EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000E0798

Azione comune del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

OJ L 324, 21.12.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2000/798/oj

32000E0798

Azione comune del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 21/12/2000 pag. 0001 - 0001


Azione comune del Consiglio

del 14 dicembre 2000

che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(2000/798/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Con l'azione comune 1999/189/PESC(1) il Consiglio ha deciso che l'Unione europea contribuisca alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania.

(2) Con la decisione 1999/190/PESC(2) il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare detta azione.

(3) Il Consiglio ha dato l'accordo di massima sulla gestione diretta a termine da parte dell'Unione europea della missione della Multinational Advisory Police Element in Albania, di cui aveva affidato l'esecuzione all'UEO e ha incaricato le istanze competenti di preparare progetti di decisione per garantire il proseguimento della missione durante il periodo interinale e per definire, al momento opportuno, le condizioni della sua gestione in seno all'Unione europea.

(4) È opportuno prevedere un ulteriore finanziamento per continuare l'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC fino al 31 maggio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC è di 720000 EUR per il 2001.

2. Questo importo va ad aggiungersi a quello previsto nell'azione comune 1999/189/PESC, quale completata dall'azione comune 2000/388/PESC.

Articolo 2

La presente azione comune è notificata all'UEO conformemente alle conclusioni adottate il 14 maggio 1996 dal Consiglio sulla trasmissione all'UEO di documenti dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 maggio 2001.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Gillot

(1) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 1. Azione comune completata dall'azione comune 2000/388/PESC (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 1).

(2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 3.

Top