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Document 32003R1500
Council Regulation (EC) No 1500/2003 of 18 February 2003 on administering the double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products from the Russian Federation to the European Community (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 216, 28.8.2003, p. 1–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 163 - 174
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32004R0885 | sostituzione | titolo APP 4 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004R0885 | modifica | APP 4 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004R0885 | aggiunta | articolo 4 BI | 01/05/2004 |
28.8.2003 |
IT XM |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 216/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2003 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2003
relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1). |
(2) |
La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE (2). Il sistema è stato prorogato per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE (3). Il regolamento (CE) n. 2135/97 (4), prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000 (5), ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione. |
(3) |
È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere (6) che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza. |
(4) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.
2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
4. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.
5. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.
6. Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.
3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni:
a) |
nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA; |
b) |
se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); |
c) |
nome e indirizzo completo dell'esportatore; |
d) |
descrizione precisa delle merci, compresi:
|
e) |
il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; |
f) |
il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; |
g) |
se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard (8); |
h) |
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; |
i) |
se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto; |
j) |
la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità» |
L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
— |
il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi, |
— |
i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. |
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
Articolo 3
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
a) |
dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente; |
b) |
i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a). |
I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
Articolo 5
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non sia necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. CHRISTODOULAKIS
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
(2) GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.
(3) GU L 96 del 18.4.2000, pag. 44.
(4) GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.
(5) GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1.
(6) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.91, pag. 4).
ALLEGATO
Appendice I
Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi
FEDERAZIONE RUSSA
Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Lamiere elettriche a grani non orientati
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Lamiere elettriche a grani orientati
7226 11 90
Appendice II
Appendice III
APÉNDICE IV
TILLÆG IV
ANLAGE IV
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV
APPENDIX IV
APPENDICE IV
APPENDICE IV
AANHANGSEL IV
APÊNDICE IV
LISÄYS IV
TILLÄGG IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques |
Administration des relations économiques |
Services Licences |
Rue Général Leman 60 |
B-1040 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 230 83 22 |
Ministerie van Economische Zaken |
Bestuur van de Economische Betrekkingen |
Dienst Vergunningen |
Generaal Lemanstraat 60 |
B-1040 Brussel |
Fax (32-2) 230 83 22 |
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen |
Erhvervsministeriet |
Vejlsøvej 29 |
DK-8600 Silkeborg |
Fax (45) 35 46 64 01 |
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Frankfurter Straße 29-35 |
D-65760 Eschborn 1 |
Fax (49-61) 969 42 26 |
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας |
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων |
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών |
Κορνάρου 1 |
GR-105 63 Αθήνα |
Φαξ (30 210) 32 86 094 |
ESPAÑA
Ministerio de Economía |
Secretaría General de Comercio Exterior |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31 |
FRANCE
Service des industries manufacturières |
DIGITIP |
12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil |
F-75572 Paris |
Cedex 12 |
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81 |
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Import/Export Licensing, Block C |
Earlsfort Centre |
Hatch Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Fax: (353-1) 631 28 26 |
ITALIA
Ministero delle Attività produttive |
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi |
Viale America 341 |
I-00144 Roma |
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 |
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères |
Office des licences |
BP 113 |
L-2011 Luxembourg |
Télécopieur (352) 46 61 38 |
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer |
Postbus 30003, |
Engelse Kamp 2 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Fax (31-50) 523 23 41 |
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Außenwirtschaftsadministration |
Landstrasser Hauptstraße 55-57 |
A-1030 Wien |
Fax (43-1) 711 00/83 86 |
PORTUGAL
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo |
Rua Terreiro do Trigo |
Edifício da Alfândega da Lisboa |
P-1140-060 Lisboa |
Fax: (351-21) 881 42 61 |
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen |
PL/PB 512 |
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors |
Faksi/Fax (358-9) 614 28 52 |
SVERIGE
Kommerskollegium |
Box 6803 |
S-113 86 Stockholm |
Fax (46-8) 30 67 59 |
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry |
Import Licensing Branch |
Queensway House - West Precinct |
Billingham, |
Cleveland |
TS23 2NF |
United Kingdom |
Fax: (44-1642) 53 35 57 |