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Document 32004R0605

Regolamento (CE) n. 605/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

OJ L 97, 1.4.2004, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2014; abrogato da 32013R1373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/605/oj

32004R0605

Regolamento (CE) n. 605/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0039 - 0039


Regolamento (CE) n. 605/2004 della Commissione

del 31 marzo 2004

recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 1518/2003 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine(2), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

(2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2004 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2) GU L 217 del 29. 8. 2003, pag. 35. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 130/2004, (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 14).

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