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Document 32003R0986

Regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio, del 5 giugno 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

OJ L 143, 11.6.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 294 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 222 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 222 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 241 - 244

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/986/oj

32003R0986

Regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio, del 5 giugno 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 11/06/2003 pag. 0005 - 0008


Regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio

del 5 giugno 2003

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 360/2000 sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nel febbraio 2000, con il regolamento (CE) n. 360/2000(2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (in seguito denominata "DBM") originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata "RPC"). Il dazio è in forma di prezzo minimo all'importazione (in seguito denominato "MIP").

2. Apertura

(2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) (in seguito denominato "l'avviso di apertura") l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di DBM originarie della RPC a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.

(3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore. Le misure applicate attualmente sotto forma di MIP non permettono di distinguere tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra vendite dirette nella Comunità e vendite indirette, vale a dire vendite non effettuate direttamente da un esportatore nel paese interessato ad un importatore nella Comunità. Questa mancata distinzione tra diversi tipi di vendita può comportare problemi di elusione. Le parti potrebbero, infatti, fissare il prezzo all'importazione ad un livello artificialmente alto all'entrata nella Comunità, per non versare i dazi antidumping. Questo livello può essere raggiunto attraverso un accordo tra parti collegate o perché il prezzo è stato gonfiato attraverso vendite successive prima dello sdoganamento.

(4) Di conseguenza, le misure vigenti non risultano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

(5) Inoltre, le misure attualmente in vigore non contemplano le situazioni in cui le merci importate siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità. A tale riguardo, va notato che, dato che le misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario all'eliminazione del pregiudizio, occorrerebbe tenere conto dell'eventuale riduzione di valore nei casi di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica nella Comunità.

3. Inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari.

(7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8) Una camera di commercio del paese interessato, nonché produttori e importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. VENDITE A PARTI COLLEGATE E INDIPENDENTI

(10) Quando esportano verso società collegate nella Comunità, gli esportatori soggetti alle misure possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi il prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana. Questo modo di procedere può rendere inefficace il MIP, perché ciò implica che il prodotto in questione continua ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, cioè di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(11) Se, invece, le vendite effettuate tra esportatori della RPC e importatori collegati nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, il grave rischio di elusione del dazio tra parti collegate sarebbe notevolmente ridotto ed ogni eventuale manipolazione dei prezzi sarebbe scoperta più facilmente. Il dazio ad valorem sarebbe infatti fissato tenendo conto del valore conformemente alle norme vigenti in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate nella Comunità stabilite nel codice doganale comunitario(4). Per le transazioni effettuate tra parti indipendenti, il codice doganale comunitario presuppone che ai fini doganali il valore delle merci importate corrisponda solitamente al valore della transazione. Affinché il valore di una transazione tra parti collegate sia accettato dalle dogane, l'esportatore deve dimostrare che tale valore si avvicina ad uno dei valori delle transazioni definiti all'articolo 30 del codice doganale comunitario. Rientra fra le normali attività delle autorità doganali individuare possibili stime per difetto dei valori di transazione così determinati. Così, se scoprono un prezzo di trasferimento artificialmente basso tra parti collegate, le autorità doganali calcolano un nuovo valore in dogana più elevato. La normativa doganale comunitaria(5) prevede una definizione esauriente di "parti collegate" a fini doganali. Pertanto, rientra nella normale attività delle autorità doganali determinare se una transazione è effettuata tra parti collegate, e quindi dette autorità non hanno difficoltà ad individuare lo status delle parti interessate allo scambio del prodotto in questione. Di conseguenza, in caso di applicazione di un dazio ad valorem, le autorità doganali sarebbero in grado di individuare ogni dichiarazione di valore irregolare tra parti collegate, rendendo più difficile l'elusione.

(12) Dovrà essere versato un dazio in base all'importo del valore della transazione. Se le parti riducono il valore della transazione, ciò si ripercuoterà sui riesami successivi, incluse le inchieste antiassorbimento, in quanto questi bassi valori di transazione saranno utilizzati per la determinazione del nuovo prezzo all'esportazione, con la possibilità di un aumento del margine di dumping. In questo contesto, in caso di un dazio ad valorem, il (basso) valore della transazione figura sui documenti di spedizione.

(13) Infine, va considerato anche che nel caso di un MIP le parti collegate hanno un interesse maggiore a manipolare i prezzi, perché è possibile eludere completamente il dazio antidumping. Nel caso di un dazio ad valorem, invece, eventuali manipolazioni dei prezzi possono comportare soltanto un dazio inferiore, perché il dazio corrisponde ad una percentuale del prezzo praticato, qualunque esso sia. Pertanto, il rischio di manipolazione è più alto in caso di applicazione di un MIP che in caso di applicazione di un dazio ad valorem.

(14) I produttori comunitari hanno chiesto di non modificare la forma delle misure applicabili alle transazioni tra importatori collegati. Sostengono che si corre il rischio che le autorità doganali nazionali non individuino correttamente lo status di importatori collegati. Obiettano che, di conseguenza, gli importatori indipendenti potrebbero farsi passare per importatori collegati, beneficiando così ingiustamente del dazio ad valorem. Come già menzionato, le autorità doganali sono in grado di individuare lo status delle parti interessate. Inoltre, a prescindere dalla sua forma, vale a dire prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio rimane lo stesso, cioè l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Per questi motivi, anche nel caso improbabile che gli importatori si facciano passare per parti collegate, il dazio avrà lo stesso effetto, ma sarà probabilmente inferiore il rischio complessivo di elusione.

(15) Tenuto conto di quanto sopra, si conclude anche che, se le vendite effettuate da esportatori della RPC a parti collegate nella Comunità fossero soggette ad un dazio ad valorem, i rischi di elusione del dazio sarebbero notevolmente ridotti. Pertanto, la richiesta dei produttori comunitari di non modificare la forma delle misure per gli importatori collegati è respinta.

(16) I produttori comunitari sostengono inoltre che la definizione di prezzo nel dispositivo del regolamento (CE) n. 360/2000 "netto, franco frontiera comunitaria" consente all'importatore di sdoganare le merci nel deposito del cliente finale, includendo tutti i costi logistici sostenuti tra lo stadio "cif/Fio" e lo stadio "franco destinatario", e che, pertanto, il prezzo all'importazione può essere artificialmente alto. È stato quindi chiesto di modificare la definizione in "franco porto comunitario".

(17) Tuttavia, il valore in dogana ottenuto applicando le definizione "netto, franco frontiera comunitaria" include soltanto il costo di trasporto e assicurazione delle merci importate, e le spese di carico e manutenzione relative al trasporto delle merci importate fino al luogo d'importazione nel territorio doganale della Comunità. Di conseguenza, i costi sostenuti dopo l'importazione dalla frontiera al destinatario non sono inclusi e pertanto la richiesta è respinta in quanto infondata.

(18) Inoltre, l'industria comunitaria sostiene che per evitare l'assorbimento delle misure, sarebbe opportuno prevedere un dazio doppio, vale a dire un MIP o un dazio ad valorem, se quest'ultimo è superiore, per evitare un'eventuale manipolazione dei prezzi. Questa tesi è stata respinta perché non comprovata.

(19) Infine, una camera di commercio sostiene che ogni transazione effettuata ad un prezzo pari o superiore al MIP dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio, a prescindere dal fatto che la transazione sia destinata ad una parte collegata o indipendente. Se un dazio ad valorem fosse applicato ad un prezzo pari o superiore al livello del MIP, la misura andrebbe al di là del livello necessario ad eliminare il pregiudizio.

(20) A tale riguardo, va sottolineato che a prescindere dalla sua forma, prezzo minimo all'importazione o dazio ad valorem, l'effetto del dazio è lo stesso, vale a dire l'eliminazione delle conseguenze del dumping pregiudizievole. Inoltre, non si propone di aggiungere il dazio ad valorem al MIP, ma di sostituirlo a quest'ultimo. Infine, come già menzionato, gli esportatori di prodotti per i quali sono in vigore misure antidumping potrebbero facilmente fatturare ad un prezzo artificialmente alto (cioè superiore al MIP) quando esportano verso società collegate nella Comunità, e compensare poi il prezzo dopo aver presentato la dichiarazione in dogana. Ciò potrebbe rendere inefficace il MIP e i prezzi successivi di rivendita nella Comunità potrebbero non raggiungere l'effetto voluto. Per questi motivi, e tenuto conto del grave rischio di manipolazione dei prezzi nelle vendite tra parti collegate, la tesi sostenuta dalla camera di commercio è respinta.

C. VENDITE DIRETTE/INDIRETTE TRA PARTI INDIPENDENTI

(21) Per quanto riguarda le vendite tra parti indipendenti, occorre distinguere anche tra vendite dirette (vale a dire tra un importatore della Comunità ed un esportatore del paese interessato) e vendite indirette (vale a dire non effettuate direttamente da un esportatore del paese interessato ad un importatore della Comunità), perché in quest'ultimo caso esiste lo stesso rischio di manipolazione dei prezzi.

(22) Un importatore sostiene che non bisognerebbe distinguere tra vendite dirette e indirette nella Comunità onde evitare un trattamento non equo dei diversi importatori. Per esempio, gli importatori che acquistano le merci attraverso operatori dei paesi terzi sarebbero svantaggiati rispetto agli importatori che acquistano le merci direttamente da un esportatore del paese in questione, anche se tutte le società interessate fossero indipendenti.

(23) In primo luogo, va tenuto presente che i due tipi di dazio hanno lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, e quindi rappresentano lo stesso livello di dazio. Inoltre, la distinzione tra vendite dirette e indirette è motivata dalla necessità di limitare il rischio di manipolazione dei prezzi. Si ritiene che questo rischio sia grave in tutti i casi in cui le vendite non sono effettuate direttamente da un esportatore della RPC ad un importatore indipendente della Comunità, in ragione del numero più elevato di parti interessate e della difficoltà per le autorità doganali di verificare tutte le transazioni quando le vendite sono effettuate attraverso operatori di paesi terzi. La gravità del rischio è stata sottolineata nelle conclusioni della relazione annuale 2000 della Corte dei conti europea(6). Tenuto conto del rischio elevato di manipolazione dei prezzi nelle vendite indirette, rischio che è considerato più grave dell'eventuale svantaggio per gli importatori che si riforniscono dai paesi terzi, la tesi dell'importatore è respinta.

(24) Si conclude pertanto che le vendite effettuate da esportatori della RPC direttamente a parti indipendenti nella Comunità devono continuare ad essere soggette ad un MIP, che è stato considerato la misura più opportuna in occasione dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, in tutti gli altri casi si applica un dazio ad valorem del 63,3 %, come stabilito precedentemente(7).

D. MERCI DETERIORATE

(25) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica. Di conseguenza, i dazi ad valorem sulle merci deteriorate si adeguano alla diminuzione dei prezzi pagati o pagabili e il dazio da versare viene automaticamente ridotto.

(26) In caso di merci deteriorate a cui si applica un MIP, il dazio da versare, cioè la differenza tra il MIP e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, non è adeguato automaticamente. Di conseguenza, se alle merci deteriorate e a quelle non deteriorate si applicasse lo stesso MIP, le misure andrebbero al di là di quanto necessario per l'eliminazione del pregiudizio.

(27) Per evitare una situazione come quella descritta nel paragrafo precedente, il MIP dovrebbe, in caso di merci deteriorate, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio da versare sarà quindi uguale alla differenza tra il MIP ridotto e il prezzo netto franco frontiera Comunitaria, merce non sdoganata, ridotto.

(28) I produttori comunitari sostengono che, per evitare frodi, occorrerebbe affidare ad un esperto indipendente il compito di determinare il valore in dogana delle merci deteriorate.

(29) La valutazione delle merci, deteriorate o non deteriorate, è effettuata dalle autorità doganali in base alle norme previste nel codice doganale comunitario. Dato che queste norme assicurano un sufficiente livello di imparzialità, si ritiene che non sia necessario adottare nuove disposizioni specifiche. Pertanto, la richiesta è respinta.

(30) In mancanza di argomentazioni debitamente comprovate delle parti interessate, si conclude che qualora le merci siano state danneggiate prima di essere immesse in libera pratica, il dazio pagabile deve essere uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 360/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo del dazio antidumping è:

a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 120 EUR per t e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest'ultimo è:

- inferiore al prezzo minimo all'importazione, e

- stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC );

b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione di 120 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC );

c) uguale ad un dazio ad valorem del 63,3 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC ).

Nei casi in cui il dazio antidumping è stabilito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Stratakis

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 46 del 18.2.2000, pag. 1.

(3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 4.

(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(6) GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1, paragrafi 1.31 e 1.35.

(7) Regolamento (CE) n. 3386/93 del Consiglio (GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 16).

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