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Document 32002L0055

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

OJ L 193, 20.7.2002, p. 33–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 313 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 171 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 171 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 26 - 52

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj

32002L0055

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 20/07/2002 pag. 0033 - 0059


Direttiva 2002/55/CE del Consiglio

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi(2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) La produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità europea.

(3) I risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.

(4) Una maggiore produttività in materia di colture degli ortaggi nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà di cui è ammessa la commercializzazione.

(5) Risulta necessario compilare un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Tale catalogo può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali.

(6) È pertanto opportuno che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà per le quali, nel rispettivo territorio, la certificazione, il controllo e la commercializzazione sono ammessi.

(7) La compilazione di tali cataloghi deve avvenire secondo regole unificate, affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee.

(8) Occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale.

(9) Gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.

(10) Le prescrizioni relative alla durata di validità di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservativa devono essere unificate e occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri, per quanto concerne l'ammissione e il ritiro delle varietà.

(11) È opportuno stabilire delle regole relative all'ammissibilità delle denominazioni delle varietà nonché per l'informazione all'interno degli Stati membri.

(12) Le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune non devono essere soggette, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

(13) È inoltre opportuno concedere agli Stati membri il diritto di far valere talune obiezioni su una varietà.

(14) È opportuno che la Commissione provveda a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le varietà ammesse al catalogo comune.

(15) Occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati in paesi terzi.

(16) Grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica. Pertanto, nello stabilire se ammettere o meno varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(4), gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali sementi geneticamente modificate.

(17) La commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio(5). Pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi sanitari connessi ai prodotti alimentari nello stabilire se ammettere o meno le varietà. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà.

(18) Alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre stabilire delle regole relative all'ammissione di varietà di cui le sementi e i materiali di moltiplicazione sono trattati chimicamente.

(19) In generale, le sementi di ortaggi devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. Si deve rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.

(20) Per determinate specie di ortaggi, è impossible limitare la commercializzazione alle sementi certificate. È pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di sementi standard controllate, le quali devono pure possedere l'identità e la purezza della varietà, caratteristiche soggette peraltro unicamente a controllo ufficiale a posteriori, effettuato sul posto mediante sondaggi.

(21) Per migliorare la qualità delle sementi di ortaggi nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica minima e la facoltà germinativa.

(22) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere fissate norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. È anche opportuno prevedere controlli ufficiali a priori delle sementi certificate e fissare gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della commercializzazione delle sementi tipo e delle sementi certificate presentate in piccoli imballaggi.

(23) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.

(24) Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.

(25) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

(26) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.

(27) È necessario certificare, a determinate condizioni, le sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.

(28) Occorre prevedere che le sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o commercializzate nella Comunità in quanto sementi standard conformi alle norme comunitarie.

(29) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi standard incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti nonché anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.

(30) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e di controllo degli Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi di talune varietà della categoria "sementi di base" e delle sementi delle categorie "sementi certificate" e "sementi standard".

(31) Le norme comunitarie non devono essere applicate alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso paesi terzi.

(32) È opportuno che il campo d'applicazione della presente direttiva comprenda anche specie atte all'utilizzazione sia come ortaggi che come piante foraggere o piante oleaginose. Se tuttavia, nel territorio di uno Stato membro, non esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare lo Stato membro dall'applicare le disposizioni della presente direttiva alle specie in questione.

(33) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.

(34) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(6).

(35) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità.

Essa non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) "commercializzazione": la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,

- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

b) "ortaggi": le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) "sementi di base": le sementi:

i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

ii) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base; e

iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;

d) "sementi certificate": le sementi:

i) provenienti direttamente da sementi di base o a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

ii) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate;

iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; e

v) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

e) "sementi standard": le sementi:

i) che presentano sufficiente identità e purezza della varietà;

ii) che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi;

iii) conformi alle condizioni dell'allegato II; e

iv) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

f) "disposizioni ufficiali": le disposizioni che sono adottate:

i) dalle autorità di uno Stato; o

ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o

iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento

a condizione che le persone di cui alle lettere sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni;

g) "piccoli imballaggi CE": imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:

i) 5 kg per le leguminose;

ii) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;

iii) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.

2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:

a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base" o "sementi certificate", o controllate in quanto "sementi standard"; e

b) secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.

Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.

3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17.

4. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all'ammissione nel loro catalogo. In tal caso lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 4, e 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Per la cicoria industriale, la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, la varietà è ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

3. Tuttavia, se del materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato come alimento e ingrediente alimentare rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, questi prodotti o ingredienti alimentari non devono:

- presentare rischi per il consumatore,

- indurre in errore il consumatore,

- differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

4. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 44, paragrafo 2, gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati al paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:

- figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,

- o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione, o alla certificazione per altri paesi, oppure al controllo quali sementi standard,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta d'ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza ad un numero di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili. Nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.

Può tuttavia essere prescritto, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi possano essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.

2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;

b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.

c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE cessano di applicarsi alle varietà geneticamente modificate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui alla precedente lettera b).

d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

5. a) Gli Stati membri garantiscono che una varietà destinata ad essere utilizzata per gli scopi previsti nel presente paragrafo possa essere ammessa solo se:

- l'alimento o l'ingrediente alimentare sia già stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, oppure se

- le decisioni relative all'autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

b) Nel caso di cui alla lettera a), secondo trattino, occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei principi di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97.

c) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione delle misure di cui alla lettera b) sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, indichi se per questa ultima è già stata introdotta domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri vigilano affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente. Qualora più persone siano responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione adottata negli altri Stati membri.

Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate di tale disposizione, si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai principi enunciati sopra.

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente

- da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o

- da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne la varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. In tale fascicolo la descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi della categoria "sementi certificate" o della categoria "sementi standard".

5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.

6. Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(7).

Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione. A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che hanno cessato di esserlo. Le informazioni reciproche relative ai suddetti fascicoli restano segrete.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili a titolo personale ed esclusivo a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono restare segreti.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami sono resi accessibili agli interessati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi di base.

3. Al responsabile della varietà si possono richiedere dei campioni. In caso di necessità essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto riguarda i controlli.

Articolo 12

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importazione di mantenerne la coltura, o quest'ultima dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero di criteri stabiliti in virtù dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 44, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1o gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1o luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.

Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:

a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva;

b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Gli Stati membri possono consentire nel loro territorio un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.

Per le varietà che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

3. Relativamente alle varietà la cui ammissione è stata rinnovata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione, sino al 30 giugno 1994, delle denominazioni utilizzate prima del rinnovo dell'ammissione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

2. Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera b), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure

b) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi", tutte le varietà le cui sementi, in forza dell'articolo 16, non sono soggette, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18.

Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, eventualmente, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.

Articolo 18

Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà esser presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.

Articolo 19

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

2. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate", o siano sementi standard.

3. Tuttavia si può prescrivere, con la procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Articolo 21

In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, e

- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

Articolo 22

Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 20:

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie "sementi di base" o "sementi certificate", per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 36 per la riproduzione al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla lettera a) o b) si garantiscono reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 23

1. In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare

a) i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;

b) i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.

2. Le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative in particolare all'acquisizione dei dati, al tipo di dati, alla conservazione e alla denominazione della varietà e al contrassegno degli imballaggi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 24

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante il controllo a posteriori, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

Tali disposizioni sono applicabili anche qualora vengano ufficialmente prelevati campioni di sementi standard per il controllo a posteriori.

2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo a posteriori delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.

Articolo 26

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 27 e 28, di un sistema di chiusura e di contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. Quando si applica questa disposizione, la specie, nonché le norme per la definizione della dimensione massima dei piccoli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 27

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 28, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 28, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 28

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi:

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Nel caso previsto all'articolo 22, se sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.

Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 30.

Successivemente al 30 giugno 1992 si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualsiasi altro modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

4. In caso di varietà ampiamente note al 1o luglio 1970, sull'etichetta si può far riferimento ad una selezione conservatrice della varietà che è stata o sarà dichiarata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari connesse alla selezione conservatrice.

La data di riferimento è:

- il 1o gennaio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito,

- il 1o marzo 1986, per la Spagna.

Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Articolo 29

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 30

1. In casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di qualsiasi tipo o di sementi standard rechino un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso).

Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 31

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 32

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 33

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esenzione sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non può essere superiore a sette anni.

Articolo 34

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, siano soggette soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Finché non sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, ogni Stato membro, a sua richiesta, può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, a prescrivere che le sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

Articolo 35

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 21, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva; e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

- il numero di riferimento della partita,

- il mese e l'anno della chiusura, oppure

- il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

- la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

- la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

- la dicitura "sementi pre-base",

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 36

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

- raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e

- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

- raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 37

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

a) che gli esami ufficiale delle varietà, effetuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;

b) che i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) nei casi previsti all'articolo 36, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I,

d) che le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 38

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e che non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà che non figurano nei cataloghi summenzionati, l'etichetta è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 39

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie;

b) varietà;

c) categoria;

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

e) paese speditore;

f) importatore;

g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 40

Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie "sementi certificate" e "sementi standard" vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.

Articolo 41

1. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione:

a) li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività;

b) tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni;

c) tengano a loro disposizione, per almeno due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice; e

d) prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione per almeno due anni.

Le operazioni di cui alle lettere b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi. L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni persona che intenda far menzione di una selezione conservatrice ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, comunichi preventivamente tale intenzione.

Articolo 42

1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente costatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono affinché la commercializazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono revocate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà.

Articolo 43

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate e di sementi standard di ortaggi, prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione degli esami ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione ed i controlli a posteriori, per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri ed alla Commissione. La Commissione determina con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, la data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Gli esami comparativi possono includere sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi.

Articolo 44

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:

a) ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in località e regioni particolari e minacciati da erosione genetica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura(8);

b) varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate della varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come "varietà da conservazione" nel catalogo comune;

b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), adeguate restrizioni quantitative.

Articolo 45

1. Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 46

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio(9).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 e degli allegati I e II, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 48

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione delle sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE(10), associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

a) le sementi di questi specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 49

Lo Stato membro che ne faccia richiesta può ottenere, previo esame di tale richiesta in base alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, di essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva a specie che non vengono correntemente riprodotte o commercializzate sul suo territorio, purché ciò non sia in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 1, e con l'articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 50

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 51

1. La direttiva 70/458/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 52

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 53

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 225 del 12.10.1970. pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(3) Cfr. allegato VI, parte A.

(4) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(5) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

(8) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

(9) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

(10) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un'ispezione sul posto, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.

4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono di:

A. Beta vulgaris

>SPAZIO PER TABELLA>

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

B. Specie di Brassica

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Cicoria industriale

>SPAZIO PER TABELLA>

D. Altre specie

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste distanze possono non essere osservate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) Norme

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Requisiti supplementari

i) Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sotto specificati:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

ii) Le sementi non devono essere contaminate da Acarina vivi.

ALLEGATO III

PESI PREVISTI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2

1. Peso massimo di un lotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 % il peso massimo prescritto.

2. Pesi minimi di un campione

>SPAZIO PER TABELLA>

Por le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Etichetta ufficiale (sementi di base e sementi certificate, ad esclusione dei piccoli imballaggi)

I. Indicazioni prescritte

1. "Normativa CE".

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ... (mese, anno)" o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato ... (mese, anno)".

4. Numero di riferimento del lotto.

5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.

6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

7. Categoria.

8. Paese di produzione.

9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri.

10. In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

11. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

- per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente direttiva:

il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente",

- per le altre sementi di base:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di codice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente".

- per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate dal termine "ibrido".

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione: "rianalizzato ... (mese, anno)".

II. Dimensioni minime

110 × 67 mm.

B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio (sementi standard e piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate")

I. Indicazioni prescritte

1. "Normativa CE".

2. Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione.

3. Campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna.

4. Specie, indicata almeno in caratteri latini.

5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

6. Categoria per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere "C" o "Z" e le sementi standard dalle lettere "St".

7. Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette, per le sementi standard.

8. Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato, per le sementi certificate.

9. Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g.

10. In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

II. Dimensioni minime dell'etichetta (ad esclusione dei piccoli imballaggi)

110 × 67 mm.

ALLEGATO V

ETICHETTA E DOCUMENTI PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

A. Indicazioni prescritte per l'etichetta

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Peso netto o lordo dichiarato.

- La menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.

- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.

- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

- Categoria.

- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

- Numero di riferimento del campo o della partita.

- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.

- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

ALLEGATO VI

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(previste all'articolo 51)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(previsti all'articolo 51)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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