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Document 32003R1500

Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 216, 28.8.2003, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 163 - 174

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1500/oj

28.8.2003   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1).

(2)

La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE (2). Il sistema è stato prorogato per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE (3). Il regolamento (CE) n. 2135/97 (4), prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000 (5), ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

(3)

È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere (6) che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.

(4)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2.   Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

3.   La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

4.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

5.   Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.

6.   Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.

3.   La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni:

a)

nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

b)

se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

c)

nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d)

descrizione precisa delle merci, compresi:

la denominazione commerciale,

il(i) codice(i) NC,

il paese d'origine,

il paese di spedizione;

e)

il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f)

il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g)

se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard (8);

h)

il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

i)

se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

j)

la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità»

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5.   L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

Articolo 3

1.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2.   Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a)

dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;

b)

i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non sia necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

(2)  GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.

(3)  GU L 96 del 18.4.2000, pag. 44.

(4)  GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.

(5)  GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1.

(6)  Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.91, pag. 4).


ALLEGATO

 

Appendice I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

FEDERAZIONE RUSSA

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

Appendice II

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Appendice III

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APÉNDICE IV

TILLÆG IV

ANLAGE IV

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV

APPENDIX IV

APPENDICE IV

APPENDICE IV

AANHANGSEL IV

APÊNDICE IV

LISÄYS IV

TILLÄGG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30 210) 32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil

F-75572 Paris

Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003,

Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega da Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen

PL/PB 512

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

Faksi/Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham,

Cleveland

TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 53 35 57


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