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Document 32000L0016

Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

OJ L 105, 3.5.2000, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/16/oj

32000L0016

Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 03/05/2000 pag. 0036 - 0038


Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 aprile 2000

che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE(4), stabilisce il principio dell'attribuzione di un numero di riconoscimento a taluni stabilimenti o intermediari. Per motivi di trasparenza e per agevolare i controlli, è opportuno esigere che il numero di registrazione o il numero di riconoscimento, secondo i casi, siano indicati sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera l), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali(5) si intende per data di conservazione minima di un mangime composto la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche. La formulazione "proprietà specifiche" comprende la totalità delle caratteristiche che determinano la qualità di un mangime composto, e in particolare l'efficacia degli additivi contenuti. Tale efficacia è specificata dalla data limite di garanzia che va dichiarata ai sensi della direttiva 70/524/CEE(6). Pertanto la suddetta data è determinante per la formulazione della data di conservazione minima di un mangime composto in tutti i casi in cui la durata di conservazione di un additivo costituisce elemento di limitazione per la qualità del mangime composto. La relativa disposizione contenuta nell'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 79/373/CEE non è però sufficientemente chiara al riguardo e andrebbe quindi sostituita.

(3) Nella versione tedesca della direttiva 79/373/CEE viene utilizzato il termine "circolazione" ["Verkehr"] anziché il termine "commercializzazione" ["Vermarktung"], figurante nelle altre versioni. Poiché i termini hanno significati diversi, occorre uniformare le varie versioni. Il campo di applicazione delle direttive più recenti in materia di legislazione sull'alimentazione degli animali riguarda di regola l'"immissione in commercio" o la "circolazione" e la direttiva 79/373/CEE andrebbe modificata di conseguenza. Si dovrebbe inoltre inserire una definizione di "circolazione" ("immissione in commercio").

(4) Conformemente alla direttiva 79/373/CEE, la decisione 91/516/CEE della Commissione(7) stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali, per motivi inerenti alla protezione della salute dell'uomo e degli animali. Tale divieto non riguarda tuttavia la circolazione di tali sostanze come materie prime per mangimi o il loro impiego in quanto tali come alimenti da parte dell'allevatore.

(5) Per ovviare a questa situazione è opportuno in primo luogo estendere il campo d'applicazione della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE(8), affinché venga contemplato anche l'uso delle materie prime per mangimi. D'altra parte è opportuno fissare in futuro, in sostituzione della decisione 91/516/CEE della Commissione, un elenco di sostanze la cui circolazione o impiego come materie prime per mangimi è vietata o limitata affinché i divieti o le restrizioni abbiano una portata generale e riguardino l'impiego delle materie prime per mangimi sia in quanto tali, che in alimenti composti. È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 79/373/CEE del Consiglio.

(6) D'altro canto l'esperienza acquisita ha mostrato che taluni sottoprodotti che hanno subito trattamenti industriali possono contenere sostanze che, senza costituire un pericolo per la salute degli animali o delle persone, possono avere un impatto negativo sull'ambiente. È quindi necessario prescrivere altresì che le materie prime per mangimi non devono costituire un pericolo per l'ambiente.

(7) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(9), stabilisce le norme di commercializzazione dei residui di origine animale destinati a impieghi diversi dal consumo umano e la direttiva 96/25/CE fissa le regole di etichettatura per garantire un'informazione precisa dell'utilizzatore circa l'identità dei prodotti e i limiti al loro impiego. È necessario garantire la coerenza fra gli atti relativi al settore veterinario e quelli relativi all'alimentazione degli animali.

(8) Per fornire agli utilizzatori e alle autorità preposte al controllo i mezzi per verificare facilmente l'origine delle materie prime e il rispetto delle garanzie sanitarie in relazione alla direttiva 90/667/CEE è necessario includere, fra le indicazioni prescritte per dette materie prime per mangimi, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di produzione, il numero di riconoscimento e il numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima.

(9) Le direttive 79/373/CEE e 96/25/CE del Consiglio dovrebbero essere di conseguenza modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) All'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"m) 'immissione in commercio' o 'circolazione': la detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento."

2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) a decorrere dal 1o aprile 2001, il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali(10) o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 10 di tale direttiva."

3) All'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"Qualora altre norme comunitarie concernenti i mangimi composti per animali prescrivano di indicare una durata minima di conservazione o una data limite di garanzia, sarà fatta l'indicazione di cui al primo comma, dichiarando soltanto la data che giunge per prima a scadenza."

4) All'articolo 10, la lettera c) è soppressa.

5) All'articolo 10, lettera e), i termini "e gli elenchi di cui alle lettere b) e c)" sono soppressi.

6) All'articolo 10 bis, è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11, lettera b) della direttiva 96/25/CE, non possono essere utilizzate come materie prime per mangimi per l'elaborazione degli alimenti composti, in conformità con le disposizioni di detta direttiva."

7) In tutta la direttiva, il termine "commercializzazione" è sostituito dal termine "circolazione".

8) Nella versione italiana, la denominazione "mangimi" è sostituita dalla denominazione "alimenti per animali".

Articolo 2

La direttiva 96/25/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

"Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE"

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità."

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono circolare nella Comunità solo se di qualità sana, genuina e commerciabile. Essi prescrivono che, quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole."

4) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

"g) nome o ditta e indirizzo o sede sociale dello stabilimento produttore, numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto secondo:

- la direttiva 90/667/CEE(11);

- misure comunitarie comprese in un elenco da redigersi secondo la procedura di cui all'articolo 13;

h) nome o ditta e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo, se diverso dal produttore di cui alla lettera g)."

5) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Le parole "articolo 14" sono sostituite da "articolo 13".

b) La lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, è stabilito un elenco di sostanze la cui circolazione o impiego per l'alimentazione animale è limitata o vietata;

c) l'elenco di cui alla lettera b) è modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

d) l'allegato è modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche."

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 maggio 2001 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni entro il 3 novembre 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Luxemburgo, addì 10 aprile 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU C 261 del 19.8.1998, pag. 3.

(2) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 89.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 150) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 15 novembre 1999 (GU C 17 del 20.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000.

(4) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

(5) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/61/CE della Commissione (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67).

(6) GU L 270 del 14.1.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/1999 della Commissione (GU L 6 del 12.1.1999, pag. 3).

(7) GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/420/CE della Commissione (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 69).

(8) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/61/CE della Commissione (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67).

(9) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(10) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

(11) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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