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Document 32002D0363

2002/363/CE: Decisione del Consiglio, del 3 maggio 2002, relativa alla concessione da parte del governo francese di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali

OJ L 131, 16.5.2002, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/363/oj

32002D0363

2002/363/CE: Decisione del Consiglio, del 3 maggio 2002, relativa alla concessione da parte del governo francese di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 16/05/2002 pag. 0015 - 0016


Decisione del Consiglio

del 3 maggio 2002

relativa alla concessione da parte del governo francese di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali

(2002/363/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica francese il 4 febbraio 2002,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1) consente al Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise relative agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) La Francia, a norma dell'articolo 3, punto 3, secondo trattino, della decisione 1999/880/CE del Consiglio(2) e dell'articolo 2 della decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici(3), è stata autorizzata, in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE del Consiglio(4), a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, aliquote di accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali, purché tali aliquote differenziate rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare le aliquote minime dell'accisa di cui all'articolo 5.

(3) La Francia, mediante l'articolo 26 della legge finanziaria per il 1999 (n. 98-1266 del 30 dicembre 1998), ha istituito per taluni trasporti stradali di merci un dispositivo di rimborso parziale dell'accisa applicabile al gasolio a decorrere dall'11 gennaio 1999, codificato nell'articolo 265 septies del codice doganale. Questa misura è stata estesa, a livello nazionale, al trasporto occasionale di viaggiatori.

(4) Con lettera del 18 aprile 2001 (pubblicata nella GU C 160 del 2.6.2001), la Commissione ha notificato alla Francia la decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure in questione.

(5) Per considerazioni di carattere ambientale e di risparmio energetico, la Francia ha adottato aliquote relative al gasolio di gran lunga superiori ai minimi comunitari. L'incremento dell'imposizione fiscale e l'elevato aumento dei prezzi del petrolio greggio hanno avuto ripercussioni fortemente negative sulle attività nel settore dei trasporti stradali. La Francia è stata pertanto obbligata a introdurre misure compensative al fine di venire incontro alle gravi difficoltà di carattere economico e sociale che hanno colpito il settore, vista l'inadeguatezza di qualsiasi altro provvedimento.

(6) La misura non è discriminatoria in quanto si applica a tutte le imprese aventi sede nella Comunità europea per gli acquisti di gasolio da esse effettuati in Francia. Pur tenendo conto del presente dispositivo di rimborso, l'aliquota della TIPP continua ad essere in Francia di gran lunga superiore all'aliquota minima comunitaria per il carburante diesel. Il fatto che alcune imprese o settori beneficino di talune misure fiscali non implica di per sé che siano contrarie nella forma o nella sostanza all'interesse comune.

(7) Il dispositivo è temporaneo e scadrà il 31 dicembre 2002. Nel 2002 avrà luogo una riduzione sostanziale dell'importo del rimborso annuo rispetto alle cifre applicate nel 2001.

(8) Sussistono pertanto circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria al risanamento della situazione economica e sociale dei trasportatori interessati, compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono considerate compatibili con il mercato comune le misure adottate dalla Francia a norma dell'articolo 3, punto 3, secondo trattino, della decisione 1999/880/CE e dell'articolo 2 della decisione 2001/224/CE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

(3) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

(4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

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