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Document 32000R1237
Commission Regulation (EC) No 1237/2000 of 14 June 2000 fixing for the 2000/2001 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or natural fruit juice
Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione, del 14 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione, del 14 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
OJ L 141, 15.6.2000, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2001
Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione, del 14 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 15/06/2000 pag. 0008 - 0008
Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione del 14 giugno 2000 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999(4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione. (2) È opportuno fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione della campagna 2000/2001 per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta sulla base dei criteri definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, tenendo conto del limite di garanzia istituito dall'articolo 5 di detto regolamento, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto. (3) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 2000/2001: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 28,368 EUR per 100 kg netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 4,134 EUR per 100 kg netti per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5. (3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14. (4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.