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Document 32001R2495

Regolamento (CE) n. 2495/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

OJ L 337, 20.12.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 121 - 122

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2495/oj

32001R2495

Regolamento (CE) n. 2495/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0023 - 0024


Regolamento (CE) n. 2495/2001 della Commissione

del 19 dicembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2578/2000(3), ha introdotto in particolare la tabella di calibrazione per l'aringa della specie Clupea harengus. Riguardo all'aringa del Baltico questa tabella stabilisce un solo calibro specifico per i prodotti catturati e sbarcati a nord del 59° 30' di latitudine nord, nonché un solo calibro specifico per i prodotti catturati e sbarcati a sud del 59° 30' di latitudine nord.

(2) Il calibro specifico per l'aringa del Baltico catturata e sbarcata a nord del 59° 30' di latitudine nord non corrisponde più alle effettive esigenze del mercato in questa zona ed è necessaria la definizione di un maggior numero di calibri.

(3) Il peso e la lunghezza medi dell'aringa nel bacino principale del mar Baltico sono infatti sensibilmente diminuiti nel corso degli ultimi 15 anni. Ne consegue che l'aringa del tipo nord (piccola taglia ma di età considerevole) costituisce la maggior parte degli stock e delle catture nel bacino principale. La IBSFC (Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico) non ha stabilito la taglia minima per l'aringa del Baltico.

(4) È pertanto necessario prevedere la commercializzazione di questi individui stabilendo un maggior numero di categorie.

(5) Occorre pertanto rivedere le taglie attualmente applicabili nella zona settentrionale del mar Baltico. Questa revisione costituisce una modifica alle norme comuni di commercializzazione previste all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96, il calibro applicabile all'aringa (Clupea harengus) del Baltico catturata e sbarcata a nord del 59° 30' di latitudine nord è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

(3) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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