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Document 32001D0338

2001/338/CE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 2001, recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1180]

OJ L 120, 28.4.2001, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2004; abrogato da 32004D0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/338/oj

32001D0338

2001/338/CE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 2001, recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1180]

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 28/04/2001 pag. 0045 - 0046


Decisione della Commissione

del 27 aprile 2001

recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù

[notificata con il numero C(2001) 1180]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE devono essere adottate le misure necessarie riguardo alle importazioni di taluni dai paesi terzi, qualora si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.

(2) Nel corso di un'ispezione comunitaria nel Perù sono state constatate gravi carenze in materia di igiene nelle zone di produzione di molluschi bivalvi e si è accertato che non vi sono sufficienti garanzie sull'efficacia dei controlli svolti dalle autorità competenti.

Ciò nonostante, gli ispettori comunitari hanno accertato che i controlli effettuati sui pettinidi eviscerati provenienti da alcune zone di acquacoltura e sui muscoli adduttori di pettinidi diversi da quelli di acquacoltura completamente separati da visceri e gonadi, sono sufficienti a garantire la sicurezza di questi prodotti. Le importazioni di molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù comportano rischi per la sanità pubblica, sicché è opportuno sospenderle immediatamente, fatta eccezione, a determinate condizioni, per i prodotti ottenuti da pettinidi.

(3) Vista la gravità delle carenze rilevate nel corso dell'ispezione, le disposizioni della presente decisione devono applicarsi anche ai prodotti che sono stati spediti verso la Comunità prima della data di entrata in vigore della presente decisione e presentati per l'importazione nella Comunità dopo tale data.

Inoltre, i pettinidi provenienti da alcune zone di acquacoltura ed eviscerati nonché i muscoli adduttori di pettinidi diversi da quelli di acquacoltura completamente separati da visceri e gonadi, spediti verso la Comunità prima della data di entrata in vigore della presente decisione e presentati per l'importazione nella Comunità dopo tale data, devono essere sottoposti a controllo per accertare l'assenza di biotossine marine.

(4) La presente decisione dovrà essere riesaminata tenendo conto delle garanzie fornite dalle autorità peruviane e in base ai risultati di una nuova ispezione comunitaria sul posto.

(5) Le misure previste dalla presente decisione dono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini originari o provenienti dal Perù.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al divieto suddetto, gli Stati membri accettano i seguenti prodotti:

a) pettinidi provenienti dalle zone di acquacoltura di Pucusana (001) e Guaynuna (002), purché siano stati eviscerati;

b) muscoli adduttori di pettinidi, purché i visceri e le gonadi siano stati completamente asportati.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si applicano alle partite spedite verso la Comunità prima della data di entrata in vigore della presente decisione e presentate ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità per l'importazione dopo tale data.

2. Le partite di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, spedite verso la Comunità prima della data di entrata in vigore della presente decisione e presentate ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità per l'importazione dopo tale data, sono sottoposte ad esame per accertare che i prodotti in causa non presentino rischi per la salute dell'uomo. Tale esame deve essere eseguito, in particolare, per individuare la presenza di ASP, DSP e PSP.

Articolo 4

Tutte le spese sostenute in seguito all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro agente.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata tenendo conto delle garanzie fornite dalle competenti autorità peruviane e in base ai risultati di una ispezione comunitaria sul posto.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

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