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Document 32001D0019

2001/19/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3694]

OJ L 5, 10.1.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 138 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 138 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 159 - 160

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/19(1)/oj

32001D0019

2001/19/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3694]

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2001 pag. 0006 - 0007


Decisione della Commissione

del 20 dicembre 2000

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali

[notificata con il numero C(2000) 3694]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere "la procedura meno onerosa compatibile con la sicurezza". È pertanto necessario stabilire se, per un determinato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi collegati all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È quindi opportuno determinare il prodotto o gruppo di prodotti ai quali i mandati e le specificazioni tecniche si riferiscono.

(3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto specificare, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i) e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii).

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nel pertinente benestare tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Giunti di dilatazione per ponti stradali

Per uso nei ponti stradali, per garantire la continuità della superficie di scorrimento e della capacità portante, nonché per assorbire i movimenti del ponte.

ALLEGATO II

Gruppo di prodotti: giunti di dilatazione per ponti stradali

Sistemi di attestazione della conformità:

Per i prodotti e gli usi previsti elencati appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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