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Document 32000R1237

Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione, del 14 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

OJ L 141, 15.6.2000, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1237/oj

32000R1237

Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione, del 14 giugno 2000, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 15/06/2000 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione

del 14 giugno 2000

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999(4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.

(2) È opportuno fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione della campagna 2000/2001 per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta sulla base dei criteri definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, tenendo conto del limite di garanzia istituito dall'articolo 5 di detto regolamento, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto.

(3) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 28,368 EUR per 100 kg netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 4,134 EUR per 100 kg netti per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.

(3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

(4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

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