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Document 32001D0646

2001/646/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2001, relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Irlanda nel 2001 [notificata con il numero C(2001) 2531]

OJ L 228, 24.8.2001, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/646/oj

32001D0646

2001/646/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2001, relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Irlanda nel 2001 [notificata con il numero C(2001) 2531]

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 24/08/2001 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 14 agosto 2001

relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Irlanda nel 2001

[notificata con il numero C(2001) 2531]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2001/646/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2001 si è manifestato in Irlanda un focolaio di afta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Non appena la presenza dell'afta epizootica è stata confermata ufficialmente, le autorità irlandesi hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CEE del Consiglio(3).

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(4), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(5) In attesa che siano ultimati i controlli effettuati dalla Commissione, è opportuno versare un primo anticipo appena vi saranno stanziamenti disponibili.

(6) È opportuno precisare i termini "indennizzo adeguato degli allevatori", che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 11 della decisione 90/424/CEE, l'Irlanda può beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità per l'indennizzo adeguato dei proprietari obbligati a macellare i loro animali nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica manifestatisi nel 2001.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato in base:

a) ai documenti giustificativi presentati dall'Irlanda relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari;

b) alle risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. L'Irlanda può tuttavia ricevere, su richiesta, un anticipo di 2,7 milioni di EUR non appena verrà adottata la presente decisione e vi saranno stanziamenti disponibili.

3. I documenti indicati al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica riguardante tutte le aziende in cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'afta epizootica. Le relazioni sono fornite su supporto elettronico secondo quanto disposto nell'allegato 1.

4. I documenti giustificativi concernenti le misure adottate nel periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 1o settembre 2001.

5. Ai fini della presente decisione, per "indennizzo adeguato" si intende un indennizzo pari al valore degli animali immediatamente prima della contrazione della malattia.

Articolo 3

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

(3) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO 1

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