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Document 32003R0701

Regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

OJ L 99, 17.4.2003, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 27 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/701/oj

32003R0701

Regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0032 - 0038


Regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione

del 16 aprile 2003

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98(4), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(5). L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II.

(2) A seguito dei summenzionati nuovi regimi d'importazione, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il rilascio dei titoli di importazione relativi ai prodotti che beneficiano della riduzione dei dazi doganali. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 704/1999 della Commissione, del 31 marzo 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti nei settori delle uova e del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 903/90(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001(7).

(3) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari è opportuno applicare le norme generali del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003(9), nella misura in cui il presente regolamento non stabilisce norme specifiche.

(4) Per garantire la corretta gestione dei contingenti, è opportuno richiedere il deposito di una cauzione all'atto della presentazione delle domande di titolo di importazione, nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno e precisare il periodo di validità dei titoli.

(5) Per consentire la gestione ottimale del contingente tariffario, è necessario stabilire che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento (CE) n. 2286/2002, dei prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato I del presente regolamento beneficiano di una riduzione dei dazi doganali su presentazione di un titolo di importazione.

I titoli sono rilasciati secondo le condizioni definite dal presente regolamento e nei limiti dei contingenti stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2

I contingenti tariffari annui di cui all'allegato I, parte B, sono scaglionati nel modo seguente:

- 50 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno,

- 50 % nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre.

Articolo 3

1. I richiedenti dei titoli di importazione dei prodotti di cui all'allegato I sono persone fisiche o giuridiche che, alla data di presentazione della domanda, possono dimostrare in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri che svolgono da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni di pollame.

Tuttavia, sono esclusi dal beneficio della riduzione dei dazi doganali i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo d'importazione può riferirsi ad uno solo dei contingenti specificati nell'allegato I del presente regolamento, ma può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

La domanda di titolo verte su almeno una tonnellata e al massimo sul 50 % del quantitativo disponibile per il contingente in questione e per periodo di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n° 701/2003

- AVS-produkt - forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 701/2003

- AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 701/2003

- Προϊόν ΑΚΕ - Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 701/2003

- ACP product - Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 701/2003

- Produit ACP - règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 701/2003

- Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 701/2003

- ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 701/2003

- Produto ACP - Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 701/2003

- AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 701/2003

- AVS-produkt - förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 701/2003.

3. Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 701/2003

- Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 701/2003

- Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 701/2003

- Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 701/2003

- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 701/2003

- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 701/2003

- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 701/2003

- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 701/2003

- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003

- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 701/2003

- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 701/2003.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2 presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha stabilito la propria sede sociale.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso contingente nello Stato membro di presentazione, né in un altro Stato membro. Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun contingente.

Le comunicazioni sono effettuate a mezzo telefax o per via elettronica, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande (comunicazioni negative) e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione calcola l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo dello stesso anno.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo di cui all'articolo 2, i quantitativi di prodotti effettivamente importati nel periodo in questione ai sensi del presente regolamento.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modulo che figura nell'allegato IV.

Articolo 6

1. La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 7

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti sono corredate della costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

Articolo 8

Le importazioni effettuate nel quadro del regime di riduzione dei dazi doganali previsto dal presente regolamento sono subordinate alla certificazione dell'origine dei prodotti da parte delle competenti autorità dei paesi esportatori, conformemente alle regole relative all'origine applicabili ai prodotti ai sensi del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 704/1999 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(5) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(6) GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 29.

(7) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

(8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(9) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

ALLEGATO I

A. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano di una riduzione del dazio doganale fuori contingente

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano di una riduzione del dazio doganale nell'ambito di un contingente

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 701/2003 - Importazioni ACP

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ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 701/2003 - Importazioni ACP

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ALLEGATO IV

Comunicazione delle importazioni effettive

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