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Document 32003D0588

2003/588/CE: Decisione del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo

OJ L 199, 7.8.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/588/oj

32003D0588

2003/588/CE: Decisione del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/2003 pag. 0017 - 0018


Decisione del Consiglio

del 21 luglio 2003

relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo

(2003/588/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e),

vista la decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia che proroga il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 dicembre 1991 è stato firmato un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra(1).

(2) L'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, del suddetto accordo europeo, prevede che nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Polonia possa eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale in Polonia.

(3) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996.

(4) Nell'aprile 1997, la Polonia ha chiesto la proroga di tale periodo.

(5) È opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Polonia all'Unione europea.

(6) A tale scopo, il 23 ottobre 2002, il consiglio di associazione UE-Polonia ha adottato la decisione n. 3/2002, che è stata applicata in via provvisoria a decorrere da tale data.

(7) L'articolo 1 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia concede una proroga al suddetto periodo, subordinata all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3.

(8) Ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Polonia alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali relativi a tutte le imprese interessate dal processo di ristrutturazione che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la protezione della concorrenza e dei consumatori).

(9) Il protocollo 8 relativo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca, allegato al trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca prevede che gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia nel quadro del processo di ristrutturazione di settori specifici dell'industria siderurgica polacca verranno, a determinate condizioni, ritenuti compatibili con il mercato comune. La prima di tali condizioni è che il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2, relativo ai prodotti della CECA, dell'accordo europeo sia stato prorogato fino alla data di adesione. L'articolo 5 di detto protocollo 8 dispone che ogni privatizzazione ulteriore di una qualsiasi impresa beneficiaria sarà effettuata alle stesse condizioni. L'articolo 6 di tale protocollo 8 prevede che gli aiuti a scopo di ristrutturazione concessi alle imprese beneficiarie siano determinati sulla base delle giustificazioni risultanti dal piano di ristrutturazione e dai singoli piani approvati anche dal Consiglio, e che non superino PLN 3387070000. L'articolo 7 di detto protocollo prevede le riduzioni di capacità netta minima da effettuare. Gli articoli 8 e 9 di detto protocollo prevedono l'esecuzione dei progetti d'impresa da parte delle imprese beneficiarie.

(10) Nell'aprile 2003, la Polonia ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali valutati e approvati dall'Ufficio per la difesa della concorrenza e dei consumatori. Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, la proroga del suddetto periodo è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

(11) La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Polonia.

(12) La valutazione indica che gli aiuti a scopo di ristrutturazione sono necessari per riportare ad una condizione di vitalità alcune imprese del settore siderurgico polacco.

(13) La valutazione conferma che l'attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantiranno la vitalità delle imprese nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, che l'importo e l'intensità degli aiuti dovrebbero essere strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per raggiungere tale obiettivo, che gli aiuti a scopo di ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca dovrebbero cessare per la fine del 2003, che il programma di ristrutturazione dovrebbe essere connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale in Polonia e che il programma è conforme a tutti gli impegni concordati nei negoziati di adesione.

(14) La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Polonia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e al protocollo 8 del trattato di adesione.

(15) Le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia sono pertanto soddisfatte,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati alla Commissione dalla Polonia il 4 aprile 2003 ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 3/2002 del consiglio di associazione UE-Polonia, relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale protocollo 2.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

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