i produttori comunitari hanno successivamente dichiarato fallimento, il rendimento delle attività totali (ROTA) è stato utilizzato come indice di misura dell’utile sul capitale investito. Il ROTA si è rivelato stabile nel 1998 e nel 1999, attestandosi tra 0 e 3 %, è bruscamente calato tra 0 % e -5 % nel 2000 ed è risultato inferiore a -10 % nel periodo dell’inchiesta.

h)   Flusso di cassa

(72)

Da un’analisi di un flusso di cassa operativo netto semplificato, ossia utile d’esercizio più ammortamento (escluso l’ammortamento dell’avviamento), emerge una tendenza simile a quella del margine operativo. Il flusso di cassa è aumentato, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 126 nel 1999, per poi calare bruscamente a 62 nel 2000 e a -65 nel periodo dell’inchiesta.

i)   Occupazione, produttività e salari

(73)

Durante il periodo in esame, l’occupazione (unità a tempo pieno) è scesa ogni anno, passando da 100 (cifra indicizzata) nel 1998 a 86 nel 1999, 82 nel 2000 e 77 nel periodo dell’inchiesta.

(74)

La produttività, misurata in migliaia di pezzi per dipendente, è cresciuta dell’8 % durante il periodo in esame, mentre i costi della manodopera per unità prodotta, misurati in EUR/kg, sono diminuiti del 12 % nello stesso periodo.

j)   Entità del margine di dumping effettivo

(75)

Non sono effettivamente risultate pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta per le importazioni dichiarate originarie della RPC, dato che le conclusioni relative a tali importazioni riguardano una gamma ridotta e non rappresentativa di meccanismi. Inoltre, non è stato possibile accertare completamente il dumping per le importazioni dichiarate originarie della Thailandia poiché esso non è stato investigato (l’inchiesta dell’OLAF concerneva la determinazione dell’origine e non riguardava la questione del dumping). Non è stato possibile, pertanto, trarre conclusioni in merito all’entità del margine di dumping effettivo.

5.   Conclusione

(76)

L’industria comunitaria ha continuato a versare in condizioni precarie durante il periodo in esame, come dimostra il suo calo di redditività (o, in altre parole, le crescenti perdite dopo il 1999) su volumi di vendite inferiori a prezzi unitari sempre più bassi.

(77)

La precarietà della situazione economica dell’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta è imputabile a varie circostanze passate: i) importazioni originarie della RPC oggetto di dumping fino all’istituzione delle misure nel gennaio 1997; ii) assorbimento di tali misure come stabilito nell’ottobre 2000; iii) importazioni originarie dell’Indonesia oggetto di dumping fino all’istituzione di misure antidumping nel giugno 2002; iv) elusione delle misure attraverso la Thailandia (inchiesta dell’OLAF). Inoltre, in seguito ad un’inchiesta in materia di elusione, le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sono state estese alle importazioni di meccanismi spediti dal Vietnam [cfr. considerando (4)]. Risulta che durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha continuato a subire gli effetti del dumping senza possibilità di ripresa. La riduzione del consumo sul mercato comunitario è stata limitata e non basta pertanto a motivare la situazione precaria dell’industria comunitaria.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Impatto sull’industria comunitaria del previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping

(78)

Durante il PI dell’inchiesta iniziale (ossia tra il 1o ottobre 1994 e il 30 settembre 1995), i produttori esportatori cinesi hanno venduto 126 milioni di pezzi sul mercato comunitario (le vendite della WWS rappresentavano oltre due quinti di tale volume). Nel 2001, il PI della presente inchiesta, essi hanno venduto 5 milioni di pezzi dichiarati originari della RPC. Il fatto che la RPC disponga di una considerevole capacità inutilizzata (mentre il volume delle esportazioni cinesi verso paesi terzi sta diminuendo) e che il comportamento dei produttori esportatori cinesi abbia costantemente dimostrato la loro volontà di vendere a prezzi di dumping e pregiudizievoli per acquisire quote di mercato, indica chiaramente che in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla RPC.

(79)

La Comunità è il solo mercato sul quale i produttori esportatori cinesi potrebbero ancora aumentare la propria quota di mercato, visto che gli altri mercati vengono già riforniti da produttori cinesi o da produttori di paesi terzi controllati da produttori cinesi. La presenza dell’industria comunitaria non è significativa sui mercati più importanti al di fuori della Comunità, sui quali vengono venduti quasi tutti meccanismi fabbricati nella RPC o da società controllate dai produttori esportatori cinesi. Qualora si lasciassero scadere le misure in vigore, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in questione aumenterebbe con ogni probabilità in maniera significativa, come emerge dall’analisi effettuata nell’ambito dell’inchiesta antiassorbimento. Se la WWS potesse assorbire una percentuale significativa del suo dazio antidumping del 32,5 % e le altre società cinesi facessero lo stesso con il loro dazio del 39,4 %, è estremamente probabile che, in mancanza di misure antidumping, esse sarebbero in grado di intensificare la forte pressione al ribasso sui prezzi dei meccanismi venduti nella Comunità.

(80)

Si rammenta che il prezzo medio dei meccanismi dichiarati originari della Thailandia è sceso del 9 % durante il periodo in esame e che da un confronto tra il prezzo medio di vendita praticato da un distributore europeo di meccanismi dichiarati originari della Thailandia e la media ponderata del prezzo di vendita dell’industria comunitaria è emerso che il primo era inferiore del 12 % circa rispetto al secondo.

(81)

Quanto alle importazioni da altri paesi terzi, dal 1o maggio 2004 l’Ungheria fa parte della Comunità. Per quanto riguarda l’India e l’Indonesia, i produttori esportatori di entrambi i paesi sono controllati da produttori esportatori cinesi. In caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni originarie della RPC, l’incentivo a esportare meccanismi dall’India e dall’Indonesia nella Comunità sarebbe minore, visto che in questo caso aumenterebbero probabilmente in maniera considerevole le importazioni oggetto di dumping provenienti direttamente dalla RPC.

(82)

Tenuto conto della già precaria situazione dell’industria comunitaria, il suddetto aumento considerevole delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, unito ad una sostanziale sottoquotazione dei prezzi, avrebbe certamente gravi ripercussioni sull’industria comunitaria. Infatti, anche alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito di precedenti inchieste antidumping e antisovvenzioni riguardanti i meccanismi, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC si assisterebbe con ogni probabilità ad un ulteriore grave deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(83)

Sulla base di quanto precede, è probabile che la scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC comporterebbe un netto aumento del volume di tali importazioni nella Comunità, unito ad un calo significativo dei prezzi di vendita. Si osservi che sul mercato dei meccanismi, dove la maggior parte dei prodotti è fortemente standardizzata, la concorrenza si gioca in larga misura in termini di prezzi.

(84)

In tale contesto, tenuto conto delle conclusioni riguardanti la situazione sul mercato comunitario, è quindi probabile che un aumento del volume delle importazioni a prezzi bassi, di dumping, comporti un’erosione dei prezzi praticati dall’industria comunitaria, che determinerà, a sua volta, un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Quest’ultima sarebbe costretta, con ogni probabilità, al fallimento e alla chiusura degli impianti ancora esistenti.

(85)

La scadenza delle misure rimuoverebbe il principale ostacolo volto ad impedire ai produttori esportatori cinesi di vendere a prezzi pregiudizievoli di dumping sul mercato comunitario.

(86)

Si conclude pertanto che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(87)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell’interesse della Comunità prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l’impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, nonché le conseguenze della scadenza di tali misure.

(88)

Per valutare l’impatto dell’eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Soltanto i produttori comunitari che hanno collaborato e due importatori non collegati hanno risposto al questionario. Tre utilizzatori hanno presentato osservazioni, senza però rispondere al questionario o fornire elementi di prova a sostegno delle proprie osservazioni.

(89)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 7 del regolamento di base, le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità. In questo caso, le osservazioni presentate dagli utilizzatori, che asserivano che non era nell’interesse della Comunità mantenere le misure antidumping, non hanno consentito di trarre conclusioni, non essendo corroborate da prove.

(90)

Quanto agli effetti delle misure antidumping precedentemente istituite, si è registrato un netto calo delle importazioni dichiarate originarie della RPC — soprattutto dopo l’aumento del dazio in seguito alle conclusioni in materia di assorbimento —, unitamente ad un sensibile aumento delle importazioni originarie di altri paesi terzi o dichiarate tali.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(91)

Il gruppo di società al quale appartengono i richiedenti è l’unico produttore comunitario di meccanismi con una produzione significativa. Essi operano in un contesto difficile, costantemente minacciato da importazioni pregiudizievoli a basso prezzo, spesso oggetto di dumping e sovvenzioni, provenienti da paesi terzi. Il fatto che essi abbiano ristrutturato le proprie attività dopo aver dichiarato fallimento, non è bastato per evitare ulteriori procedure fallimentari nell’ultimo trimestre del 2003. L’industria comunitaria si sta adoperando per costruire un’attività solida, in grado di competere con i produttori esportatori cinesi a livello mondiale. La scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della RPC potrebbe compromettere seriamente tale strategia visto che, come già avvenuto in passato, i produttori esportatori cinesi abbasserebbero i prezzi a livelli di dumping per conquistare quote di mercato. Tenendo presente che gli effetti delle misure in vigore sono stati compromessi in parte dalle pratiche di assorbimento e da importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni dall’Indonesia, l’eventuale scadenza di tali misure vanificherebbe con ogni probabilità gli sforzi attualmente compiuti dall’industria comunitaria per ristrutturare la propria attività.

(92)

Se gli attuali sforzi di ristrutturazione del settore dovessero risultare vani, molto probabilmente l’industria comunitaria scomparirebbe, nonostante la sua lunga tradizione. Robert Krause GmbH & Co. KG ha dichiarato fallimento nel gennaio 1998. Il suo successore, Krause Ringbuchtechnik GmbH, di proprietà della Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH dal giugno 1998, ha dichiarato fallimento nell’aprile 2002. Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH, che ha acquisito le attività e rilevato il personale di quest’ultima, non riprenderà probabilmente la produzione dopo aver chiesto l’avviamento delle procedure fallimentari. SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH prosegue la tradizione della Koloman Handler AG. Un altro fallimento rappresenterebbe probabilmente la fine dell’industria comunitaria. Se l’industria comunitaria smetterà di fabbricare meccanismi, le competenze accumulate durante oltre un secolo e i posti di lavoro rimasti andranno perduti.

(93)

La proroga delle misure consentirebbe molto probabilmente all’industria comunitaria di incrementare la propria quota di mercato, ridurre i costi unitari di produzione e aumentare la redditività. Probabilmente, i prezzi non subirebbero modifiche sostanziali, ma il volume delle vendite potrebbe aumentare in modo considerevole. La ristrutturazione dell’industria comunitaria è volta a migliorare la sua posizione concorrenziale; ne conseguirebbero una migliore programmazione dei tipi di meccanismi da produrre, un maggior potere negoziale nei confronti dei fornitori e la possibilità di ottimizzare le operazioni di vendita. Tutte queste misure contribuirebbero a ridurre i costi. L’industria comunitaria è vitale, visto che anche dopo diversi fallimenti riesce ancora a rifornire una parte importante del mercato comunitario, in particolare se si tiene conto dell’impianto situato in Ungheria, che dal 1o maggio 2004 fa parte della produzione comunitaria.

(94)

L’acquisizione, da parte della SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH’s, della Bensons, che da anni opera nel settore dei meccanismi e conta società stabilite nei Paesi Bassi, a Singapore, nel Regno Unito e negli USA, dimostra chiaramente la volontà dell’industria comunitaria di potenziare il proprio accesso al mercato a livello mondiale e la serietà dei suoi sforzi di ristrutturazione.

(95)

Dopo la comunicazione delle conclusioni sono state sollevate due questioni principali. La prima riguardava un eventuale abuso di posizione dominante da parte dell’industria comunitaria. A tale riguardo, alla Commissione non risulta che siano in corso procedure antitrust nei confronti delle società in questione.

(96)

In secondo luogo, è stato asserito che l’industria comunitaria è attualmente collegata a un esportatore cinese e che la Bensons, l’importatore che ora fa parte del gruppo dell’industria comunitaria, è un distributore esclusivo di prodotti venduti dalla WWS, un esportatore cinese che controlla anche la produzione in India.

(97)

È risultato che esiste un accordo di fornitura tra la Bensons e la WWS, che prevedeva inizialmente il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale dalla WWS alla Bensons e il trasferimento di parte delle partecipazioni della Bensons alla WWS. Tali trasferimenti, tuttavia, non si sono mai concretizzati. Pur non prevedendo l’esclusiva tra la Bensons e la WWS, l’accordo di fornitura stabilisce che la Bensons possa diventare distributore esclusivo in via prioritaria qualora un determinato fornitore cessasse l’attività. La presunta relazione non può quindi essere confermata.

3.   Interesse degli importatori

(98)

Gli unici due importatori non collegati che hanno collaborato sono stati acquisiti dalla SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH nell’agosto 2002, diventando quindi collegati all’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta. Di norma, gli avvenimenti successivi al periodo dell’inchiesta non vengono presi in considerazione. Dato, tuttavia, che l’acquisizione in oggetto rappresenta un fatto significativo e duraturo, è opportuno tenerne conto nella fattispecie. Gli interessi di tali importatori e quelli dell’industria comunitaria sono ormai gli stessi, visto che sono tutte società collegate.

(99)

Il fatto che nessun altro importatore non collegato abbia collaborato all’inchiesta lascia presupporre che, nonostante l’esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa su di essi.

4.   Interesse degli utilizzatori

(100)

Il fatto che nessun utilizzatore abbia collaborato all’inchiesta lascia presupporre che, nonostante l’esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa sugli utilizzatori. È quindi improbabile che la situazione degli utilizzatori possa peggiorare a causa del mantenimento delle misure antidumping.

(101)

Durante il periodo in esame, alcuni fabbricanti di raccoglitori hanno ridotto la produzione o chiuso i propri impianti nella Comunità. In alcuni casi, essi hanno trasferito o incrementato la propria capacità di produzione fuori della Comunità, essenzialmente in paesi dell’Europa orientale. Le decisioni di tali utilizzatori sono state motivate principalmente dai costi inferiori della manodopera e dalla vicinanza dei paesi in questione al mercato comunitario, unitamente alla prospettiva della loro adesione all’Unione europea il 1o maggio 2004. I prezzi dei meccanismi venduti dall’industria comunitaria hanno seguito una tendenza al ribasso e le importazioni di meccanismi a basso prezzo spediti da India, Indonesia e Thailandia, non assoggettate ai dazi antidumping, sono state disponibili durante il periodo in esame.

(102)

Va sottolineato che se l’industria comunitaria dovesse scomparire, gli utilizzatori si troverebbero a dipendere quasi totalmente dalle importazioni originarie della RPC e/o dalle importazioni provenienti da consociate cinesi stabilite in altri paesi. A quel punto, i produttori esportatori cinesi avrebbero un incentivo ad aumentare notevolmente i prezzi sui mercati esterni, compromettendo seriamente la competitività delle industrie utilizzatrici. L’industria comunitaria non ha alcun interesse ad adottare una politica dei prezzi che contribuirebbe alla cessazione delle attività dei fabbricanti comunitari di raccoglitori, visto che si troverebbe in una posizione concorrenziale molto più debole al di fuori della Comunità nei confronti dei produttori esportatori cinesi e delle loro consociate.

(103)

Qualora le misure venissero prorogate, esisteranno fonti di approvvigionamento alternative. Vale la pena sottolineare che le misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni originarie della RPC non hanno determinato una penuria di meccanismi importati sul mercato comunitario.

5.   Interesse delle industrie fornitrici

(104)

I fornitori di filo e nastro d’acciaio vendono una percentuale trascurabile della loro produzione all’industria comunitaria e non sono pertanto interessati dall’esito del presente procedimento. Nessuno di essi si è manifestato come parte interessata.

6.   Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

(105)

Per quanto riguarda gli effetti dell’eventuale scadenza delle misure sulla concorrenza nella Comunità, va sottolineato che nel mondo esistono soltanto pochi produttori di meccanismi, essenzialmente cinesi o controllati da produttori esportatori cinesi. La scomparsa dei pochi produttori esistenti non controllati da società cinesi avrebbe pertanto ripercussioni negative sulla concorrenza nella Comunità.

7.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(106)

Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping in vigore.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(107)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che occorra mantenere, come previsto all’articolo 11, paragrafi 2 e 6 del regolamento di base, le misure antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese istituite con regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio.

(108)

Dato il lungo periodo per il quale si è protratta l’inchiesta, si ritiene opportuno limitare le misure in questione a quattro anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100022 e 8305100029), l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100012 e 8305100019)

 

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese:

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese

51,2 %

8934

tutte le altre società

78,8 %

8900

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il dazio antidumping è istituito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(3)  GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 150 dell’8.6.2002, pagg. 1 e 17.

(5)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.

(6)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.

(7)  GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2.

(8)  GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

(9)  Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.


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