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Document 32004D0184

2004/184/CE: Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

OJ L 57, 25.2.2004, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 17 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 17 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 17 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 17 - 17
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Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 17 - 17

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/184/oj

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32004D0184

2004/184/CE: Decisione del Consiglio, del 13 gennaio 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 25/02/2004 pag. 0022 - 0022


Decisione del Consiglio

del 13 gennaio 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

(2004/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

(2) Fatta salva la conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo.

(3) È opportuno adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

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