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Document 32001D1346

Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

OJ L 185, 6.7.2001, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/1346/oj

32001D1346

Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 06/07/2001 pag. 0001 - 0036


Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 maggio 2001

che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4) alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 marzo 2001,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(5), costituisce un quadro generale di riferimento che comprende gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione previste, nonché i progetti di interesse comune previsti nel settore della rete transeuropea dei trasporti.

(2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna ed i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.

(3) La rete transeuropea dei trasporti comprende porti marittimi classificati in categorie. Queste sono definite in base a criteri quantitativi o all'ubicazione dei porti in regioni insulari periferiche o ultraperiferiche. È opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.

(4) È necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte.

(5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell'elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa.

(6) Pertanto, la decisione n. 1692/96/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 e gli altri modi di trasporto.";

b) è inserito il paragrafo seguente: "3 bis. Sono compresi nella rete i porti di navigazione interna:

a) aperti al traffico commerciale,

b) situati sulla rete delle vie navigabili secondo lo schema di cui all'allegato I, sezione 4,

c) interconnessi con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I, e

d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500000 tonnellate.";

2) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12

Caratteristiche

1. I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, anche costiera, per collegamenti all'interno della Comunità nonché tra la Comunità e i paesi terzi.

2. I porti marittimi compresi nella rete sono conformi a una delle categorie A, B e C definite come segue:

A. porti marittimi d'importanza internazionale: porti il cui volume annuale totale di traffico è pari o superiore a 1,5 milioni di tonnellate di merci o a 200000 passeggeri che, salvo impossibilità, sono collegati a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il trasporto marittimo internazionale;

B. porti marittimi d'importanza comunitaria non compresi nella categoria A: questi porti hanno un volume annuale totale di traffico di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o tra 100000 e 199999 passeggeri, sono collegati, salvo impossibilità, a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e sono dotati degli impianti di trasbordo necessari al trasporto marittimo a corto raggio;

C. porti di accesso regionale: questi porti non soddisfano i criteri delle categorie A e B, ma sono ubicati in regioni insulari, periferiche o ultraperiferiche e collegano via mare tali regioni tra loro e/o con le regioni centrali della Comunità.

I porti marittimi che rientrano nella categoria A, sono rappresentati sulle carte indicative figuranti negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti.

3. Oltre ai criteri di cui all'articolo 7, i progetti portuali di interesse comune relativi ai porti inclusi nella rete portuale marittima transeuropea sono conformi ai criteri ed alle specifiche di cui all'allegato II.";

3) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 14

Caratteristiche

La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:

- da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato, nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, quanto più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;

- da terminali intermodali dotati di strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie, le vie navigabili, le vie marittime e le strade;

- temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.";

4) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 19

Progetti specifici

Nell'allegato III figurano, a titolo indicativo, i progetti, individuati dagli allegati I e II e dalle altre disposizioni della presente decisione, ai quali i Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996 hanno attribuito particolare importanza.";

5) l'allegato I è modificato come segue:

a) Nell'indice:

- il titolo della sezione 4 "Rete delle vie navigabili" è sostituito da: "Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna";

- la sezione 5 è sostituita dal testo seguente: "Sezione 5: Porti marittimi - Categoria A

5.0. Europa

5.1. Mar Baltico

5.2. Mare del Nord

5.3. Oceano Atlantico

5.4. Mar Mediterraneo - parte occidentale

5.5. Mar Mediterraneo - parte orientale";

- nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato" il punto 7.2 è soppresso;

b) per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:

- la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,

- sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;

6) l'allegato II è modificato come segue:

a) nella sezione 4 la parte relativa ai porti di navigazione interna è sostituita dal testo seguente: "Porti di navigazione interna

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:

1) accesso al porto per via navigabile;

2) infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;

3) altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;

4) altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.";

b) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente: "Sezione 5

Porti marittimi

1. Condizioni comuni ai progetti d'interesse comune riguardanti i porti marittimi inclusi nella rete

I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima

>SPAZIO PER TABELLA>"

c) il secondo e il terzo trattino della sezione 7 sono sostituiti dai seguenti: "- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento fra modi terrestri, compresa la creazione nel terminale di strutture di trasbordo con la corrispondente infrastruttura,

- la ristrutturazione delle zone portuali per sviluppare o migliorare il trasporto combinato fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;";

7) l'allegato III è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal testo seguente: "Elenco dei quattordici progetti prescelti dai Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996";

b) il punto n. 8 (Autostrada Lisbona-Valladolid) è sostituito dal testo seguente: "8. Collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa, con l'adeguamento di collegamenti ferroviari, stradali, marittimi e aerei nei tre corridoi iberici seguenti:

- Galizia (La Coruña)/Portogallo (Lisbona),

- Irún/Portogallo (Valladolid-Lisbona),

- corridoio sudoccidentale (Lisbona-Siviglia).".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Wimberg

(1) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14.

(2) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 40.

(3) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20.

(4) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 5 giugno 2000 (GU C 228 del 9.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 e decisione del Consiglio del 24 aprile 2001.

(5) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

SEZIONE 4

Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

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SEZIONE 5

Porti marittimi - Categoria A

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Dichiarazione della Commissione

Alla prossima revisione della decisione 1692/96/CE la Commissione intende includere nella sua proposta l'Elbe-Lübeck Kanal e il Twente-Mittelandkanal come elementi della rete di vie navigabili interne.

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