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Document 32003R2309

Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2004

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309

Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2004

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0021 - 0023


Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2004

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro e della Corea del Nord.

(2) A partire dal 1o maggio 2004, l'Unione comprenderà dieci nuovi Stati membri. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che i nuovi Stati membri applichino la politica commerciale comune riguardante i tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei dieci nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.

(3) Nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei dieci nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi, adeguata pro rata temporis, fornirebbe una giusta misura dei flussi storici. Gli anni 2000-2002 sono stati selezionati come il periodo più significativo, in quanto forniscono le informazioni più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei dieci nuovi Stati membri.

(4) Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2004. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2004 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2308/2003 della Commissione(2), del 29 dicembre 2003, relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.

(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1484/2003 (GU L 212 del 22.8.2003, pag. 46).

(2) Cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono così modificati:

1) L'allegato III B è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Serbia e Montenegro((Compreso il Kosovo, secondo la definizione della risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite))

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3 paragrafo 1,

Corea del Nord

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4

Serbia e Montenegro((Compreso il Kosovo, secondo la definizione della risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite))

>SPAZIO PER TABELLA>"

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