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Document 32000D0760

2000/760/CE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 2000, relativa al regime di aiuti applicato dalle autorità irlandesi per alleviare la situazione degli allevatori di bestiame la cui produzione è stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche nel corso dell'estate e dell'autunno 1998 [notificata con il numero C(2000) 1604] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

OJ L 305, 6.12.2000, p. 11–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/760/oj

32000D0760

2000/760/CE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 2000, relativa al regime di aiuti applicato dalle autorità irlandesi per alleviare la situazione degli allevatori di bestiame la cui produzione è stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche nel corso dell'estate e dell'autunno 1998 [notificata con il numero C(2000) 1604] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 06/12/2000 pag. 0011 - 0021


Decisione della Commissione

del 30 maggio 2000

relativa al regime di aiuti applicato dalle autorità irlandesi per alleviare la situazione degli allevatori di bestiame la cui produzione è stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche nel corso dell'estate e dell'autunno 1998

[notificata con il numero C(2000) 1604]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 22,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(2),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 2 dicembre 1998 l'Irlanda ha notificato un regime di aiuti (Ewe Supplementary Measure, "Misura supplementare per le pecore") conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, in risposta ad una lettera della Commissione del 26 novembre 1998 nella duale si chiedevano informazioni su un regime della cui esistenza la Commissione stessa era venuta a conoscenza tramite notizie di dominio pubblico. L'aiuto è stato registrato il 9 dicembre 1998 come aiuto di Stato N 678/98.

(2) Con lettere del 12 febbraio 1999 e del 14 aprile 1999, le autorità irlandesi hanno comunicato informazioni complementari su tale regime di aiuti. Con lettera del 12 febbraio 1999, hanno confermato che la misura era stata posta in esecuzione prima che la Commissione presentasse le sue osservazioni in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L'aiuto è stato quindi trasferito al registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 23/99.

(3) Con lettera dell'11 febbraio 1999, registrata il 18 febbraio 1999, le autorità irlandesi hanno notificato un altro regime di aiuti, dal titolo Scheme of Assistance for Winter Fodder Losses ("Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale") (febbraio 1999), conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 29 aprile 1999, registrata il 3 maggio 1999, nella quale le autorità irlandesi hanno inoltre confermato che l'aiuto era stato posto in esecuzione. Di conseguenza, l'aiuto è stato trasferito al registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 79/99.

(4) Dato che le due misure erano finalizzate ad aiutare i produttori irlandesi di bestiame a far fronte alle perdite subite a causa delle avverse condizioni meteorologiche dell'estate e dell'autunno 1998 e dato che alcuni produttori avrebbero potuto beneficiare di entrambe le misure, la Commissione ha giudicato opportuno esaminare i due fascicoli congiuntamente, nell'ambito di un'unica procedura. Con lettera del 30 luglio 1999, la Commissione ha comunicato all'Irlanda la sua decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto supplementare per il foraggio invernale, che corrisponde alla prima sottomisura della Misura supplementare per le pecore (NN 23/99), e del pagamento supplementare accordato ad alcuni beneficiari in virtù della misura N 605/98, che costituisce la seconda sottomisura del Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale (NN 79/99).

(5) Con la stessa lettera, tuttavia, la Commissione ha informato le autorità irlandesi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, riguardo alla seconda sottomisura (premio per pecora) della Misura supplementare per le pecore (NN 23/99) e alla prima sottomisura (nuovi beneficiari) e alla terza sottomisura (Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento) del Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale. Il procedimento riguardava anche alcuni beneficiari della seconda sottomisura (pagamenti supplementari ai beneficiari dell'aiuto N 605/98) in quanto si applicava agli allevatori di vacche nutrici e ai piccoli allevatori di vacche lattifere (NN 79/99).

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(7) Con lettera del 3 settembre 1999, registrata il 6 settembre 1999, le autorità irlandesi hanno trasmesso le loro osservazioni sulle questioni sollevate dalla Commissione.

(8) Il 20 e il 27 settembre 1999 si sono svolti incontri bilaterali tra le autorità irlandesi e rappresentanti della Commissione.

(9) Con lettere del 13 ottobre 1999 (registrata il 14 ottobre 1999) e del 3 gennaio 2000 (registrata il 6 gennaio 2000), sono state trasmesse ulteriori informazioni a proposito del Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento e del premio per pecora.

II. DESCRIZIONE

NN 23/99 - MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

(10) L'aiuto notificato consisteva in due misure distinte nel settore delle carni ovine: l'aiuto supplementare per il foraggio invernale e il premio per pecora. Dato che l'aiuto supplementare per il foraggio invernale è stato già approvato dalla Commissione, la descrizione e la valutazione riguardano soltanto il premio per pecora.

(11) Nella loro notifica, le autorità irlandesi hanno spiegato il contesto economico in base al quale avevano deciso di introdurre un programma per l'eliminazione delle pecore che non avrebbero avuto un valore commerciale sufficiente per essere vendute ai mattatoi.

(12) Nell'autunno 1998, la disponibilità di carni suine, bovine e di pollame a prezzi concorrenziali ha fatto abbassare la domanda di carni d'agnello su molti dei principali mercati europei. L'impatto è stato particolarmente forte in Irlanda, paese molto dipendente dai mercati di esportazione in quanto esporta il 75 % della sua produzione. Per tutto l'anno 1998, il prezzo medio dell'agnello in Irlanda è stato inferiore del 19 % a quello dell'anno precedente.

(13) La situazione ha raggiunto un punto critico a metà autunno, quando gli stabilimenti di trasformazione delle carni ovine hanno rifiutato le pecore da riforma e gli agnelli leggeri di montagna anche dai loro abituali fornitori locali. Inoltre, durante il periodo vegetativo del 1998 non è stato possibile raccogliere foraggio invernale sufficiente per gli animali, a causa del tempo molto umido e di un numero di ore di sole inferiore alla media. La situazione è stata grave in alcune regioni, in particolare quelle dal suolo torboso o molto argilloso: le condizioni meteorologiche erano così cattive che gran parte del foraggio invernale non ha potuto essere raccolta a causa dello stato del terreno.

(14) Gli allevatori che utilizzano terreni comunali, sui quali nessun singolo proprietario prende provvedimenti per proteggere i pascoli vulnerabili, erano considerati a rischio in caso di penuria di foraggio. Il benessere delle pecore su questi pascoli destava preoccupazioni, in quanto gli allevatori con pecore da riforma che non potevano essere macellate avevano soltanto la possibilità di restituire questi animali a un ambiente già fragile, nel quale i pascoli non permettevano di soddisfare le esigenze alimentari. Il regime è stato quindi dedicato esclusivamente agli allevatori di pecore di montagna che operavano nelle zone designate, cioè sui pascoli comunali di montagna di sei contee occidentali dell'Irlanda(4). La spesa complessiva per questo regime di aiuti è stata di circa 1 milione di IEP (1,27 milioni di EUR).

(15) Il regime ha messo a disposizione impianti di macellazione per eliminare circa 100000 pecore di montagna da riforma provenienti dai pascoli comunali di montagna di sei contee dell'Irlanda occidentale. Il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ha erogato una serie di pagamenti a favore dei mattatoi di ovini che mettevano a disposizione impianti di macellazione per due categorie di pecore il cui valore commerciale non sarebbe stato sufficiente a coprire i costi di macellazione e di lavorazione. L'assistenza riguardava unicamente la macellazione delle pecore nei mesi di novemhre e dicembre 1998. Hanno partecipato circa 12 stabilimenti di trasformazione delle carni, per libera scelta della loro direzione. La sovvenzione ammontava a

- 10 IEP (12,7 EUR) nel caso di capi di bestiame da eliminare e quindi privi di valore commerciale,

- 3 IEP (3,8 EUR) nel caso di pecore atte al disossamento (boner ewes), che rappresentavano per gli stabilimenti un valore esiguo in termini di carne ricavata.

(16) Ogni produttore poteva eliminare il 30 % della sua quota individuale di pecore. I produttori erano autorizzati a scegliere le pecore delle loro greggi da eliminare.

(17) Stando alle informazioni fornite dalle autorità irlandesi con lettera del 14 aprile 1999, la sovvenzione di 3 IEP per capo ha consentito agli stabilimenti di eliminare 35300 pecore atte al disossamento. La sovvenzione ha coperto le spese di eliminazione delle frattaglie molli e delle teste, considerati come materiali specifici a rischio, in un impianto di fusione autorizzato, nonché i costi di rimozione delle pelli. Tali spese normalmente sono a carico dello stabilimento di trasformazione delle carni e sono sostenute dal produttore sotto forma di riduzione del prezzo dell'agnello. Per questi animali il pagamento è stato negoziato tra l'allevatore e lo stabilimento di trasformazione e, secondo le autorità irlandesi, sono state versate soltanto somme simboliche.

(18) La carne ricavata dagli animali acquistati dagli impianti di trasformazione in virtù del suddetto accordo è stata messa in vendita e destinata all'alimentazione umana, fatti salvi i normali requisiti in materia sanitaria, igienica e di sicurezza applicati a tutte le carni trasformate da questi stabilimenti. Il principale sbocco commerciale per le carni di pecore atte al disossamento è l'approvvigionamento del settore della ristorazione: le carni in questione possono essere utilizzate per produrre hamburger, kebab, specialità etniche, ecc. In questo caso le carni prodotte, in tutto circa 150 tonnellate, sono state vendute tramite l'industria irlandese di forniture alimentari durante le festività del dicembre 1998.

(19) L'aiuto versato alle aziende doveva coprire le spese di macellazione, trasformazione ed elaborazione delle carni. Poiché gli animali in questione avevano più di un anno, le spese connesse all'eliminazione dei materiali specifici a rischio erano consistenti. Nel caso di carcasse che dovevano essere completamente eliminate per evitare che materiali a rischio entrassero nella catena alimentare umana, è stato chiesto agli stabilimenti di distruggere l'intera carcassa in quanto materiale specifico a rischio. L'importo dell'aiuto accordato dal ministero doveva coprire la totalità delle spese relative alle pecore eliminate, ma nel caso della seconda categoria, quella delle pecore atte al disossamento, tale importo copriva soltanto una parte delle spese. Il saldo doveva essere versato dal produttore in funzione del valore delle carni ottenute dalla carcassa.

(20) Dopo avere esaminato le informazioni fornite, la Commissione dubita che nella fattispecie possa essere applicato l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, secondo cui gli Stati membri hanno facoltà di concedere aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali. La misura sembra infatti finalizzata a neutralizzare l'impatto di problemi imputabili ad un calo economico nel settore specifico e non risolve adeguatamente il problema della carenza di foraggio invernale dovuta a condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli.

(21) Inoltre, permettendo che la carne ottenuta da pecore atte al disossamento fosse venduta ai fini dell'alimentazione umana e competesse sul mercato con altri tipi di carne i cui costi di macellazione non sono stati sovvenzionati, le autorità irlandesi non hanno preso i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le ripercussioni della misura sulla concorrenza.

(22) La Commissione ha infine espresso dubbi circa la compatibilità del premio per pecora con l'organinzzazione comune dei mercati delle carni ovine. La misura potrebbe aver costituito un meccanismo d'intervento alternativo in grado di interferire con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati. Se tali dubbi dovessero trovare conferma, alla Commissione non rimarrebbe altro che constatare la non conformità dell'aiuto con il trattato.

NN 79/99 - REGIME DI AIUTO PER LE PERDITE DI FORAGGIO INVERNALE

(23) Tale aiuto si articola in tre sottomisure destinate a diversi gruppi di beneficiari. Finora soltanto la seconda sottomisura, che prevede un pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98, è stata approvata dalla Commissione, in quanto riguarda l'assistenza agli allevatori di ovini che beneficiano della sottomisura in questione. Il procedimento era stato avviato nei confronti della sottomisura 1 (nuovi beneficiari), della sottomisura 3 (fondo speciale per difficoltà di foraggiamento) e di una parte dei beneficiari della sottomisura 2 (pagamento supplementare). Il bilancio per le sottomisure 1 e 2 ammontava complessivamente a 25,4 milioni di EUR, mentre per la sottomisura 3 era stanziato un importo di 635000 EUR.

Nuovi beneficiari

(24) Questa sottomisura estendeva l'aiuto accordato in applicazione della misura N 605/98 agli allevatori che avevano subito perdite di foraggio invernale ma che non ricevevano aiuti a titolo della misura N 605/98, poiché non risiedevano nelle zone svantaggiate designate come maggiormente colpite in base all'indagine condotta nel settembre 1998 dall'Organo consultivo agricolo in materia di formazione e di ricerca (Teagasc). Nella notifica della misura N 605/98, le autorità irlandesi osservavano che, mentre tutte le aziende situate nelle zone svantaggiate erano danneggiate dal cattivo tempo, gli agricoltori delle zone non considerate come "gravemente colpite" potevano più facilmente far fronte alle perdite subite. Poiché tuttavia una successiva relazione del Teagase, del gennaio 1999, ha mostrato che la situazione delle zone svantaggiate era notevolmente peggiorata, le autorità irlandesi hanno deciso di accordare l'aiuto anche ai produttori situati nelle zone che inizialmente erano considerate meno gravemente colpite.

(25) Le quote della sovvenzione erano uguali a quelle della misura N 605/98: per gli allevatori di pecore di montagna 5,08 EUR (4 IEP) per pecora o agnellone, fino ad un massimo di 75 capi, per gli allevatori di vacche nutrici 50,79 EUR (40 IEP) per vacca nutrice, fino ad un massimo di 380 EUR (300 IEP) pari a 7,5 vacche, per i piccoli produttori di latte (quota lattiera < 35000 galloni) 38,01 EUR (30 IEP) per 1000 galloni di latte fino a 10000 galloni Questa categoria contava più di 40000 allevatori.

(26) La Commissione ha avviato un procedimento formale di esame per la misura in questione, dubitando che tutti i beneficiari della prima sottomisura applicassero metodi di produzione estensiva. Praticando la produzione intensiva, infatti, gli allevatori avrebbero potuto contare in gran parte su foraggio e mangimi acquistati da fonti esterne e, in tal caso, avrebbero sofferto meno per l'insufficiente produzione di foraggio invernale dovuta alle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98

(27) Poiché gli agricoltori che avevano già ricevuto una sovvenzione in base all'aiuto N 605/98 risiedevano nelle zone maggiormente colpite, le autorità irlandesi hanno concesso loro una sovvenzione supplementare del 50 %. L'ispettorato agricolo del ministero in collaborazione con i rappresentanti locali del Teagasc, ha redatto un elenco delle zone più colpite per distretto elettorale (DED). Questa categoria comprendeva 45000 allevatori.

(28) La tabella qui di seguito presenta i premi supplementari e i premi totali che ne risultano:

- 2,5 EUR per pecora o agnellone, fino a 75 capi, per gli allevatori di pecore di montagna, con un aiuto totale di 7,5 EUR per capo,

- 25,4 EUR per vacca nutrice, fino ad un limite massimo di 7,5 vacche, per gli allevatori di vacche nutrici, con un aiuto totale di 76,19 EUR per capo,

- 19 EUR per 1000 galloni di latte fino a 10000 galloni per i piccoli produttori di latte, con un aiuto totale di 57 EUR per 1000 galloni.

(29) In base alla sua valutazione iniziale, la Commissione ha concluso che non c'erano rischi di compensazione eccessiva nel caso dei produttori di ovini, poiché le spese supplementari legate all'acquisto di foraggio per nutrire le pecore e gli agnelloni durante I'inverno ammontavano in media a 29,20 EUR (23 IEP) per capo per i produttori interessati e il premio totale era di 20,32 EUR (4 IEP + 10 IEP + 2 IEP).

(30) Gli allevatori di vacche nutrici costituiscono la principale categoria di beneficiari, poiché dovevano ricevere l'80 % dell'aiuto. Dato che in Irlanda il costo del foraggio invernale ammontava a 152 EUR per capo, un aiuto totale di 76 EUR corrisponde ad un'aliquota di aiuto del 50 %. Supponendo che negli anni normali gli allevatori di vacche nutrici non acquistino foraggio dall'esterno (come le autorità irlandesi hanno confermato con lettera del 29 ottobre 1998 a proposito dell'aiuto di Stato N 605/98), per escludere compensazioni eccessive essi avrebbero dovuto subire una perdita di foraggio invernale superiore o uguale al 50 %.

(31) Secondo le autorità irlandesi (punto 3 della lettera del 29 aprile 1999), le perdite effettive di foraggio invernale erano nettamente superiori a quelle inizialmente calcolate nelle indagini del Teagasc del settembre 1998 e del gennaio 1999, che annunciavano perdite del 20-50 % rispetto alla produzione normale di foraggio invernale. Si applicherebbe inoltre il meccanismo di sicurezza, che consiste nel pagare una compensazione per un massimo di 7,5 capi quando il gregge medio di vacche nutrici in Irlanda supera i 12 capi. Le autorità irlandesi ritenevano pertanto che non si ponesse la questione della compensazione eccessiva.

(32) Le autorità irlandesi non hanno però fornito prove tali da dimostrare che il livello medio delle perdite di foraggio invernale da parte degli allevatori interessati fosse superiore o uguale al 50 %. Nella relazione del Teagasc del gennaio 1999 si parla infatti di perdite comprese tra il 20 % e il 50 %. Poiché finora non è stata dimostrata in modo soddisfacente la corrispondenza tra i danni subiti e la compensazione ricevuta, la Commissione ha dovuto esprimere dubbi quanto alla compatibilità della misura con l'organizzazione comune dei mercati conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(33) Nello stesso contesto, la Commissione ha invitato le autorità irlandesi a fornire ulteriori spiegazioni sull'argomentazione, esposta al punto 3 della loro lettera del 29 aprile 1999, secondo la quale gli allevatori di vacche nutrici avrebbero subito perdite di pascoli e di foraggio non soltanto per le loro vacche ma anche per la relativa progenie e l'aiuto di compensazione era stato quindi accordato anche per questi giovani bovini. Tale approccio sembra a prima vista incoerente con il principio della compensazione per le perdite di foraggio, poiché la compensazione non sarebbe determinata in funzione della produzione foraggera durante gli anni normali ma in funzione del numero attuale di animali allevati e del loro fabbisogno di foraggio. In tal modo l'aiuto potrebbe coprire spese correnti del produttore e sarebbe quindi incompatibile con il principio su cui si basa l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Il Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

(34) È stato inoltre istituito un Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento (Special Fodder Hardship Fund, SFHF) a favore di un numero ristretto di allevatori che avevano i requisiti necessari per ottenere l'aiuto nel 1998 ma che non li avrebbero avuti per ottenere assistenza in base alla prima sottomisura del regime in questione (cfr. sezione II, punto 2.1). L'obiettivo era di concedere sovvenzioni agli agricoltori quasi completamente dipendenti da un'azienda agricola di dimensioni relativamente modeste quale unica fonte di reddito. Ogni richiedente doveva dimostrare di aver subito una grave penuria di foraggio, attestata da un consulente del Teagasc. Potevano beneficiare dell'aiuto soltanto gli allevatori che avessero subito perdite di foraggio superiori al 50 % della quantità di foraggio necessaria per nutrire il gregge fino al suo ritorno sui pascoli in primavera, purché soddisfacessero anche gli altri criteri di ammissibilità.

(35) Nella lettera del 29 aprile 1999, le autorità irlandesi hanno ulteriori dettagli sulle condizioni in base alle quali era stato concesso l'aiuto a titolo del Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento. Dalle linee direttrici del Fondo non si può dedurre in alcun modo che le sovvenzioni accordate in virtù della misura in questione fossero subordinate o proporzionali alle perdite di foraggio invernale dovute alle piogge.

(36) La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura potesse costituire un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune e che, in particolare, non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(37) In seguito alla pubblicazione della notifica nella Gazzetta ufficiale, gli interessati non hanno trasmesso osservazioni.

IV. OSSERVAZIONI DELL'IRLANDA

NN 23/99 - MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

(38) Le autorità irlandesi sottolineano che gli stabilimenti sono stati scoraggiati dall'acquistare pecore da riforma dallo scarso rendimento e dalla scarsa qualità delle carni, piuttosto che da fattori legati al mercato. Tale dichiarazione era sostenuta dai dati relativi al bilancio profitti/perdite dei mattatoi partecipanti nel 1998, raffrontati a quello relativo alle pecore da riforma in buone condizioni in anni normali.

(39) È stata trasmessa la seguente sintesi dei costi sostenuti e dei ricavi di mercato ottenuti dai mattatoi che hanno partecipato al regime di aiuti alla fine del 1998 (espressi in sterline irlandesi per capo). I dati provengono dalla Irish Meat Association e sono stati riveduti dalle autorità irlandesi.

Per le pecore da eliminare:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le pecore atte al disossamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

(40) Nel 1998, molti degli animali consegnati ai mattatoi nel quadro della misura supplementare per le pecore erano in pessime condizioni: 76000 capi sono stati destinati all'eliminazione e non hanno fornito carni. Il profitto netto totale ottenuto dai macelli partecipanti per questi animali ammonta a 76000 x 1,41 IEP = 107160 IEP. In tutto sono state disossate 35000 pecore; la perdita netta per questi animali ammonta a 35000 x 6,03 IEP = 211050 IEP. La misura ha dunque prodotto complessivamente, per i macelli partecipanti, un saldo negativo di - 103,890 IEP.

(41) Secondo le informazioni fornite con lettera del 3 settembre 1999, due terzi degli animali da riforma sono stati giudicati dal servizio veterinario del ministero inadatti al consumo umano, soprattutto a causa delle loro cattive condizioni fisiche e della loro magrezza, e sono stati eliminati negli impianti di fusione. Per questi capi lo stabilimento non ha corrisposto alcun indennizzo all'allevatore.

(42) In condizioni normali di mercato, una pecora di buona qualità in condizioni soddisfacenti, con un peso medio di 16 kg, dovrebbe essere pagata al produttore 1,10 IEP/kg. Il rendimento normale di carne ottenuto da tale animale ammonterebbe a circa 9,3 kg di prodotto utilizzabile e gli stabilimenti dovrebbero chiedere ai dettaglianti un prezzo di almeno 3,25 IEP/kg per restare in pareggio. Il prezzo pagato dai dettaglianti per carni ovine di qualità soddisfacente è di solito superiore a quest'importo. I costi ammonterebbero a 30,23 IEP (12,63 IEP per la consegna, la macellazione, la lavorazione e il disossamento, più l'importo di 17,6 IEP versato al produttore) per un prezzo di vendita di 30,23 IEP.

(43) Le 150 tonnellate di carne ottenute dalle pecore atte al disossamento rappresentano lo 0,177 % del volume del mercato delle carni ovine, che, secondo le cifre ufficiali fornite dell'Ufficio centrale di statistica, ammonta in tutto a 84000 tonnellate. Le autorità irlandesi sostengono che questa minima quota di mercato non era in grado di influenzare i prezzi o l'andamento del mercato stesso.

(44) Per sostenere questa dichiarazione e dimostrare che la misura per le pecore da riforma non ha esercitato effetti rilevanti sul mercato delle carni ovine, le autorità irlandesi hanno trasmesso una tabella che presenta i prezzi delle carni ovine irlandesi per un periodo di quattro anni. Dalla tabella risulta che i prezzi di mercato non sono aumentati al momento dell'applicazione della misura, né immediatamente dopo: sono anzi rimasti molto bassi fino alla metà di febbraio, quando sono arrivati sul mercato gli agnelli di primavera. Evidentemente la misura non ha comportato un aumento artificiale del valore delle altre pecore. Si sostiene pertanto che l'aiuto non ha interferito con l'organizzazione del mercato delle carni ovine, uno dei cui obiettivi è il meccanismo di regolamentazione dei prezzi.

(45) Le autorità irlandesi sottolineano che, se l'obiettivo fosse stato di intervenire sul mercato, sarebbe stato necessario estendere la misura ai 48000 allevatori di pecore irlandesi e accordare un aiuto per tutte le pecore e gli agnelli macellati in Irlanda tra ottobre e dicembre 1998, ossia per un milione di capi. La misura è stata invece limitata ai 4564 produttori, situati in sei contee occidentali, che dipendevano dai pascoli comunali e hanno subito pertanto le peggiori conseguenze della penuria di foraggio. La misura riguardava pecore da riforma di scarsa qualità e scarso valore, sottoprodotti della produzione ovina, e non agnelli di alto valore commerciale e ad elevato rendimento di carni.

Nuovi beneficiari

(46) Nella lettera del 3 settembre 1999, Ie autorità irlandesi hanno precisato che i beneficiari dell'aiuto praticano tutti la produzione estensiva. I bovini e gli ovini sono alimentati all'interno delle aziende per la maggior parte dell'anno e durante il periodo estivo gli allevatori mettono da parte il foraggio invernale necessario per nutrire gli animali durante l'inverno. Tale dichiarazione è avallata dal fatto che oltre il 90 % dei richiedenti che hanno ricevuto il premio per vacca nutrice nelle zone svantaggiate (la zona a cui si applica la misura in questione) poteva beneficiare anche degli aiuti a favore dell'allevamento estensivo.

Pagamento supplementare accordato ai beneficiari della misura N 605/99

(47) Con lettera del 3 settembre, le autorità irlandesi hanno precisato che le perdite del 20-50 % segnalate nelle relazioni del Teagasc del settembre 1998 e del gennaio 1999 riguardavano la quantità di foraggio invernale prodotto. La maggior parte di questo foraggio era purtroppo di pessima qualità e presentava una digeribilità della materia secca inferiore di 2-5 unità al livello normale. Anche la materia secca da insilare era notevolmente inferiore alla norma. La conservazione del foraggio pressato è stata variabile a causa dell'alto tasso di umidità e della contaminazione del suolo. Le autorità irlandesi concludono che, sebbene il Teagasc annunciasse una perdita generale compresa tra il 20 % e il 50 % in termini quantitativi, la perdita complessiva risulta molto più elevata se tiene conto del deterioramento della qualità delle scorte disponibili.

(48) In risposta ai dubbi esposti al paragrafo 73 della decisione di avviare la procedura, le autorità irlandesi spiegano che tanto i produttori di vacche nutrici, quanto i piccoli allevatori di vacche lattifere dovevano mantenere anche altri animali, i quali, a causa del metodo d'allevamento estensivo applicato nelle contee occidentali interessate, dipendevano anch'essi in gran parte dal foraggio invernale conservato nelle aziende. Secondo i dati del Teagasc, la cifra media di 12 vacche nutrici in un'azienda corrisponde ad un totale di 29 UBA.

(49) Sono stati fatti i seguenti calcoli.

Il costo del foraggio necessario a nutrire 1 UBA durante l'inverno è di 152,4 EUR (dati forniti a proposito della misura N 605/99). Il costo del foraggio necessario a nutrire 29 UBA durante l'inverno è di 4419 EUR. Una carenza di foraggio del 20 % corrisponde pertanto ad un disavanzo finanziario di (4419 x 0,2 =) 883,8 EUR per un gregge medio. Dato che l'importo massimo del premio (compreso il pagamento supplementare) ammonta a 571,4 EUR, la compensazione è pari al 65 % delle perdite subite. Se gli allevatori hanno subito una penuria di foraggio del 50 %, la perdita finanziaria è di 2209,5 EUR e il tasso dell'aiuto corrisponde al 26 % delle perdite dirette.

(50) Sono stati inoltre forniti dati relativi all'impiego di mangimi composti nel settore zootecnico nei mesi da settembre a novembre 1998, che indicano un aumento del 54 % rispetto al 1997. Anche questi dati dimostrano la gravità della crisi del foraggio e rivelano in particolare la scarsa qualità del foraggio conservato e la necessità di completarlo con mangimi più ricchi.

(51) Il censimento del bestiame realizzato nel dicembre 1998 dal CSO mostra che il numero totale di bovini è aumentato dell'1,4 % e il numero di pecore è diminuito dello 0,2 % rispetto al 1997. Queste cifre dovrebbero convincere la Commissione che l'aumento del numero di animali non ha contribuito considerevolmente alla crisi del foraggio.

Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

(52) La lettera del 3 settembre 1999 fornisce altri dati relativi alla penuria di foraggio subita dagli allevatori che hanno potuto beneficiare dell'aiuto.

>SPAZIO PER TABELLA>

Dei 1813 richiedenti che avevano una carenza di foraggio di oltre il 50 %, soltanto 1417 hanno effettivamente ricevuto assistenza, il che dimostra il rigore con cui sono stati applicati i criteri di ammissibilità per questa sottomisura.

(53) Con lettera del 13 ottobre 1999, le autorità irlandesi hanno risposto al dubbio espresso dalla Commissione, se l'aiuto fosse stato accordato in base alla constatazione di una penuria di foraggio invernale anziché a causa di un deficit di produzione. Per valutare l'effettiva carenza di foraggio ai fini dell'applicazione del Fondo speciale, si è calcolato a 42 il numero di giorni tra il 5 marzo e la data del ritorno del bestiame sui pascoli (15 aprile). Con un periodo totale di svernamento di 150 giorni, si ottiene una carenza media di foraggio del 21,7 % per tutto il periodo di svernamento (42 ÷ 150 x 77,5 % = 21,7 %). Il calcolo in realtà sottovaluta la carenza, poiché durante tutto il periodo in questione gli allevatori hanno compiuto notevoli sforzi per limitare la quantità di foraggio da dare agli animali e hanno utilizzato tutti i mezzi possibili, compresa l'aggiunta di mangimi concentrati, per prolungare la disponibilità di foraggio. Questa carenza di alimentazione è stata chiaramente dimostrata, in occasione dell'ispezione, dallo stato generale degli animali. L'indagine condotta dal Teagasc il 12 agosto 1998 ha rivelato una penuria di foraggio oscillante tra il 20 % e il 50 % e la cifra del 21,7 % decisa per il Fondo speciale è compatibile con la penuria dichiarata nell'ambito dell'aiuto generale per il foraggio.

V. VALUTAZIONE

(54) Le misure oggetto della presente decisione riguardano l'assistenza agli allevatori di bestiame, in particolare di ovini e bovini. La produzione e il commercio di carni ovine sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio: questo prevede all'articolo 22 che, fatte salve disposizioni contrarie del regolamento stesso, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti in questione. Disposizioni analoghe sono previste dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(5). Alle misure in oggetto si applicano pertanto gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, fatte salve eventuali disposizioni contrarie previste dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati.

(55) Le autorità irlandesi hanno confermato, a proposito della misura N 605/98(6), che generalmente le perdite di foraggio superavano l'intensità minima del 30 % (20 % nel caso delle zone svantaggiate), rispetto a un anno medio (calcolate in base alla produzione media nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si sono verificati i danni).

NN 23/99 - MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

Esistenza dell'aiuto (articolo 87, paragrafo 1, del trattato)

(56) La Commissione ritiene che la misura in questione costituisca inequivocabilmente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità hanno versato le sovvenzioni direttamente agli impianti irlandesi per la macellazione degli ovini. Tuttavia, questi ultimi non sono i principali beneficiari economici dell'aiuto, in quanto i pagamenti sono stati accordati come compenso per i servizi di macellazione, trasformazione e manipolazione degli animali che le autorità irlandesi volevano eliminare. I beneficiari della misura sono i produttori di pecore che non trovavano sbocchi normali per i loro capi e che avrebbero dovuto sostenere delle spese se avessero dovuto continuare a nutrire gli animali o provvedere autonomamente alla loro macellazione. Grazie alla misura, pecore che altrimenti non avrebbero avuto un valore commerciale sufficiente hanno potuto essere commercializzate a prezzi concorrenziali.

(57) La misura, che riguarda la macellazione e l'eliminazione di oltre 100000 pecore, minaccia pertanto di falsare la concorrenza sul mercato interessato, accordando un vantaggio gratuito ai beneficiari. Un aiuto unilaterale di questo tipo concesso da uno Stato membro su un mercato che, secondo le stesse autorità irlandesi, è stato gravemente colpito dalla crisi e che, d'altra parte, è molto integrato a livello comunitario, con un importante commercio intracomunitario, deve essere considerato come una misura che altera le condizioni degli scambi tra gli Stati membri. Nelle osservazioni presentate alla Commissione, le autorità stesse ammettono che il settore irlandese delle carni, in particolare ovine e bovine, dipende in gran parte dalle esportazioni verso altri Stati membri, poiché il 75 % della produzione è esportato.

(58) Il divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è accompagnato dalle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Articolo 87, paragrafo 2, del trattato

(59) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori) e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) (aiuti necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania) non sono ovviamente applicabili al caso in questione.

(60) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune. A differenza delle misure volte a compensare le perdite di foraggio, per il premio per pecora le autorità irlandesi non hanno espressamente invocato come base della misura l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), nella loro notifica e nelle loro successive osservazioni. Nelle osservazioni scritte, infatti, esse spiegano che nell'autunno e nell'inverno 1998 molti fattori concomitanti hanno causato una crisi nel settore della produzione di carni ovine: in particolare, la carenza di pascoli dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, che ha comportato la malnutrizione del bestiame, i rischi per il benessere degli animali e per l'ambiente derivanti dalla carestia diffusasi tra gli animali e il fatto che il canale tradizionale per l'eliminazione delle pecore da riforma fosse sotto pressione a causa della situazione sfavorevole del mercato. Contemporaneamente sono aumentate le spese di macellazione e di eliminazione degli animali, poiché è stato necessario trattare le carcasse come materiali specifici a rischio. I mattatoi non erano quindi disposti a sostenere i costi per la macellazione e l'eliminazione di animali giudicati inadatti al consumo umano. Oltre a questi fattori espressamente citati dalle autorità irlandesi, la Commissione è a conoscenza, grazie ai dati forniti dalle stesse autorità a proposito di altri fascicoli di aiuto, di un problema a lungo termine relativo allo sfruttamento eccessivo dei pascoli sui terreni comunali delle sei contee interessate, che ha indotto le autorità irlandesi a proporre aiuti supplementari per ridurre il carico di bestiame.

(61) In tali circostanze, la Commissione ritiene che non sia possibile stabilire un nesso causale sufficientemente diretto tra l'evento sfavorevole, cioè le piogge eccessive, e l'aiuto accordato per eliminare l'eccedenza di pecore di riforma; è quindi impossibile applicare al caso in specie l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Sembra oltretutto che le autorità irlandesi riconoscano questa difficoltà, poiché suggeriscono che la compatibilità della misura in oggetto con il trattato dovrebbe essere valutata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(62) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, in via derogatoria, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(63) Nella sua decisione di avviare la procedura, la Commissione dichiarava di dubitare che la misura in questione potesse essere considerata un incentivo per apportare miglioramenti strutturali nelle aziende beneficiarie e promuovere così lo sviluppo complessivo del settore. In risposta, le autorità irlandesi hanno fornito informazioni dettagliate sul contesto della misura, che permettono di risolvere tali dubbi.

(64) Nella loro richiesta iniziale, le autorità irlandesi hanno proposto quattro argomentazioni principali per giustificare la misura: a) l'aiuto era necessario a causa delle condizioni sfavorevoli del mercato, b) era giustificato ai fini del benessere degli animali, c) era necessario per ragioni ambientali e d) era necessario per compensare i costi supplementari derivanti dalla necessità di eliminare i materiali specifici a rischio. Nell'avviare la procedura, la Commissione metteva in dubbio che l'aiuto potesse essere giustificato per motivi legati alle condizioni generali del mercato o ai costi dei materiali specifici a rischio ed invitava le autorità irlandesi a fornire ulteriori informazioni sugli aspetti dell'aiuto finalizzati al benessere degli animali e alla tutela dell'ambiente.

(65) Le autorità irlandesi spiegano che, nel corso di un anno normale, i produttori di pecore eliminano il 20-25 % dei loro animali e una pecora di buona qualità frutta in media 30,23 IEP(7), di cui 17,60 IEP sono pagati al produttore e 12,63 IEP coprono le spese di macellazione, lavorazione e disossamento sostenute dallo stabilimento. Le spese per la macellazione e l'eliminazione dei capi di scarsa qualità che non forniscono carne idonea al consumo umano sono coperte dai normali costi di gestione dello stabilimento.

(66) Nell'autunno 1998 la percentuale degli animali da eliminare era insolitamente elevata (30 %) e la qualità delle pecore da riforma era eccezionalmente scarsa: infatti, dei 111000 capi da riforma scelti per essere eliminati nell'ambito del regime di aiuto, 76000 sono stati immediatamente giudicati inidonei al consumo umano. Dai 35000 animali rimanenti sono stati ottenuti in media soltanto 4 kg di carne, messa in vendita al prezzo di 0,90 IEP/kg: il ricavo era soltanto di 3,60 IEP per animale, mentre i costi ammontavano a 12,63 IEP. Di conseguenza, gli stabilimenti non erano disposti ad accettare pecore da riforma. Queste cifre mostrano chiaramente che i premi di 3 IEP e 10 IEP per capo abbattuto non possono assolutamente superare le perdite subite dagli allevatori, i quali devono essere considerati come i veri beneficiari della misura.

(67) In tale situazione, i produttori avrebbero dovuto lasciare svernare gli animali sui pascoli comunali. Data la scarsa qualità dei pascoli e le fragili condizioni degli animali, molti animali sarebbero semplicemente morti di fame. Le autorità irlandesi spiegano che il numero elevato di animali macellati che sono stati giudicati inidonei al consumo può essere considerato anch'esso un indicatore delle scarsissime prospettive di sopravvivenza di questi animali. La prospettiva di una carestia su grande scala era inaccettabile dal punto di vista del benessere degli animali, mentre la possibilità che un alto numero di animali morti si decomponesse nella campagna delle sei contee interessate era inaccettabile dal punto di vista ambientale. Inoltre, gli animali avrebbero causato danni a lungo termine sui pascoli rimanenti.

(68) Alla luce di queste spiegazioni, la Commissione riconosce che il principale obiettivo della misura era di ridurre i danni ambientali dovuti allo sfruttamento eccessivo dei pascoli e alla presenza di molti animali morti sui terreni. L'aiuto ha coperto le spese supplementari che gli allevatori avrebbero dovuto sostenere (ma che probabilmente non sarebbero stati disposti a pagare) per eliminare il numero eccedentario di animali indesiderati. Sembra quindi ragionevole assimilare la misura ad un aiuto per lo smaltimento dei rifiuti. Conformemente al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata dalla Commissione(8), applicabile al settore agricolo al momento della concessione dell'aiuto, gli aiuti per la raccolta, il recupero e la gestione dei rifiuti agricoli devono essere esaminati caso per caso dalla Commissione. L'approvazione, tuttavia, può essere concessa soltanto in casi specifici e debitamente giustificati, poiché implica una deroga al principio "chi inquina paga".

(69) Nel caso in specie, l'aiuto ha un evidente effetto di incentivazione ed esiste una contropartita versata dai produttori, i quali hanno accettato di abbattere il 30 % delle loro pecore, alcune delle quali avrebbero potuto sopravvivere all'inverno. Dal punto di vista degli allevatori, l'aiuto si limita all'eliminazione gratuita degli animali, per i quali non viene corrisposto alcun indennizzo. Questi fattori hanno incoraggiato gli allevatori ad eliminare gli animali di peggiore qualità che avevano minori possibilità di sopravvivenza: ciò contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'aiuto e contemporaneamente tende a ridurre l'impatto sfavorevole sulla concorrenza. La misura comporta inoltre vantaggi duraturi sia per il settore, sia per l'intera comunità, in quanto consente di evitare problemi ambientali. Poiché l'aiuto è accordato a titolo eccezionale per risolvere un problema ambientale specifico, generato da una combinazione molto insolita di eventi, e poiché è in gioco il benessere degli animali (il che distingue questo settore da altri settori non agricoli), la Commissione ritiene che in questo caso sia giustificabile una deroga al principio "chi inquina paga".

(70) La Commissione e lo Stato membro interessato continuano a impegnarsi per ottenere una riduzione permanente del coefficiente di densità nelle regioni colpite dallo sfruttamento eccessivo dei pascoli. La misura supplementare A del piano cofinanziato di protezione dell'ambiente rurale (REPS) e alcune misure nell'ambito del regime proposto "Natura 2000", che beneficia di aiuti di Stato, mirano appunto a ridurre il coefficiente di densità, in modo da evitare un deterioramento dell'ambiente e consentire un recupero della vegetazione, danneggiata dallo sfruttamento eccessivo dei pascoli. Le autorità irlandesi si sono impegnate ad escludere gli allevatori che rifiutano di partecipare a uno di questi programmi dall'assistenza comunitaria consistente in pagamenti compensativi destinati alle zone svantaggiate a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(9). L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 fornisce la base giuridica necessaria per questo tipo di misura. In tal modo si evita un ritorno ai coefficienti di densità esistenti prima dell'attuazione della sottomisura "premio per pecora".

(71) Prima di applicare la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), occorre tuttavia verificare che l'aiuto non abbia alterato le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune, controllando in particolare che esso non violi i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

(72) In virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o caprina che possono beneficiare del regime di premi. Per le ragioni esposte ai considerando 67 e 68, la Commissione ritiene che l'aiuto in questione costituisca un'adeguata misura di protezione dell'ambiente che rientra nel campo di applicazione della suddetta deroga alle disposizioni in materia d'organizzazione comune del mercato. Tale conclusione è rafforzata dalle dimensioni ristrette della zona geografica alla quale la misura è applicabile, cioè le sei contee d'Irlanda che devono affrontare i più gravi problemi ambientali.

(73) Nella sua decisione di avviare la procedura, la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che le carni provenienti dalle pecore atte al disossamento fossero destinate al consumo umano. Le autorità irlandesi hanno però spiegato che questa decisione era stata presa soltanto al fine di ridurre i costi finanziari della misura. Hanno inoltre spiegato che la quantità totale di carne ottenuta dalle pecore ammissibili al regime ammontava a circa 150 tonnellate, pari allo 0,177 % della produzione irlandese di carni ovine. Le autorità irlandesi hanno anche trasmesso i prezzi settimanali medi praticati in Irlanda per gli agnelli nel corso degli ultimi quattro anni: essi non sembrano affatto influenzati dalla misura, in quanto sono restati bassi per tutto il periodo compreso tra il settembre 1998 e la metà di febbraio 1999. In base a tali elementi, la Commissione ritiene che l'eventuale interferenza sui meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati sia stata minima e possa essere accettata, tenuto conto degli obiettivi ambientali della misura.

(74) Per queste ragioni, la Commissione conclude che l'aiuto concesso a titolo della misura supplementare per le pecore possa beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possa quindi essere considerato compatibile con il mercato comune.

(75) Tutti i casi in cui gli Stati membri propongono di accordare un aiuto per l'eliminazione di bestiame eccedentario devono essere esaminati singolarmente, in base alle giustificazioni relative all'ambiente e al benessere degli animali, nonché alla compatibilità della misura in questione con l'organizzazione comune del mercato interessato e con le disposizioni dell'articolo 87 del trattato.

NN 79/99 - REGIME DI AIUTO PER LE PERDITE DI FORAGGIO INVERNALE

Esistenza dell'aiuto (articolo 87, paragrafo 1, del trattato)

(76) La Commissione ritiene che le tre sottomisure in questione costituiscano indubbiamente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità irlandesi hanno versato pagamenti agli allevatori di pecore e di vacche nutrici per alleviare le difficoltà causate dalla produzione deficitaria di foraggio. L'aiuto è selettivo e conferisce un vantaggio agli allevatori che non hanno potuto raccogliere foraggio sufficiente a coprire le esigenze delle loro aziende durante l'inverno. L'assistenza riguarda oltretutto settori fortemente integrati a livello comunitario, in quanto soggetti all'organizzazione comune dei mercati. Inoltre, l'Irlanda esporta il 75 % della produzione di carni di agnello e il 90 % della produzione di carni bovine, soprattutto verso altri Stati membri.

Nuovi beneficiari

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(77) Nella sua decisione di avviare il procedimento, pur ammettendo che la misura in questione sembra poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, la Commissione ha espresso il timore che l'aiuto accordato agli agricoltori che applicano metodi di produzione intensiva, i quali acquistano normalmente foraggio anche in anni favorevoli, possa dar luogo a una compensazione eccessiva per questa categoria di beneficiari.

(78) Con lettera del 3 settembre 1999, le autorità irlandesi hanno precisato che tutti i beneficiari dell'aiuto applicano metodi di produzione estensiva ed alimentano i loro bovini e ovini all'interno dell'azienda per la maggior parte dell'anno. Tale dichiarazione dissipa i timori della Commissione circa una compensazione eccessiva delle perdite di foraggio, che sarebbe stata possibile se l'aiuto fosse stato accordato anche a produttori di bovini e ovini che praticano l'allevamento intensivo. La situazione di questi "nuovi beneficiari" in termini di foraggio può quindi essere assimilata a quella dei beneficiari a favore dei quali è stata approvata una misura identica classificata col numero N 605/98: quest'ultima misura rientra nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e quindi è compatibile con il mercato comune.

Pagamento supplementare accordato ai beneficiari della misura N 605/98

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(79) I timori espressi dalla Commissione nella sua decisione di avviare la procedura riguardavano il pericolo di una compensazione eccessiva nei confronti degli allevatori di vacche nutrici che possiedono un'azienda di dimensioni medie. I dati supplementari forniti dalle autorità irlandesi sono sufficienti ad escludere tale rischio.

(80) Dato che l'importo massimo dell'aiuto non copre più del 65 % delle perdite subite da un'azienda che possiede 12 vacche nutrici e la progenie normalmente presente nell'azienda stessa, nel caso di una carenza del 20 % della produzione foraggera, si può supporre che il rischio di compensazione eccessiva nel caso di produttori di latte che mantengono una progenie meno numerosa nelle loro aziende sia molto limitato. Dall'esame dei dati forniti dalle autorità irlandesi risulta che il premio massimo sarebbe sufficiente a compensare una perdita del 20 % in un'azienda con 18,75 UBA. Nel caso di una carenza del 50 % della produzione foraggera, l'importo massimo del premio copre le perdite subite da un'azienda che possiede esattamente 7,5 UBA.

(81) Il rischio di compensazione eccessiva risulta ulteriormente ridotto se si tiene conto delle argomentazioni relative alla qualità del foraggio, secondo le quali in tutti i casi le perdite superavano ampiamente il 20 %.

(82) Infine, tenuto conto del rischio residuo, coerentemente con la sua valutazione dell'aiuto di Stato N 605/98, la Commissione ritiene che sarebbe eccessivo chiedere alle autorità irlandesi di trattare individualmente migliaia di domande, ciascuna delle quali riguarda somme di denaro relativamente piccole, allo scopo di identificare un numero relativamente limitato di eventuali casi di limitata compensazione eccessiva.

(83) Per tali ragioni, il pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98, accordato ai produttori di vacche nutrici e ai piccoli produttori di latte, può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato ed è compatibile con il mercato comune.

Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(84) Ai fini dell'applicazione di questa misura, un consulente del Teagasc deve certificare che la quantità di foraggio (grossolano) disponibile nell'azienda è inferiore al 50 % della quantità necessaria per nutrire adeguatamente il bestiame fino alla data del ritorno al pascolo (15 aprile). Sembra quindi che l'assistenza potesse essere accordata a qualsiasi allevatore in grado di dimostrare che il suo bestiame soffriva o avrebbe potuto soffrire di malnutrizione a causa di una carenza di foraggio, qualunque ne fosse la causa.

(85) Il regime di aiuti è stato istituito per attenuare le conseguenze delle perdite di foraggio invernale in seguito a uno studio condotto in gennaio, dal quale risultava che tutti gli allevatori subivano una penuria di produzione foraggera: era quindi tecnicamente impossibile determinare a posteriori l'entità della carenza subita da ogni singola azienda. Il metodo utilizzato per calcolare la probabile carenza subita dagli allevatori, descritto nella lettera del 13 ottobre 1999, sembra essere un sistema logico per un tentativo di calcolo a posteriori.

(86) Nella sua decisione riguardante il primo aiuto per il foraggio invernale (misura N 605/98), la Commissione ha ammesso che, nei regimi che prevedono il pagamento di importi relativamente ridotti ad un grande numero di beneficiari, il calcolo individuale delle perdite effettive può richiedere spese amministrative sproporzionate. La Commissione ha pertanto accettato che la compensazione fosse calcolata in funzione delle perdite medie, purché fosse esclusa una compensazione eccessiva consistente. Alla luce delle spiegazioni fornite dalle autorità irlandesi e tenuto conto del fatto che la compensazione è limitata ad una parte delle perdite realmente subite, la Commissione ritiene che la misura in questione non possa comportare compensazioni eccessive notevoli a livello del singolo allevatore.

(87) Nel caso in specie, è dimostrato che le perdite medie di produzione di foraggio invernale nelle aziende in questione superavano il limite minimo del 20 % in base al quale le condizioni metereologiche all'origine della carenza potevano essere giudicate "eccezionali". La prova è fornita sia dall'indagine generale condotta dal Teagasc nell'agosto 1998, sia dalle conclusioni tratte dal Teagasc dopo avere visitato ogni azienda beneficiaria nel marzo 1999.

(88) Per tali ragioni, il Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

VI. CONCLUSIONE

(89) La Commissione constata che l'Irlanda ha illegalmente applicato la misura supplementare per le pecore e il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale, in violazione dell'articolo 88 del trattato. Tuttavia, per le ragioni esposte sopra, la Commissione constata che:

- il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale rientra nel campo di applicazione della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato ed è quindi compatibile con il mercato comune,

- l'aiuto a titolo della misura supplementare per le pecore rientra nel campo di applicazione della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e può dunque essere giudicato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale, applicato dall'Irlanda nell'autunno 1998, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il regime di aiuto applicato dall'Irlanda a titolo della misura supplementare per le pecore è compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU C 280 del 2.10.1999, pag. 12.

(3) Cfr. nota 2.

(4) Donegal, Sligo, Leitrim, Mayo, Galway e Kerry.

(5) GU L 165 del 16.7.1968, pag. 8.

(6) L'aiuto N 605/98 è stato autorizzato con lettera SG(98)D/11410 dell'8 dicembre 1998.

(7) Calcolate a partire da un prezzo di 3,25 IEP/kg pagato dal grossista per 9,3 kg di carne utilizzabile.

(8) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

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