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Document 32002D0882

2002/882/CE: Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia

OJ L 308, 9.11.2002, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/882/oj

32002D0882

2002/882/CE: Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/2002 pag. 0025 - 0027


Decisione del Consiglio

del 5 novembre 2002

intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia

(2002/882/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e finanziario(3),

considerando quanto segue:

(1) Le autorità della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) hanno ristabilito i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, hanno progredito sulla via della normalizzazione delle relazioni finanziarie del paese con i creditori multilaterali, inclusa la Banca europea per gli investimenti, e con i creditori bilaterali ufficiali.

(2) Dall'ottobre 2000, la RFI ha compiuto progressi sostanziali nella stabilizzazione e nelle riforme economiche ed ha intrapreso grandi iniziative per instaurare un'efficiente economia di mercato.

(3) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'Unione europea con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica nella RFI, nella prospettiva di instaurare relazioni di piena cooperazione con la Comunità.

(4) L'assistenza finanziaria comunitaria costituisce uno strumento per avvicinare maggiormente la RFI alla Comunità.

(5) La Comunità ha già concesso nel 2001 alla RFI un'assistenza macrofinanziaria per l'importo di 345 milioni EUR(4). Nel maggio 2002 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un accordo ampliato di credito ("Extended Arrangement"), di durata triennale, con la RFI per l'importo di circa 829 milioni di dollari USA, a sostegno del programma economico del paese per il periodo 2002-2005.

(6) Nel maggio 2001 la Banca mondiale ha deciso di mettere a disposizione della RFI, su base temporanea, un pacchetto di prestiti agevolati per l'importo di 540 milioni di dollari USA in un triennio. Sinora sono stati approvati, nel gennaio e nel maggio 2002, due crediti per l'aggiustamento strutturale, dell'importo rispettivamente di 70 milioni di dollari USA e di 85 milioni di dollari USA, intesi a sostenere le riforme delle finanze pubbliche e dei settori sociale e energetico ed a favorire lo sviluppo del settore privato.

(7) Nel novembre 2001 i membri del Club di Parigi hanno concesso alla RFI un sostanziale sgravio del debito, con conseguente miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti.

(8) Le autorità della RFI hanno chiesto assistenza finanziaria agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.

(9) Al di là dei finanziamenti che potrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale, resta da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo per sostenere gli obiettivi politici del programma di riforma del governo.

(10) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria alla RFI costituisce un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, sostenendo la bilancia dei pagamenti e potenziando le riserve valutarie.

(11) L'assistenza finanziaria della Comunità, nella quale si associano un prestito a lungo termine e un contributo diretto a fondo perduto, costituisce un provvedimento adeguato per garantire la sostenibilità della situazione finanziaria della RFI nei confronti dell'estero, data la limitata capacità di questo paese di ottenere prestiti. L'assistenza finanziaria della Comunità dovrebbe essere attuata in modo effettivo ed appropriato.

(12) L'inclusione nell'assistenza macrofinanziaria di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio della Comunità.

(13) Una nuova Carta costituzionale è attualmente in fase di discussione al Parlamento. A partire dalla sua entrata in vigore, la RFI continuerebbe ad esistere sotto un altro nome. Il futuro cambiamento di nome non pregiudica la presente decisione.

(14) All'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale, è possibile che la Banca nazionale di Iugoslavia cessi di esistere. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale, l'assistenza macrofinanziaria prevista a titolo della presente decisione sarà erogata all'istituto o agli istituti incaricati di assumersi la responsabilità della Banca nazionale di Iugoslavia di ricevere i fondi previsti nel quadro della presente decisione.

(15) La presente assistenza dovrebbe essere gestita dalla Commissione, in consultazione con il Comitato economico e finanziario.

(16) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della RFI un'ulteriore assistenza macrofinanziaria in forma di un prestito a lungo termine e di un contributo diretto a fondo perduto, nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese.

2. La componente "prestito" della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 55 milioni EUR, con una durata massima di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità europea, le risorse necessarie da mettere a disposizione della RFI in forma di prestito.

3. La componente "contributo a fondo perduto" della presente assistenza ammonta all'importo massimo di 75 milioni EUR.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la RFI.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Repubblica federale di Iugoslavia, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La Commissione si accerta a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, che le politiche economiche della RFI rispondano agli obiettivi della presente assistenza macrofinanziaria e che siano soddisfatte le condizioni cui essa è subordinata.

Articolo 3

1. Le componenti "prestito" e "contributo a fondo perduto" della presente assistenza sono messe a disposizione della RFI in almeno due quote. Fatto salvo l'articolo 2, la prima rata viene svincolata subordinatamente alla soddisfacente attuazione del programma di aggiustamento e di riforma della RFI previsto nell'attuale accordo ampliato di credito concluso da questo paese con l'FMI.

2. Fatto salvo l'articolo 2, la seconda quota ed eventuali quote successive sono svincolate subordinatamente alla soddisfacente messa in atto del programma di aggiustamento e di riforme della RFI e non prima che sia trascorso un trimestre dopo il versamento della quota precedente.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della RFI e, dopo l'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale, all'istituto o agli istituti incaricati di assumersi la responsabilità della Banca nazionale di Iugoslavia di ricevere i fondi previsti nel quadro della presente decisione.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, se la RFI lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della RFI, e qualora le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse del prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti contratti inizialmente oppure ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di revisione sono effettuate nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media dei prestiti contratti, né un aumento dell'importo, al tasso di cambio corrente, del capitale ancora da rimborsare alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico, se del caso, della RFI.

5. Il Comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno ed entro settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica per due anni a decorrere da tale data.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) Proposta del 27.8.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 10.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 17.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Decisioni 2001/549/CE (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38). Decisione modificata dalla decisione 2001/901/CE (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 30).

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