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Document 32002D0260

2002/260/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla creazione di un gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali

OJ L 91, 6.4.2002, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
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Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 229 - 229
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 130 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 130 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 24 - 24

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/260/oj

32002D0260

2002/260/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla creazione di un gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/2002 pag. 0030 - 0030


Decisione della Commissione

del 27 marzo 2002

relativa alla creazione di un gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali

(2002/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua comunicazione sull'Agenda per la politica sociale(1), la Commissione sottolinea la necessità di un'interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e occupazionali. Essa afferma in particolare il suo impegno a tenere conto dei cambiamenti dell'ambiente di lavoro e propone una serie di azioni in vista di una modernizzazione e di un miglioramento delle relazioni industriali.

(2) In questo contesto è necessario un adattamento e un miglioramento della normativa esistente alla nuova economia, al fine di favorire un nuovo equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza dei lavoratori.

(3) A questo scopo dev'essere istituito un gruppo ad alto livello per fornire pareri alla Commissione, su propria iniziativa o su richiesta, per assistere la Commissione nei suoi compiti, vale a dire nella preparazione di nuove iniziative comunitarie, nella revisione dell'acquis comunitario, nella programmazione delle ricerche, delle analisi e degli studi, nella valutazione dell'applicazione del diritto sul lavoro comunitario e nell'organizzazione di azioni di formazione e di divulgazione del diritto comunitario. Il gruppo potrebbe anche sviluppare lo scambio di esperienze innovative e la diffusione di buone pratiche in questo campo.

(4) Un tale gruppo ad alto livello permanente favorisce una cooperazione più stretta con gli Stati membri e la Commissione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa cooperazione è resa ancor più necessaria dal prossimo allargamento dell'Unione, dal carattere sempre più transnazionale delle relazioni industriali, dal processo di ristrutturazione industriale transnazionale e dalla modernizzazione del diritto del lavoro per rendere il mercato dell'occupazione più dinamico e creare una maggiore trasparenza,

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Un "gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali" (qui di seguito chiamato il "gruppo") è istituito allo scopo di costituire un organo di consultazione, di riflessione, di scambi e di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

2. Il gruppo ha il compito di:

a) stabilire una stretta cooperazione fra gli organi degli Stati membri e la Commissione su questioni riguardanti:

- la preparazione di nuove iniziative comunitarie nel campo delle relazioni industriali,

- l'applicazione e la revisione dell'acquis comunitario nel campo del diritto del lavoro,

- l'elaborazione di programmi di ricerca, analisi, studi, pubblicazioni e azioni di sensibilizzazione nel settore del diritto del lavoro comunitario;

b) seguire l'evoluzione delle politiche nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

c) garantire lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo del diritto del lavoro individuale e collettivo.

Articolo 2

1. Il gruppo si compone di direttori generali per i rapporti di lavoro degli Stati membri.

2. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il gruppo può costituire gruppi di esperti o gruppi di lavoro.

Articolo 3

1. Il gruppo si riunisce su convocazione del suo presidente, su iniziativa propria o su richiesta della metà almeno dei membri del gruppo.

2. Il gruppo si riunisce in linea di massima due volte all'anno.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) COM(2000) 379 finale.

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