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Document 32000D0504

2000/504/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2259] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 201, 9.8.2000, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/504/oj

32000D0504

2000/504/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2259] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 09/08/2000 pag. 0006 - 0007


Decisione della Commissione

del 25 luglio 2000

recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 2259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/504/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, i bovini destinati agli scambi intracomunitari devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e, se si tratta di animali di età superiore a sei settimane, devono inoltre essere sottoposti, entro 30 giorni dalla spedizione, a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d) e presentare reazione negativa a questo test.

(2) Il test di cui sopra non è richiesto qualora gli animali siano originari di uno Stato membro o di una parte del territorio di uno Stato membro riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, oppure di uno Stato membro o di una parte del territorio di uno Stato membro dotato di una rete di sorveglianza riconosciuta.

(3) Taluni Stati membri non sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e non hanno ancora completato la loro rete di sorveglianza. Essi hanno tuttavia istituito, conformemente alla direttiva 71/285/CEE del Consiglio(3), un sistema di tubercolinizzazione praticato da un veterinario autorizzato al di fuori dell'allevamento di origine, nelle stalle di commercianti riconosciuti o presso centri di raccolta, nei 30 giorni precedenti la spedizione verso un altro Stato membro.

(4) Dal 1o luglio 1999, la pratica della tubercolinizzazione fuori dell'allevamento di origine a fini di certificazione non è più conforme alla direttiva 64/432/CEE. È tuttavia opportuno permettere, a determinate condizioni, che il test tubercolinico venga praticato fuori dell'allevamento di origine nei 30 giorni precedenti la spedizione finché la rete di sorveglianza non sia stata riconosciuta a norma dell'articolo 17 e comunque per un periodo transitorio non superiore a due anni.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo capoverso, della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri menzionati nell'allegato possono autorizzare che l'intradermotubercolinizzazione richiesta per la certificazione dei bovini destinati agli scambi intracomunitari venga praticata fuori dall'allevamento di origine.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 provvedono affinché i bovini di età superiore a sei settimane siano certificati a fini di scambi intracomunitari soltanto se rispondono ai seguenti requisiti:

- provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e

- hanno avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata nei 30 giorni precedenti la certificazione, secondo quanto definito nell'allegato B, punto 32, lettera d), della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri che praticano il test tubercolinico secondo il metodo previsto all'articolo 1 provvedono affinché gli animali destinati agli scambi intracomunitari e sottoposti a questo tipo di test siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, modificato come segue:

1) Nella parte A, paragrafo 3, secondo trattino, i termini "articolo 6, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c)".

2) Nella tabella di cui alla parte A, paragrafo 3, secondo trattino, la fila corrispondente al test tubercolinico e la parola "test" nel titolo della quarta colonna sono soppresse.

3) Nella parte C è aggiunto, in ordine aritmetico, il seguente paragrafo:

"6. Gli animali sono stati sottoposti al seguente test per la ricerca della tubercolosi bovina con risultato negativo nei trenta giorni precedenti la certificazione conformemente alla decisione 2000/504/CE:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

La presente decisione è applicabile sino al 1o maggio 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(3) GU L 179 del 9.8.1971, pag. 1.

ALLEGATO

Stati membri che applicano le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione:

- Francia,

- Irlanda.

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